mercoledì 27 giugno 2012

TARIFFE PER PRESTAZIONI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA

Pubblicato il D.L. 22/06/2012, n. 83 (sul Supplemento n. 129 alla G.U. 26/06/2012, n. 147), recante misure urgenti per la crescita del Paese. Il decreto-legge contiene anche alcune disposizioni sulla  determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti dei contratti attinenti all'architettura ed all'ingegneria.
L’art. 5 del nuovo D.L. 83/2012 prevede che vengano applicati i parametri stabiliti con il D.M. previsto all'art. 9, comma 2 del D.L. 1/2012 per la liquidazione dei compensi giudiziali. Con il medesimo decreto sarà inoltre definita la classificazione delle prestazioni relative a detti servizi. L'utilizzo di detti parametri non può condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle previgenti tariffe professionali.
Nelle more dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, possono continuare ad applicarsi le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 1/2012, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara e dell'individuazione delle prestazioni professionali.
L’art. 7 detta invece disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini:
1. Per le attività di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato I del regolamento emanato con il d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di pubblicazione del predetto regolamento, gli adempimenti amministrativi stabiliti dal medesimo regolamento sono espletati entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, per ciascuna attività di cui al comma 1 del presente articolo, i gestori presentano al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una scheda asseverata da un tecnico qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio allo stato esistenti, nonché una relazione riportante, per gli aspetti di sicurezza antincendio, il programma operativo degli interventi di adeguamento da realizzare nei termini prescritti.
«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito;
c) prove di laboratorio su terre e rocce.».

domenica 13 maggio 2012

AVVALIMENTO PARZIALE NEI SERVIZI E FORNITURE

Il TAR Lazio, Roma, sez. III quater, con la pronuncia del 29 marzo 2012 n. 3006 ha affrontato il tema del cosiddetto "avvalimento parziale" ritenendo che la norma che consente di avvalersi di una sola impresa ausiliaria non sia applicabile al settore dei servizi (in particolare di progettazione).
La sentenza, nel riferirsi alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 3565 del 2011, ha precisato che la norma (art. 49, comma 6) non si applica ai servizi, facendo implicitamente capire che anche i principi affermati in tale sentenza (chi presta il requisito deve possederlo per intero) non debba essere applicato al settore dei servizi e delle forniture. Per i giudici quindi, il divieto di avvalimento parziale (cioè il divieto di avvalimento da parte di più imprese per ciascuna categoria di qualificazione) non si estende agli appalti diversi da quelli di lavori e, quindi si ammette sia nel settore degli appalti di servizi, sia nel settore degli appalti di forniture.
La sentenza trova delle motivazioni anche in alcuni atti di fonte comunitaria richiamando quanto disse quattro anni fa la Commissione europea che, con la nota C (2008)0108 del 30 gennaio 2008, aveva aperto una procedura di infrazione verso l'Italia, ritenendo configurabile un'incompleta trasposizione delle direttive comunitarie nel codice degli appalti ed esprimendo, in particolare, perplessità sulla compatibilità comunitaria dell'art. 49 del codice appalti, che consente ad un concorrente di avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria; in questo caso, quindi, secondo i giudici romani la Commissione sembrava "al contrario, riconoscere la possibilità anche di cumulare frazioni del requisito".
Inoltre, ricorda il collegio, per conformarsi alla contestazione comunitaria di un recepimento eccessivamente restrittivo dell'istituto in esame, il terzo decreto correttivo (d.lgs. 11 settembre 2008, n.152) ha novellato il comma 6, dell'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici il quale, nel testo attuale, prevede dunque che solo per i lavori si applica il divieto legale di avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascuna categoria di qualificazione.

PUBBLICAZIONE NEI SITI INFORMATICI DI ATTI E PROVVEDIMENTI CONCERNENTI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, commi 2 e 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2011 (G.U. n.177 del 01/08/2011) stabilisce, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, le modalita' di pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici, ovvero di loro associazioni, degli atti e dei provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica, nonche' dei bilanci per i quali e' prevista la pubblicazione sulla stampa quotidiana.
Per le procedure ad evidenza pubblica, il sito informatico e' rappresentato dal profilo di committente e le amministrazioni e gli enti pubblici, ovvero le loro associazioni, sono rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Gli atti, i provvedimenti e i bilanci da pubblicare sui siti informatici sono costituiti da documenti amministrativi informatici o da copie informatiche di documenti analogici.
La pubblicazione si effettua nel rispetto di quanto previsto dal Capo V, Sezione I del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), dalle relative regole tecniche e dalle direttive e circolari in materia di domini Internet, organizzazione, accessibilita', usabilita', riservatezza e sicurezza dei siti informatici.
La pubblicazione, in ogni caso, garantisce: a) la conformita' delle informazioni pubblicate sui siti informatici a quelle contenute nei documenti originali, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del CAD; b) l'autenticita' e l'integrita' nel tempo del documento amministrativo informatico nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo II del CAD e secondo le relative regole tecniche; c) la fruibilita' delle informazioni pubblicate in rete in modalita' gratuita e senza necessita' di identificazione informatica dell'utente, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del CAD; d) la consultazione dei documenti generati attraverso lo standard ISO 32000 o altri formati aperti conformi agli standard internazionali; e) la ricerca e la reperibilita' delle informazioni secondo le modalita' previste nell'Allegato 1 del DPCM.

domenica 26 febbraio 2012

INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE - ART.4 d.P.R. N. 207/2010

Con la circolare 3/2012, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sull`operatività dell`intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza dell`appaltatore o del subappaltatore, di cui all’art. 4 del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti (D.P.R. n. 207/2010).
Tali chiarimenti risolvono la questione relativa al blocco del Sal per irregolarità contributiva del subappaltatore, circostanza questa che ormai da tempo creava forti criticità nell`esecuzione degli appalti, confermando peraltro che il principio di responsabilità solidale non possa che riferirsi al solo personale impiegato nell`appalto e che il valore del subappalto costituisce un limite normativamente previsto.
Premesso, quindi, che il suddetto art. 4 sancisce che: “in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un`inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell`esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l`importo corrispondente all`inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita` contributiva e` disposto dai soggetti di cui all`art. 3, comma 1, lett. b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile, il dicastero ha chiarito quanto segue.
1) Quando opera l`intervento sostitutivo
- L`intervento sostitutivo della stazione appaltante, oltre ad operare quando il debito delle stazioni appaltanti copre interamente quanto dovuto agli Istituti e alle Casse Edili, può effettuarsi anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di “colmare” le inadempienze evidenziate nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
- L`intervento sostitutivo potrà intervenire solo successivamente alle ritenute indicate al comma 3 dell`art. 4 secondo il quale: `` in ogni caso sull`importo netto progressivo delle prestazioni e` operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l`approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita`, previo rilascio del documento unico di regolarita` contributiva``.
2) Come opera la ripartizione dei versamenti
Nel caso in cui l`importo delle irregolarita` sia superiore rispetto alla capienza dell`intervento sostitutivo, quest`ultimo deve essere seguito, al fine di ripartire le somme tra i diversi soggetti (Inps, Inail e Casse Edili), mediante il principio di proporzionalita` dei versamenti in base ai crediti evidenziati nel Durc o comunicati dai soggetti stessi, a seguito della richiesta della stazione appaltante.
3) Comunicazione dell`intervento sostitutivo
E` stata individuata l`opportunità che le stazioni appaltanti diano un`immediata comunicazione agli Istituti e alle Casse Edili dell`intenzione di sostituirsi nei pagamenti e dell`importo degli stessi, circostanza questa che permetterà il necessario coordinamento nel caso di interventi azionati da più stazioni appaltanti.
4) L`intervento sostitutivo in caso di subappalto
L`intervento della stazione appaltante nei casi di irregolarità del subappalto, oltre a riguardare esclusivamente il personale impiegato nell`appalto, a operare esclusivamente sulle somme residue a seguito delle ritenute dello 0,50 di cui sopra e oltre ad intervenire solo dopo un eventuale intervento sostitutivo in caso di irregolarità dell`appaltatore, non può eccedere il valore del debito che l`appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare. Anche quando l`intervento sostitutivo soddisfi solo in parte i debiti contributivi del subappaltatore, il pagamento nei confronti del subappaltatore si svincola.
5) L`intervento sostitutivo e le irregolarità fiscali
Il dicastero ha altresì precisato che anche nel caso in cui opera la verifica degli adempimenti fiscali, ogni qualvolta le amministrazioni pubbliche debbano procedere a pagamenti di importi superiori a 10.000 euro, comunque l`intervento per i debiti contributivi ha la precedenza dinanzi a quelli fiscali.
Comunicato ANCE 17/2/2012 n. 101

VERIFICA DELLA ANOMALIA DELL’OFFERTA

Nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 14.02.2012 n. 710 si procede nella rassegna di principi ormai acquisiti dalla giurisprudenza nella verifica della anomalia dell’offerta,  rilevando:
- che le valutazioni della stazione appaltante circa la verifica della anomalia dell’offerta sono espressione di discrezionalità amministrativa non sindacabile in sede giurisdizionale se non in presenza di una manifesta illogicità (cfr. Cons. St. V, 21.01.2009, n. 278);

- che quando si tratti di giudizio favorevole (in tema di anomalia della offerta) esso non richiede di regola una motivazione puntuale ed analitica, anche perché le giustificazioni presentate possono costituire motivazione “per relationem” del provvedimento (cfr. Cons. St. V, 11.07.2008, n. 3481);

- che in ogni caso il giudizio di verifica della congruità di un’offerta che si assume anomala ha natura globale e sintetica, sì che l’attendibilità della offerta va valutata nella sua globalità (cfr. Cons. St. V, 12.06.2009, n. 3762);

- che conseguentemente l’esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo quando il giudizio negativo sul piano della attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economica non plausibile (cfr. Cons.
St. V, 28.10.2010, n. 7631)

L'AGGIUDICAZIONE COMUNICATA VIA FAX

L'aggiudicazione definitiva della gara può, ove previsto dal bando, essere comunicata via fax ed il relativo rapporto di trasmissione via fax è strumento idoneo a far decorrere i termini di impugnativa.
In base alla più recente normativa (d.p.r. 28.12.2000, n. 445) il fax è strumento ordinario di comunicazione di atti e documenti, in quanto soddisfa sia la forma scritta che la fonte di provenienza. In forza dell’art. 43, comma 6, un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente. In materia di procedure ad evidenza pubblica, l’art. 77 del d. lgv. n. 163 del 2006 stabilisce che è in facoltà delle stazioni appaltanti e degli operatori economici inviare le comunicazioni via telefax, purché di ciò si dia comunicazione nel bando o nell’invito.
Sulla scorta della normativa citata, la giurisprudenza ha ritenuto che il rapporto di trasmissione via fax è strumento idoneo a garantire con sufficiente certezza l’effettività della comunicazione e, quindi, a far decorrere i termini di impugnativa, senza che il soggetto che ha trasmesso il fax debba fornire ulteriore prova oltre quella risultante dal rapporto di trasmissione che indichi le regolari avvenute trasmissione e ricezione. Grava, invece, sul ricevente che assume la mancata ricezione fornirne la prova contraria (Cons. Stato, sez. V, 18.08.2010, n. 5845; 24.04.2002, n. 2202).
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14.02.2012 n. 722)

INGEGNERI E DECRETO LIBERALIZZAZIONI

ll Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato una circolare finalizzata a fornire indicazioni sulle nuove disposizioni normative agli ingegneri iscritti agli albi professionali.
Il Decreto Liberalizzazioni, in attesa di conversione, ha apportato alcune novità al regime delle professioni, tra cui:
-       abolizione delle tariffe professionali;
-       obbligo di preventivazione;
-       obbligo di copertura assicurativa.
Il CNI sottolinea che il nuovo Decreto non cancella l’art. 2233 del codice civile: resta pertanto inalterato il principio della misura del compenso anche in relazione al decoro della professione. Inoltre, non sono cancellate le funzioni degli Ordini provinciali nel rilascio dei pareri sulle parcelle. Nella circolare vengono fornite anche indicazioni circa le modalità di pattuizione del compenso e preventivazione.