Sentenza
n. 5608/2014 della sesta sezione del Consiglio di Stato.
Per
quanto riguarda il tema della gara per l'affidamento di appalti pubblici di
servizi, con riferimento a concorrenti che assumano le vesti di associazione
temporanea d’impresa (a.t.i.), il CdS ribadisce che i requisiti di capacità
economico-finanziaria vanno riferiti all’ATI nel suo complesso in virtù della
disciplina degli artt. 37 e 41 d.lgs. n. 163/2006 in quanto, nel settore dei
servizi e delle forniture, prevede solo che, in caso di ATI orizzontale,
debbano essere specificate nell’offerta le parti del servizio o della fornitura
che saranno eseguite dalle singole imprese associate o associande, ma non
impone una rigida corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di
esecuzione, essendo rimessa alla stazione appaltante la determinazione dei
requisiti di qualificazione con riguardo ad ogni singola gara (v. Cons. St.,
Ad. Plen., 5 luglio 2012, n. 26; Cons. St., Ad. Plen., 13 giugno 2012, n. 22).
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