Sul
portale dell'Anac sono state pubblicate le faq, aggiornate
al 3 luglio 2018, relative alle linee guida n. 4 “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”.
1. Con riguardo al punto
5.2.6, lettera k), punto delle Linee guida n. 4, la regola per cui le offerte con
identico ribasso vanno considerate, ai fini della soglia di anomalia, come
un’unica offerta si applica a tutte le offerte, o solo a quelle comprese nelle
ali?.
La
regola del trattamento unitario delle offerte con identico ribasso, secondo la
prevalente giurisprudenza (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 19
settembre 2017), si applica alle offerte poste a cavallo o all’interno delle
ali.
La
regola stabilita al punto 5.2.6, lettera k) delle Linee guida si applica, come
letteralmente previsto nella disposizione in questione, soltanto laddove sia
sorteggiato uno dei metodi cui alle lettere a), b), e) dell’articolo 97, comma
2 del Codice dei contratti pubblici, che prevedono il taglio delle ali e, in
armonia con il predetto orientamento giurisprudenziale, limitatamente alle
offerte con identico ribasso che si collocano a cavallo o all’interno delle
ali.
In
tutte le restanti ipotesi (metodo di cui alle lettere c) o d) dell’articolo 97,
comma 2 del Codice dei contratti pubblici ovvero offerte residue a seguito del
taglio delle ali), le offerte con identico ribasso vanno mantenute distinte ai
fini della soglia di anomalia.
2. Con riguardo alle stazioni
appaltanti che, a
fronte di una soggettività giuridica unitaria, sono dotate di articolazioni
organizzative autonome, l’applicazione del principio di rotazione va applicata
in termini assoluti, ossia tenendo conto di tutte le procedure avviate complessivamente
dalla stazione appaltante, oppure considerando esclusivamente gli affidamenti
gestiti dalla singola articolazione organizzativa?.
L’applicazione
del principio di rotazione nelle stazioni appaltanti dotate di una pluralità di
articolazioni organizzative deve tendenzialmente essere applicata in modo
unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da
attivare nell’ambito della stazione appaltante.
Tale
impostazione si rivela, oltre che rispettosa di quanto previsto dall’articolo
36 del Codice dei contratti pubblici, che non distingue in relazione alla
presenza di articolazioni interne, più aderente all’impronta centralizzante di
cui all’articolo 37, ed efficace presidio nei confronti del divieto di
artificioso frazionamento delle commesse, ex art.51, primo comma del Codice dei
contratti pubblici.
È
ragionevole derogare a tale regola nel caso in cui la stazione appaltante (es.
Ministero, ente pubblico nazionale) presenti, in ragione della complessità
organizzativa, articolazioni, stabilmente collocate per l’amministrazione di
determinate porzioni territoriali (ad esempio, Direzione regionale/centrale)
ovvero per la gestione di una peculiare attività, strategica per l’ente, dotate
di autonomia in base all’ordinamento interno nella gestione degli affidamenti
sotto soglia (ad esempio nel caso in cui l’articolazione abbia attivato
autonomi elenchi per la selezione degli operatori economici).
In
tali casi, salvo diversa previsione dell’ordinamento interno, la rotazione può
essere applicata considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla
singola articolazione organizzativa.
Resta
ferma, comunque, la necessità per la stazione appaltante di rispettare, in ogni
sua articolazione, i vigenti obblighi di centralizzazione degli acquisti,
stabiliti e richiamati dall’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici,
nonché di adottare, anche nelle more dell’introduzione del sistema di
qualificazione in esito all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri previsto dall’articolo 38, comma 2 del Codice dei contratti
pubblici, modelli organizzativi complessivamente improntati al rispetto dei
principi di efficienza, efficacia ed economicità, evitando duplicazioni di
funzioni e perseguendo l’obiettivo del miglioramento dei servizi e, ove
possibile, il risparmio di spesa e dei costi di gestione attraverso le economie
di scala. A tal fine le stazioni appaltanti dovrebbero valutare l’opportunità
di condividere al proprio interno sistemi informatizzati che consentano di
conoscere gli affidamenti effettuati dalle singole articolazioni organizzative.
3. Con riguardo agli
affidamenti diretti, nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a del Codice dei contratti pubblici, si
rivolgono alcuni quesiti in merito all’utilizzo del documento di gara unico
europeo (DGUE) nella dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali
e speciali da parte dell’operatore economico affidatario:
1.
- a far data dal 18 aprile 2018 per gli acquisti fino a 5.000 euro è necessario
comunque il ricorso al DGUE, o è possibile utilizzare l’autocertificazione
ordinaria, come consentito dalle Linee guida Anac n.4?
2.
- anche negli acquisti di modesto importo è doverosa l’acquisizione del DGUE
ovvero dell’autocertificazione ordinaria?
3.
- il DGUE deve necessariamente riportare gli estremi del CIG ovvero può essere
utilizzato per più procedure di affidamento, e in tal caso per quale lasso
temporale?
4.
- qual è la validità temporale dell’autocertificazione ordinaria?
Dal
18 aprile 2018, ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti
pubblici, il DGUE deve essere utilizzato esclusivamente in formato elettronico,
e non più cartaceo, come indicato anche nel comunicato del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 30 marzo 2018.
In
caso di affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro, secondo quanto
previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac n. 4, recanti la disciplina
degli affidamenti sotto soglia, le stazioni possono acquisire,
indifferentemente, il DGUE oppure un’autocertificazione ordinaria, nelle forme
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Per gli
affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, ai sensi del par. 4.2.3
delle citate Linee guida, è necessario acquisire il DGUE.
L’obbligo
di acquisire il DGUE, ovvero l’autocertificazione ordinaria, si applica a tutti
gli affidamenti sopra considerati, a prescindere da una soglia minima di spesa.
Ai
sensi dell’articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE può
essere riutilizzato per successive procedure di affidamento, a condizione che gli
operatori economici confermino la perdurante validità delle precedenti
attestazioni. In tale dichiarazione l’operatore economico include l’indicazione
del nuovo CIG, se disponibile (v. par. 5 delle Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari, di cui alla delibera n.556 del 31 maggio 2017), per la
diversa procedura alla quale intende partecipare. Analoga operazione potrà
essere adottata in caso di utilizzo dell’autocertificazione ordinaria.
4. Nei casi previsti
dall’articolo 103, comma 11, primo periodo del Codice dei contratti pubblici, allorché la stazione
appaltante opti per esonerare l’affidatario dall’obbligo di presentare la
garanzia definitiva, è necessario prevedere un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione?.
La
miglioria del prezzo di aggiudicazione è necessaria, in applicazione di quanto
stabilito dall’articolo 103, comma 11, secondo periodo del Codice dei contratti
pubblici. Le stazioni appaltanti determinano tale miglioria sentito
l’affidatario e tenendo conto del valore del contratto, del presumibile margine
d’utile e del costo che l’affidatario sosterrebbe per l’acquisizione della
garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti
al contenimento sostenibile dei costi. Le motivazioni circa l’esercizio di tale
opzione sono formalizzate dalla stazione appaltante in apposito documento, da
allegare agli atti del procedimento.
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