L’art. 7 della Legge 7 agosto 2012, n.134 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante
Misure urgenti per la crescita del Paese (Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11
agosto 2012), fermi restando i termini di adeguamento previsti dalla legge n.
27 del 2012,stabilisce che gli adempimenti amministrativi posti in capo ai
gestori delle gallerie stradali e ferroviarie di cui al regolamento emanato con
d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 dovranno essere espletati entro sei mesi dal
completamento degli adeguamenti alle normative antincendio.
Tra
le misure urgenti concernenti il settore delle infrastrutture, dell’edilizia e
dei trasporti, è stata inserita una disposizione concernente le gallerie
stradali e ferroviarie.
Al
fine di favorire lo sviluppo, la crescita e la competitività nei settori delle
infrastrutture, dell’edilizia e dei trasporti, infatti, si stabilisce che per
le attività connesse a gallerie stradali e ferroviarie esistenti alla data di
pubblicazione del regolamento in tema di prevenzione incendi, i relativi
adempimenti amministrativi dovranno essere espletati entro i sei mesi
successivi al completamento degli adeguamenti alla normativa antincendio.
Il
22 settembre 2011 è stato pubblicato, infatti, il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151,
entrato in vigore il 7 ottobre 2011, avente ad oggetto lo schema di regolamento
per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
Tale
regolamento ha introdotto nuovi criteri e nuovi modelli per le verifiche delle
misure antincendio di edifici e attività produttive.
A
tal fine, ha individuato le attività soggette alla disciplina della prevenzione
incendi e ha apportato una sostanziale semplificazione agli adempimenti
amministrativi correlati, al cui assolvimento sono tenuti i soggetti
interessati.
Nell’allegato
1 del nuovo regolamento vengono elencate tutte le attività sottoposte ai
controlli di prevenzione incendi, per le quali si stabilisce una
classificazione che le suddivide in tre categorie, A, B e C, considerando la
gravità del rischio, le dimensioni dell’attività, nonché il suo grado di complessità.
Nella
categoria A rientrano, tra le altre, anche le attività connesse alla gestione
di gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 mt. e di gallerie ferroviarie
di lunghezza superiore a 2000 mt., per le quali sarà necessario presentare una
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla
dichiarazione di un tecnico che attesti la conformità dell’opera alle regole
tecniche previste per quel particolare tipo di attività, nonchè certificazioni
e dichiarazioni circa la conformità della stessa a norme di sicurezza
antincendio.
Non
sarà più necessario allegare un parere preventivo di conformità dei Vigili del
Fuoco.
Successivamente
alla emanazione del regolamento di cui al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, con
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e successive modifiche, che ha dettato
disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività, è stato specificato che gli adempimenti amministrativi previsti
dal regolamento per l’adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendio e
alle norme dettate in tema di impianti idrici antincendio, dovranno essere
espletati entro i termini ivi previsti.
In
particolare, per le gallerie stradali gli adeguamenti dovranno avvenire entro
il mese di aprile 2019, per le gallerie ferroviarie con progetto già approvato
alla data del decreto entro il 7 aprile 2016 e per quelle in esercizio invece
il termine è stato fissato al 7 aprile 2021 (cfr. art. 55, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).
La
previsione di tali termini si giustifica per il fatto che gli adeguamenti
riguardano attività su gallerie che necessitano di tempi più o meno lunghi ed è
per la stessa ragione che la disposizione di cui all’art. 7 del decreto
sviluppo consente ai gestori delle gallerie stradali e ferroviarie di
presentare la SCIA, corredata dalla documentazione che attesti il rispetto
delle misure di prevenzione incendi, entro sei mesi dal completamento degli
adeguamenti di cui alle specifiche normative di settore.
Resta
fermo infine quanto previsto dall’art. 53, d.l. 1 del 2012 circa l’allineamento
alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture
ferroviarie e stradali, nonché di gallerie stradali e autostradali, per le
quali in particolare la disposizione stabilisce comunque che non potranno
essere applicati parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti di
quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell’Unione europea.
I
nuovi emendamenti alla disposizione in tema di gallerie stradali e ferroviarie
prorogano a due anni dalla entrata in vigore del regolamento di cui al d.lgs.
n. 151/2011 il termine di un anno entro il quale gli enti e i privati
responsabili delle nuove attività sottoposte alla disciplina antincendio
dovranno espletare gli adempimenti prescritti.
1 commento:
Volevo fare qualche precisazione riguardo le Gallerie Ferroviarie, avendo io presentato la prima SCIA nazionale per una galleria di lunghezza superiore a 2000m.
Per prima cosa bisogna evidenziare che prima del DPR 151 le gallerie Ferroviarie non rientravano tra le attività soggette e pertanto non esistono progetti vidimati dai VVF. La nuova legge ha posto tali infrastrutture in Cat. A lasciando di fatto tutta la responsabilità civile e penale al professionsita incaricato. La cosa è alquanto anomala se si considerano i seguenti aspetti: la norma di riferimento per la sicurezza in galleria è il DM del 2005 il quale è alquanto lacunoso e lascia molte parti alla libera interpretazione.
La cosa riveste un importanza ancora maggiore se si considera che i sistemi presenti in galleria non rispondono in molti casi alle normative UNI o CEI vigenti ma a delle specifiche direttive Ferroviarie. Un esempio pratico è la rete ad idranti che NON deve essere in pressione nè ad avviamento automatico. Il perchè è presto detto: in galleria è presente la linea di contatto a 3000V che se investita dal getto d'acqua prima di essere stata disalimentata andrebbe ad aggravare notevolemte la situazione.
Purtroppo, però, essendo la galleria posta in categoria A non è possibile chiedere pareri di sorta ai VVF sulle scelte adottate e pertanto ci si trova a dovere scegliere delle soluzioni personali che non sempre sono condivise.
Per concludere io credo che il legislatore doveva creare una strada a parte per tale categoria di lavori in quanto un'opera di diverse centinaia di milioni di euro (tanto costa realizzare una galleria) non può essere assimiliata ad un piccolo negozio (come è il caso delle attività di categoria A).
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