Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione terza, numero 793 del 16 febbraio 2012 sulla questione
concernente il criterio di corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di
partecipazione e quota di esecuzione (anche) negli appalti di servizi (v.
sentenze 11.5.2011 n. 2804 e 15.7.2011 n. 4323 cui si fa il più ampio rinvio). Nel
senso di richiedere che le quote di partecipazione all’ATI e le parti del
servizio da eseguire siano indicate già in sede di offerta, anche in assenza di
una espressa previsione del bando o della lettera d’invito, e che la singola
impresa componente dell’ATI abbia la qualifica, ovvero i requisiti di
ammissione, in misura corrispondente alla quota di partecipazione, il tutto a
garanzia della stazione appaltante e del buon esito del programma contrattuale
nella fase di esecuzione. Dalla mancata osservanza di tale obbligo – che, si è
affermato, discende dall’art. 37, commi 4 e 13, del Codice dei contratti e che
trova applicazione anche ai raggruppamenti di tipo orizzontale - deriva la
conseguenza che l’offerta contrattuale, che provenga da un’associazione di più
imprese in termini che non assicurino la predetta, effettiva, corrispondenza, è
inammissibile, perché comporta l’esecuzione della prestazione da parte di
un’impresa priva (almeno in parte) di qualificazione in una misura simmetrica
alla quota di prestazione ad essa devoluta dall’accordo associativo ovvero
dall’impegno delle parti a concludere l’accordo stesso.
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