La
realizzazione di una canna fumaria che comporti una modifica del prospetto del
fabbricato è riconducibile ai lavori di ristrutturazione edilizia
realizzati tramite inserimento di nuovi elementi e impianti, ed è quindi
subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 10,
comma primo, lettera c), del T.U. sull'edilizia.
Il
T.A.R. di Napoli, in primo luogo, ha rimarcato che, in linea di principio,
l’ordine di demolizione non deve essere necessariamente preceduto dalla
comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e
rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti
partecipativi del destinatario e il cui presupposto è costituto unicamente
dalla constatata esecuzione dell'opera in totale difformità o in assenza del
titolo abilitativo.
Né
deve essere richiesta una specifica motivazione che dia conto della valutazione
delle ragioni di interesse pubblico alla demolizione o della comparazione di
quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, senza che
sussista alcuna violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990, atteso che, ricorrendo
i predetti requisiti, il provvedimento deve intendersi sufficientemente
motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo in re
ipsa l'interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione (ex multis,
Cons. Stato, Sez. IV, 31 agosto 2010, n. 3955).
Pertanto,
anche nelle ipotesi in cui intercorre un lungo periodo di tempo tra la
realizzazione dell'opera abusiva e il provvedimento sanzionatorio, tale
circostanza non rileva ai fini della legittimità dell’ingiunzione di
demolizione, sia in rapporto al preteso affidamento circa la conformità
dell'opera, sia in relazione a un presunto ulteriore obbligo per
l'amministrazione procedente di motivare specificamente il provvedimento in ordine
alla sussistenza dell'interesse pubblico a far demolire il manufatto.
L’intervento
è riconducibile ai lavori di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma
1, lettera d), D.P.R. n. 380/2001, realizzati tramite inserimento di nuovi
elementi e impianti.
Quindi
la realizzazione della canna fumaria era soggetta al regime del permesso di
costruire, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera c), in quanto comportante una
modifica del prospetto del fabbricato cui inerisce.
Il
costante indirizzo giurisprudenziale, con riferimento alle canne fumarie, ha
statuito che: “È necessario il rilascio del permesso di costruire qualora esse
non presentino piccole dimensioni, siano di palese evidenza rispetto alla costruzione
e alla sagoma dell’immobile e non possano considerarsi un elemento meramente
accessorio ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale
assorbito o occultato dalla preesistente struttura dell'immobile” (cfr. T..A.R.
Lazio, Roma, Sez. II ter, 18 maggio 2001, n. 4246).
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