Individuazione dei modelli
semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di
sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di
sicurezza sostitutivo (G.U. n. 212 del 12 settembre 2014)
VISTO
il decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: "Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro", di seguito d.lgs. n. 81 del 2008;
VISTO
in particolare, l'articolo
104-bis del d.lgs. n. 81 del 2008, il quale dispone che: Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da
adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di
sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di
cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi"
VISTO
l'articolo
131, comma 2-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, il quale
dispone che: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con
il Ministero della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di
sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2,
lettera b), fermi restando i relativi obblighi";
SENTITA
la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di
cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 81 del 2008, nelle riunioni del 25 settembre,
23 ottobre, 27 novembre, 18 dicembre 2013 e 13 gennaio 20 14;
ACQUISITA
l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 12 giugno 2014;
CONSIDERATO
che è necessario individuare modelli semplificati di riferimento per la
redazione del Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo
89, comma 1, lettera h), di seguito POS, del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'articolo
100, comma 1, di seguito PSC e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo
91, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81 del 2008, come disposto dall'articolo
104-bis del d.lgs. n. 81 del 2008;
CONSIDERATO
che è necessario individuare un modello semplificato di riferimento per la
redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo, di seguito PSS, di cui all'articolo
131, comma 2, lettera b), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
DECRETA
Articolo
1
1.
Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV
del d.lgs. n. 81 del 2008, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle
imprese esecutrici possono predisporre il POS utilizzando il modello
semplificato di cui all'allegato
I al presente decreto.
Articolo
2
1.
Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV
del d.lgs. n. 81 del 2008, i coordinatori possono predisporre il PSC
utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato
II al presente decreto.
Articolo
3
1
Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al d.lgs. n.
163 del 2006, l'appaltatore o il concessionario possono predisporre il PSS
utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato
III al presente decreto.
Articolo
4
1.
Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV
del d.lgs. n. 81 del 2008, i coordinatori possono predisporre il fascicolo
dell'opera utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato
IV al presente decreto.
Articolo
5
1.
Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, provvede al
monitoraggio della applicazione dei modelli di cui al presente decreto rielaborandone
eventualmente i contenuti.
2.
Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATI:
allegato
I - POS
allegato II - PSC
allegato III – PSS
allegato IV - Fascicolo dell'opera
Nessun commento:
Posta un commento