La
legge introduce alcune modifiche anche al Codice dei contratti riguardanti
l’affidamento di incarichi progettuali, l’avvalimento plurimo e i pagamenti
della Pubblica Amministrazione e fornisce alcune precisazioni sulla questione
relativa al ritardo dei pagamenti delle PA.
In
particolare:
(art. 20) viene data la possibilità al tecnico
progettista di un’opera di “essere affidatario degli appalti o delle
concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi”,
ossia di poter partecipare anche alla gara per la realizzazione dell’opera progettata,
a condizione che dimostri di non essere venuto a conoscenza di informazioni in
fase di progettazione in grado di agevolarlo, falsando la concorrenza
(art. 21) vengono eliminati i vincoli
all’avvalimento plurimo, ossia sarà ammesso l'ausilio di più imprese per
ottenere la qualificazione in una determinata categoria di opere per
partecipare ad una gara d’appalto (attualmente è previsto l’ausilio di una sola
impresa per ogni categoria di qualificazione)
(art. 24) vengono chiarite alcune questioni relative
ai ritardi dei pagamenti da parte delle PA a imprese e professionisti. In
particolare, le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli
interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute sia nel Codice dei
Contratti che nel Regolamento che siano difformi da quanto previsto dal D.Lgs.
231/2002, si applicano solo se più favorevoli ai creditori.
Viene
espressamente previsto il diritto al risarcimento del danno per le prassi
relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al
risarcimento per i costi di recupero, quando risultano gravemente inique per il
creditore.
La
legge, inoltre, (art. 13) apporta
modifiche anche al Testo unico per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008, artt. 28 e 29)
relativamente agli adempimenti del datore di lavoro in caso di costituzione di
nuova impresa e rielaborazione della valutazione dei rischi.
Il
provvedimento entrerà in vigore il 25 novembre 2014.
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