Sentenza
n. 5456/2014 del Consiglio di Stato, sezione terza, depositata il 5 novembre,
nella quale si ribadisce un precedente pronunciamento della sezione quinta di
Palazzo Spada, cioè la sentenza n. 5408 del 23 ottobre 2012.
Nelle
procedure di appalti pubblici non vi è una incompatibilità assoluta e
insuperabile tra le funzioni di responsabile del procedimento e quelle di
componente di commissione di gara. Ciò in quanto le prime non attengono a
compiti di controllo, ma soltanto a verifica interna della correttezza del
procedimento, per cui non c'è sovrapposizione né identità tra controllato e
controllante e le due funzioni restano compatibili tra loro.
È
stato ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che
nell’ambito degli enti locali non sussiste un rigido divieto di partecipazione
dei dirigenti alle commissioni di gara. Il rafforzamento del modello della
responsabilità dirigenziale innescato dal processo di privatizzazione del
pubblico impiego, infatti, valorizza l’opposta esigenza che il dirigente segua
direttamente le procedure del cui risultato è tenuto a rispondere.
In
questa logica va annoverato il disposto dell’art. 107 del T.U.E.L., che prevede
tra le attribuzioni di competenza dirigenziale il potere di presiedere le
commissioni di gara e di stipulare i contratti in correlazione con la
responsabilità per l’esito delle gare medesime. Così come non vi è
incompatibilità tra la funzione di presidente della commissione di gara e
quella di responsabile del procedimento, quindi, “analogamente deve ritenersi
nel caso in cui al dirigente di un ente locale che ha svolto di responsabile
del procedimento sia stato anche attribuito il compito di approvare gli atti
della commissione di gara, atteso che detta approvazione non può essere
ricompresa nella nozione di controllo in senso stretto, ma si risolve in una
revisione interna della correttezza del procedimento connessa alla
responsabilità unitaria del procedimento spettante alla figura dirigenziale”
(v., sul punto, Cons. St., sez. V, 22.6.2010, n. 3890)”.
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