domenica 7 ottobre 2012

DISCIPLINARI TIPO


Scopo della pubblicazione è di fornire linee guida aggiornate per la redazione del disciplinare d’incarico, sia per i lavori privati sia per quelli pubblici.
A corredo è fornita una serie di mansionari, che costituiscono una guida per la compiuta definizione delle attività sottostanti le diverse prestazioni necessarie per lo svolgimento dell’incarico. Questi potranno anche aiutare il professionista a scomporre in fasi ogni singola prestazione, a determinare i tempi occorrenti per svolgerla e valutare i relativi costi di produzione che dovrebbero costituire la base per la determinazione dei compensi professionali e per la formulazione delle offerte, tenuto conto della rimuneratività che si desidera conseguire.

sabato 6 ottobre 2012

APPALTI A CORPO E APPALTI A MISURA


In base all’art. 53 comma 4, del Codice dei contratti pubblici (così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 152 del 2008) “I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. É facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.” (1).
La differenza fra i due tipi di contratto viene sottolineata nel lodo arbitrale di Napoli del 22 giugno 2000, secondo il quale “nel contratto d’appalto stipulato a corpo, il prezzo viene determinato con la definizione di una somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un’opera tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali, per cui l’opera deve essere descritta in modo estremamente preciso, per mezzo di un progetto molto dettagliato; viceversa nel caso di prezzo a misura, questo può essere determinato nella sua effettiva entità soltanto al termine dei lavori, sommando le componenti dell’’opera finita e applicando loro il prezzo unitario prefissato”.
Entrambe le categorie contrattuali, però presentano alcuni elementi di criticità più volte segnalati dalla giurisprudenza.
Come sostenuto dal collegio arbitrale di Roma del 23 ottobre 1997 “Il criterio di determinazione del prezzo dell’appalto a corpo non costituisce, e non può costituire, strumento per trasformare l’appalto in una scommessa o in un contratto aleatorio, né tantomeno in un espediente per ottenere a spese dell’appaltatore l’esecuzione di opere pubbliche a costi inferiori a quelli effettivi, ma è consentito ed ammissibile, in via di principio, soltanto se ed in quanto sia possibile procedere preventivamente alla precisa determinazione dell’opera, quando cioè la possibilità di calcolare e misurare, precisamente tutte le categorie di lavoro richieste, consente di forfettizzare il corrispettivo globale e di lasciare quindi a carico oppure a vantaggio dell’appaltatore il rischio o l’utile delle maggiori o minori quantità che risultassero necessarie” (Lodo arbitrale Roma 23 ottobre 1997 n. 89). Ed ancora "In caso di contratto a forfait (…) il rischio che grava sull'appaltatore in tale tipo di contratto deve essere inteso nel senso che sull'impresa non possono gravare oneri correlati a difficoltà che siano insorte nel corso del rapporto e che siano al di fuori di ogni previsione originaria" (Lodo Roma 27 Maggio 2002).
Diversamente, invece, come sostenuto dal collegio arbitrale di Roma del 6 aprile 2000 “Nell’appalto a misura l’importo presunto dell’appalto costituisce un tetto economico, concordato tra le parti, indicativo dei limiti di spesa dell’appalto, nonché, secondo certe regole, dell’obbligo e del diritto dell’appaltatore di eseguire le opere indicate nel contratto”. Inoltre “negli appalti a misura l’ampiezza degli oneri espressamente contemplati nella descrizione di uno o più prezzi unitari altro non comporta se non che l’impresa, nel formulare la propria offerta, deve prefigurarsene l’entità in relazione a tutti i dati progettuali a disposizione” (Lodo arbitrale Roma 22 marzo 2002).
_____

(1) Disposizione in parte analoga era prevista nella vecchia legislazione sulle opere pubbliche Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F), che ai sensi dell’art. 326 prevedeva “Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva delle opere eseguite. Per l’esecuzione loro sono fissati nel capitolato d’appalto prezzi variabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro”. Tale norma è stata abrogata dall’art. 256 del Codice dei contratti.

GALLERIE STRADALI E FERROVIARIE


L’art. 7 della Legge 7 agosto 2012, n.134 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese (Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012), fermi restando i termini di adeguamento previsti dalla legge n. 27 del 2012,stabilisce che gli adempimenti amministrativi posti in capo ai gestori delle gallerie stradali e ferroviarie di cui al regolamento emanato con d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 dovranno essere espletati entro sei mesi dal completamento degli adeguamenti alle normative antincendio.
Tra le misure urgenti concernenti il settore delle infrastrutture, dell’edilizia e dei trasporti, è stata inserita una disposizione concernente le gallerie stradali e ferroviarie.
Al fine di favorire lo sviluppo, la crescita e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell’edilizia e dei trasporti, infatti, si stabilisce che per le attività connesse a gallerie stradali e ferroviarie esistenti alla data di pubblicazione del regolamento in tema di prevenzione incendi, i relativi adempimenti amministrativi dovranno essere espletati entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti alla normativa antincendio.
Il 22 settembre 2011 è stato pubblicato, infatti, il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, avente ad oggetto lo schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
Tale regolamento ha introdotto nuovi criteri e nuovi modelli per le verifiche delle misure antincendio di edifici e attività produttive.
A tal fine, ha individuato le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi e ha apportato una sostanziale semplificazione agli adempimenti amministrativi correlati, al cui assolvimento sono tenuti i soggetti interessati.
Nell’allegato 1 del nuovo regolamento vengono elencate tutte le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, per le quali si stabilisce una classificazione che le suddivide in tre categorie, A, B e C, considerando la gravità del rischio, le dimensioni dell’attività, nonché il suo grado di complessità.
Nella categoria A rientrano, tra le altre, anche le attività connesse alla gestione di gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 mt. e di gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2000 mt., per le quali sarà necessario presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla dichiarazione di un tecnico che attesti la conformità dell’opera alle regole tecniche previste per quel particolare tipo di attività, nonchè certificazioni e dichiarazioni circa la conformità della stessa a norme di sicurezza antincendio.
Non sarà più necessario allegare un parere preventivo di conformità dei Vigili del Fuoco.
Successivamente alla emanazione del regolamento di cui al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, con decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e successive modifiche, che ha dettato disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, è stato specificato che gli adempimenti amministrativi previsti dal regolamento per l’adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendio e alle norme dettate in tema di impianti idrici antincendio, dovranno essere espletati entro i termini ivi previsti.
In particolare, per le gallerie stradali gli adeguamenti dovranno avvenire entro il mese di aprile 2019, per le gallerie ferroviarie con progetto già approvato alla data del decreto entro il 7 aprile 2016 e per quelle in esercizio invece il termine è stato fissato al 7 aprile 2021 (cfr. art. 55, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).
La previsione di tali termini si giustifica per il fatto che gli adeguamenti riguardano attività su gallerie che necessitano di tempi più o meno lunghi ed è per la stessa ragione che la disposizione di cui all’art. 7 del decreto sviluppo consente ai gestori delle gallerie stradali e ferroviarie di presentare la SCIA, corredata dalla documentazione che attesti il rispetto delle misure di prevenzione incendi, entro sei mesi dal completamento degli adeguamenti di cui alle specifiche normative di settore.
Resta fermo infine quanto previsto dall’art. 53, d.l. 1 del 2012 circa l’allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali, nonché di gallerie stradali e autostradali, per le quali in particolare la disposizione stabilisce comunque che non potranno essere applicati parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti di quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell’Unione europea.
I nuovi emendamenti alla disposizione in tema di gallerie stradali e ferroviarie prorogano a due anni dalla entrata in vigore del regolamento di cui al d.lgs. n. 151/2011 il termine di un anno entro il quale gli enti e i privati responsabili delle nuove attività sottoposte alla disciplina antincendio dovranno espletare gli adempimenti prescritti.

ALLEGATO XXXVIII DEL D. LEG.VO 81/2008


Pubblicato sulla G.U. n. 218 del 18/09/2012 il D.M. 06/08/2012, recante «Recepimento della direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 2009 che definisce il Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione».
Il decreto dispone, in conformità con le disposizioni contenute nella Direttiva 2009/161/UE, la sostituzione dell'Allegato XXXVIII del D. Leg.vo 81/2008, recante l'elenco dei valori limite di esposizione professionali.

CANNE FUMARIE E PERMESSO DI COSTRUIRE


La realizzazione di una canna fumaria che comporti una modifica del prospetto del fabbricato è riconducibile ai lavori di ristrutturazione edilizia realizzati tramite inserimento di nuovi elementi e impianti, ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 10, comma primo, lettera c), del T.U. sull'edilizia.
Il T.A.R. di Napoli, in primo luogo, ha rimarcato che, in linea di principio, l’ordine di demolizione non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario e il cui presupposto è costituto unicamente dalla constatata esecuzione dell'opera in totale difformità o in assenza del titolo abilitativo.
Né deve essere richiesta una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico alla demolizione o della comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, senza che sussista alcuna violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990, atteso che, ricorrendo i predetti requisiti, il provvedimento deve intendersi sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 31 agosto 2010, n. 3955).
Pertanto, anche nelle ipotesi in cui intercorre un lungo periodo di tempo tra la realizzazione dell'opera abusiva e il provvedimento sanzionatorio, tale circostanza non rileva ai fini della legittimità dell’ingiunzione di demolizione, sia in rapporto al preteso affidamento circa la conformità dell'opera, sia in relazione a un presunto ulteriore obbligo per l'amministrazione procedente di motivare specificamente il provvedimento in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico a far demolire il manufatto.
L’intervento è riconducibile ai lavori di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 380/2001, realizzati tramite inserimento di nuovi elementi e impianti.
Quindi la realizzazione della canna fumaria era soggetta al regime del permesso di costruire, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera c), in quanto comportante una modifica del prospetto del fabbricato cui inerisce.
Il costante indirizzo giurisprudenziale, con riferimento alle canne fumarie, ha statuito che: “È necessario il rilascio del permesso di costruire qualora esse non presentino piccole dimensioni, siano di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla sagoma dell’immobile e non possano considerarsi un elemento meramente accessorio ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale assorbito o occultato dalla preesistente struttura dell'immobile” (cfr. T..A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 18 maggio 2001, n. 4246).

CIASCUN SOGGETTO RAGGRUPPATO DEVE DIMOSTRARE IL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI IN RAPPORTO ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI CUI È DEPUTATO


In una procedura per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, per quanto riguarda il possesso dei requisiti e la loro relativa dimostrazione, tenuto conto che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni dell’appalto nella percentuale corrispondente alla rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento, ciascun soggetto raggruppato deve dimostrare il possesso dei requisiti richiesti in rapporto alla prestazione di servizi cui è deputato. Non è ammissibile, pertanto, che la capacità del raggruppamento sia dimostrata sulla base dei requisiti in capo alla mandataria, anche se gli stessi, da soli, sono sufficienti a coprire quanto richiesto dalla disciplina di gara. Parere di Precontenzioso n. 41 del 14/02/2008

CUMULO DEI REQUISITI SPECIALI FRAZIONABILI


L’istituto del raggruppamento trova la sua ratio nell’esigenza di consentire il cumulo dei requisiti speciali frazionabili, consentendo così anche alle imprese di minori dimensioni di prendere parte a gare dalle quali sarebbero altrimenti escluse ed accrescendo, per tale via, la concorrenza per il mercato (in argomento ex multis: deliberazioni AVCP nn. 265/2007 e 64/2009; in giurisprudenza, Cons. Stato, V, n. 5517/2001, n. 7765/2004, n. 3814/2007). Tanto è evidente la natura pro-concorrenziale dell’istituto, che la giurisprudenza è di recente giunta a ritenere legittima la clausola del bando che ponga il divieto di partecipare in ATI ad imprese che, da sole, siano in grado di soddisfare singolarmente il possesso dei requisiti (Tar Lazio, III, n. 3713/2008; cfr., in precedenza, parere Autorità Garante Concorrenza e Mercato AS 251/2003). Alla luce di ciò, impedire il cumulo di requisiti per antonomasia frazionabili, quali il fatturato globale (indice della solidità del gruppo) e l’organico medio annuo, non appare in linea con i principi di concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità, oltre che con la ratio stessa dell’istituto del raggruppamento; diverso può essere il discorso per requisiti non frazionabili, quale il c.d. “servizio di punta". Parere di Precontenzioso n. 13 del 28/01/2010

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL’ATI E PARTI DEL SERVIZIO DA ESEGUIRE


Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione terza,  numero 793 del 16 febbraio 2012 sulla questione concernente il criterio di corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione (anche) negli appalti di servizi (v. sentenze 11.5.2011 n. 2804 e 15.7.2011 n. 4323 cui si fa il più ampio rinvio). Nel senso di richiedere che le quote di partecipazione all’ATI e le parti del servizio da eseguire siano indicate già in sede di offerta, anche in assenza di una espressa previsione del bando o della lettera d’invito, e che la singola impresa componente dell’ATI abbia la qualifica, ovvero i requisiti di ammissione, in misura corrispondente alla quota di partecipazione, il tutto a garanzia della stazione appaltante e del buon esito del programma contrattuale nella fase di esecuzione. Dalla mancata osservanza di tale obbligo – che, si è affermato, discende dall’art. 37, commi 4 e 13, del Codice dei contratti e che trova applicazione anche ai raggruppamenti di tipo orizzontale - deriva la conseguenza che l’offerta contrattuale, che provenga da un’associazione di più imprese in termini che non assicurino la predetta, effettiva, corrispondenza, è inammissibile, perché comporta l’esecuzione della prestazione da parte di un’impresa priva (almeno in parte) di qualificazione in una misura simmetrica alla quota di prestazione ad essa devoluta dall’accordo associativo ovvero dall’impegno delle parti a concludere l’accordo stesso.

martedì 2 ottobre 2012

VARIANTI IN CORSO D'OPERA


L’istituto delle varianti in corso d’opera è disciplinato dall’art. 132 del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale sono disciplinate le condizioni perché siano ritenute ammissibili modifiche progettuali che si rendano evidenti e necessarie nel corso dell’esecuzione contrattuale dei lavori pubblici. L’articolo menzionato afferma che, sentito il progettista e il direttore dei lavori, possono essere ammesse varianti in corso d’opera esclusivamente qualora ricorrano i motivi di cui al co. 1, lett. a) – e). 
In tal senso, sono considerate ammissibili varianti giustificate da: a) non prevedibili sopravvenienze derivanti da disposizioni legislative (jus superveniens); b) cause impreviste e imprevedibili da accertarsi nei modi stabiliti dal regolamento o sopravvenute acquisizioni tecniche (intervenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti) e tecnologiche (tecnologie non esistenti al momento della progettazione) idonee a procurare sensibili miglioramenti all’opera, senza aumento dei costi e alterazione dell’impostazione progettuale; c) necessità derivante da peculiarità dei beni su cui si interviene (ipotesi tipica: rinvenimento geologico che importa impreviste modalità di lavorazione); d) casi previsti dall’art. 1664, co. 2, codice civile, i.e. sopravvenienza geologica, idrica o simili; e) manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione.
Accanto alle suddette ipotesi, integranti varianti in corso d’opera, il Codice dei contratti pubblici precisa e descrive, con espressa disposizione (art. 132, comma 3), due ulteriori tipologie di modifiche ammesse in fase esecutiva. Tra queste rientrano, in primo luogo, le modificazioni di dettaglio che, in quanto tali, sono disposte dal solo direttore dei lavori (art. 132, comma 3, primo periodo) – c.d. varianti non varianti; e, in secondo luogo, le modifiche, in aumento o in diminuzione, “finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto” – c.d. varianti migliorative. In relazione a tali modifiche, l’importo in aumento “non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera” con l’ulteriore precisazione: “al netto del 50 per cento dei ribassi d’asta conseguiti”, aggiunta dal recente D.L. 13 maggio 2011, n. 70. Nel secondo caso, occorre constatare che si tratta di vere e proprie varianti, sotto il profilo oggettivo, le quali, pertanto, a differenza delle modificazioni di dettaglio menzionate al primo periodo del medesimo comma 3, devono essere approvate dall’amministrazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il progettista. Tali varianti, inoltre, sono da ritenersi ammissibili in quanto (e soltanto se) finalizzate all'esclusivo interesse dell’amministrazione e tese al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità; possono, in ogni caso, essere giustificate soltanto da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto e debbono, ove in aumento, comportare un incremento contrattuale non superiore al già indicato limite di cui all’art. 132, comma 3, ultimo periodo.
In generale, il carattere sostanziale delle varianti implica che le stesse determinino la realizzazione di un’opera diversa. In merito può osservarsi che per aspetti specifici delle costruzioni, quali quelli urbanistici di verifica delle strutture, le norme (nazionali o regionali) forniscono definizioni espresse e criteri certi circa il significato di “variante sostanziale”, puntualmente indicando quelle modifiche progettuali che, ove realizzate, richiedono una nuova procedura autorizzatoria (art. 32, lett. c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). 
Di contro, nella disciplina dei contratti pubblici, si constata l’assenza di una precisa definizione normativa, che possa identificare tale requisito in modo univoco e con la Determinazione 11 gennaio 2001, n. 1, l’Autorità, riferendosi a varianti su interventi di competenza dell’A.N.A.S., relativi a modifiche a piani regolatori, ha implicitamente precisato come le definizioni fornite per varianti sostanziali in altri ambiti (quale quello urbanistico) non siano estendibili ad aspetti riguardanti le varianti in corso d’opera nei lavori pubblici.
Pertanto, fermo restando che la variante deve necessariamente avere carattere accessorio rispetto all’opera progettata e contrattualmente stabilita, in quanto – in caso contrario – si è in presenza non già di una modificazione del progetto, ma di un nuovo contratto (Determinazione 1/2001, cit.), la connotazione di “sostanzialità” o meno di una variante nel settore dei contratti pubblici deve essere determinata caso per caso, con riferimento alle modifiche intervenute, alla natura delle lavorazioni e all'incidenza delle stesse sul progetto originario, nonché ai costi ed ai tempi della modifica. Parere dell’AVCP del 9 giugno 2011

ATI NEI SERVIZI E FORNITURE


Secondo quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di forniture e servizi “per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicate come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie”, mentre per “raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione”.
La giurisprudenza ha chiarito inoltre che con l’espressione “associazione orizzontale” si intende quella in cui ciascuna delle imprese riunite è responsabile nei confronti dell’amministrazione committente dell’intera prestazione e che in tal caso la distribuzione del lavoro per ciascuna impresa non rileva all’esterno (C.d.S., sez. V, 28 marzo 2007, n. 1440; 24 aprile 2002, n. 2208; 4 novembre 1999, n. 1805); per “associazione verticale” si intende quella in cui un’impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni scorporabili (Cd.S., sez. V, 28 marzo 2007, n. 1440.
In definitiva mentre nel raggruppamento di tipo orizzontale, in cui tutte le imprese sono in possesso di un’identica specializzazione rispetto all’oggetto dell’appalto, la suddivisione delle prestazioni è meramente quantitativa, nel raggruppamento di tipo verticale la suddivisione delle prestazioni tra le varie imprese è di carattere qualitativo, la capogruppo eseguendo le prestazioni principali (come indicate dall’amministrazione appaltante) e le mandanti realizzando, invece, le altre prestazioni scorporabili (il che postula un oggetto complesso dell’appalto, costituito da prestazioni per le quali sono previste diverse e distinte specializzazioni); a tale distinzione corrisponde poi anche una diversa articolazione della responsabilità tra amministrazione appaltante e l’A.T.I., nel senso che mentre nell’associazione di tipo orizzontale tutti gli operatori economici sono solidalmente responsabili nei confronti dell’amministrazione appaltante per tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di appalto, nell’associazione di tipo verticale la sola mandataria resta responsabile dell’intero appalto, mentre le mandanti sono responsabili solo per le attività scorporabili da esse prestate.
E’ ammessa anche la figura dell’A.T.I. mista (in tema di appalto di lavori) che ricorre allorquando, in presenza di un appalto complesso, le opere della categoria prevalente siano assunte, invece che dalla sola impresa capogruppo, da un’associazione orizzontale composta da essa con taluna delle imprese mandanti ovvero allorquando le opere scorporabili siano assunte in tutto o in parte orizzontalmente dalle imprese mandanti; una simile previsione, per il solo caso dei lavori, è contenuta anche nel sesto comma del più volte citato articolo 37 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, laddove è stabilito espressamente “Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all’articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale”. 
La pur ampia flessibilità che deve essere riconosciuta allo strumento del raggruppamento temporaneo di imprese, con particolare riferimento all’ipotesi di A.T.I. mista, non può tuttavia giungere al travolgimento e alla sostanziale abrogazione della espressa norma che riserva alla sola mandataria, nel caso di appalto di forniture e servizi, l’esecuzione della prestazione principale: si tratta di una previsione che affida alla scelta discrezionale dell’amministrazione, in rapporto alle specifiche finalità che essa intende perseguire con l’affidamento all’esterno del servizio oggetto di gara, l’individuazione della prestazione principale che deve essere eseguita dalla mandataria, consentendole quindi un pregnante controllo sull’affidabilità della stessa e sulle conseguenti responsabilità per le obbligazioni derivanti dal conseguente contratto. Consiglio di Stato, Sez.V, 8/9/2011 n. 5051