sabato 6 ottobre 2012

CANNE FUMARIE E PERMESSO DI COSTRUIRE


La realizzazione di una canna fumaria che comporti una modifica del prospetto del fabbricato è riconducibile ai lavori di ristrutturazione edilizia realizzati tramite inserimento di nuovi elementi e impianti, ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 10, comma primo, lettera c), del T.U. sull'edilizia.
Il T.A.R. di Napoli, in primo luogo, ha rimarcato che, in linea di principio, l’ordine di demolizione non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario e il cui presupposto è costituto unicamente dalla constatata esecuzione dell'opera in totale difformità o in assenza del titolo abilitativo.
Né deve essere richiesta una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico alla demolizione o della comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, senza che sussista alcuna violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990, atteso che, ricorrendo i predetti requisiti, il provvedimento deve intendersi sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 31 agosto 2010, n. 3955).
Pertanto, anche nelle ipotesi in cui intercorre un lungo periodo di tempo tra la realizzazione dell'opera abusiva e il provvedimento sanzionatorio, tale circostanza non rileva ai fini della legittimità dell’ingiunzione di demolizione, sia in rapporto al preteso affidamento circa la conformità dell'opera, sia in relazione a un presunto ulteriore obbligo per l'amministrazione procedente di motivare specificamente il provvedimento in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico a far demolire il manufatto.
L’intervento è riconducibile ai lavori di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 380/2001, realizzati tramite inserimento di nuovi elementi e impianti.
Quindi la realizzazione della canna fumaria era soggetta al regime del permesso di costruire, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera c), in quanto comportante una modifica del prospetto del fabbricato cui inerisce.
Il costante indirizzo giurisprudenziale, con riferimento alle canne fumarie, ha statuito che: “È necessario il rilascio del permesso di costruire qualora esse non presentino piccole dimensioni, siano di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla sagoma dell’immobile e non possano considerarsi un elemento meramente accessorio ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale assorbito o occultato dalla preesistente struttura dell'immobile” (cfr. T..A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 18 maggio 2001, n. 4246).

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