È
entrato in vigore il 3 luglio il decreto 28 marzo 2018, n. 69 delMinistero dell'Ambiente “Regolamento recante disciplina della
cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi
dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.139 del 18 giugno.
Questo
regolamento stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il
conglomerato bituminoso ricavato dal rifacimento delle strade cessa di essere
qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Le
disposizioni del regolamento non si applicano al conglomerato bituminoso
qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il
conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è
qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti
criteri:
a)
è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1;
b)
risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI
EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
c)
risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1.
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