Secondo
quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, nel caso di forniture e servizi “per raggruppamento di tipo verticale
si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le
prestazioni di servizi o di forniture indicate come principali anche in termini
economici, i mandanti quelle indicate come secondarie”, mentre per
“raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il
medesimo tipo di prestazione”.
La
giurisprudenza ha chiarito inoltre che con l’espressione “associazione
orizzontale” si intende quella in cui ciascuna delle imprese riunite è
responsabile nei confronti dell’amministrazione committente dell’intera
prestazione e che in tal caso la distribuzione del lavoro per ciascuna impresa
non rileva all’esterno (C.d.S., sez. V, 28 marzo 2007, n. 1440; 24 aprile 2002,
n. 2208; 4 novembre 1999, n. 1805); per “associazione verticale” si intende
quella in cui un’impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente,
si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni
scorporabili (Cd.S., sez. V, 28 marzo 2007, n. 1440.
In
definitiva mentre nel raggruppamento di tipo orizzontale, in cui tutte le
imprese sono in possesso di un’identica specializzazione rispetto all’oggetto
dell’appalto, la suddivisione delle prestazioni è meramente quantitativa, nel
raggruppamento di tipo verticale la suddivisione delle prestazioni tra le varie
imprese è di carattere qualitativo, la capogruppo eseguendo le prestazioni
principali (come indicate dall’amministrazione appaltante) e le mandanti
realizzando, invece, le altre prestazioni scorporabili (il che postula un
oggetto complesso dell’appalto, costituito da prestazioni per le quali sono
previste diverse e distinte specializzazioni); a tale distinzione corrisponde
poi anche una diversa articolazione della responsabilità tra amministrazione
appaltante e l’A.T.I., nel senso che mentre nell’associazione di tipo
orizzontale tutti gli operatori economici sono solidalmente responsabili nei
confronti dell’amministrazione appaltante per tutte le obbligazioni nascenti
dal contratto di appalto, nell’associazione di tipo verticale la sola
mandataria resta responsabile dell’intero appalto, mentre le mandanti sono
responsabili solo per le attività scorporabili da esse prestate.
E’
ammessa anche la figura dell’A.T.I. mista (in tema di appalto di lavori) che
ricorre allorquando, in presenza di un appalto complesso, le opere della
categoria prevalente siano assunte, invece che dalla sola impresa capogruppo,
da un’associazione orizzontale composta da essa con taluna delle imprese
mandanti ovvero allorquando le opere scorporabili siano assunte in tutto o in
parte orizzontalmente dalle imprese mandanti; una simile previsione, per il solo
caso dei lavori, è contenuta anche nel sesto comma del più volte citato
articolo 37 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, laddove è stabilito
espressamente “Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo
verticale i requisiti di cui all’articolo 40, sempre che siano frazionabili,
devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente
e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve
possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che
intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori
riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento
temporaneo di tipo orizzontale”.
La pur ampia flessibilità che deve essere
riconosciuta allo strumento del raggruppamento temporaneo di imprese, con
particolare riferimento all’ipotesi di A.T.I. mista, non può tuttavia giungere
al travolgimento e alla sostanziale abrogazione della espressa norma che
riserva alla sola mandataria, nel caso di appalto di forniture e servizi,
l’esecuzione della prestazione principale: si tratta di una previsione che
affida alla scelta discrezionale dell’amministrazione, in rapporto alle
specifiche finalità che essa intende perseguire con l’affidamento all’esterno
del servizio oggetto di gara, l’individuazione della prestazione principale che
deve essere eseguita dalla mandataria, consentendole quindi un pregnante
controllo sull’affidabilità della stessa e sulle conseguenti responsabilità per
le obbligazioni derivanti dal conseguente contratto. Consiglio di Stato, Sez.V, 8/9/2011 n. 5051
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