L’istituto
del raggruppamento trova la sua ratio nell’esigenza di consentire il cumulo dei
requisiti speciali frazionabili, consentendo così anche alle imprese di minori
dimensioni di prendere parte a gare dalle quali sarebbero altrimenti escluse ed
accrescendo, per tale via, la concorrenza per il mercato (in argomento ex
multis: deliberazioni AVCP nn. 265/2007 e 64/2009; in giurisprudenza, Cons.
Stato, V, n. 5517/2001, n. 7765/2004, n. 3814/2007). Tanto è evidente la natura
pro-concorrenziale dell’istituto, che la giurisprudenza è di recente giunta a
ritenere legittima la clausola del bando che ponga il divieto di partecipare in
ATI ad imprese che, da sole, siano in grado di soddisfare singolarmente il
possesso dei requisiti (Tar Lazio, III, n. 3713/2008; cfr., in precedenza,
parere Autorità Garante Concorrenza e Mercato AS 251/2003). Alla luce di ciò,
impedire il cumulo di requisiti per antonomasia frazionabili, quali il
fatturato globale (indice della solidità del gruppo) e l’organico medio annuo,
non appare in linea con i principi di concorrenza, parità di trattamento e
proporzionalità, oltre che con la ratio stessa dell’istituto del
raggruppamento; diverso può essere il discorso per requisiti non frazionabili,
quale il c.d. “servizio di punta". Parere
di Precontenzioso n. 13 del 28/01/2010
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