Rassegna ragionata dei pareri di
precontenzioso in tema di 'verifica dell'anomalia', 2017-2019 - ottobre 2019
Orientamenti per programmare, progettare, approvare, appaltare, realizzare, collaudare, manutenere le opere pubbliche - a cura di giuliano lorenzi
martedì 16 giugno 2020
VERIFICA DELL’ANOMALIA: RASSEGNA RAGIONATA DELLE MASSIME
mercoledì 10 giugno 2020
MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA
Ad
opera del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni
dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, è intervenuta una significativa modifica della
disciplina prevista in tema di verifica dell’anomalia.
Con
specifico riferimento alle modalità di individuazione dell’offerta anomala, l’articolo
97 mantiene l’impostazione generale presente anche nella precedente
formulazione, in ragione della quale, ai fini della valutazione dell’anomalia,
coesistono due distinti modelli:
1.
uno, di carattere obbligatorio, che, a seconda del numero delle offerte ammesse
e del criterio di aggiudicazione prescelto, impone alla stazione appaltante di
valutare la congruità delle offerte che 3 presentino un ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia determinata secondo quanto previsto
nell’articolo in esame1 (cfr. in particolare, i commi 2, 2bis, 3 e 3bis
dell’art. 97);
2.
l’altro, di natura facoltativa, che si configura come espressione delle
prerogative tecnico-discrezionali proprie della stazione appaltante e che
pertanto è rimesso alle valutazioni in concreto svolte dall’amministrazione
(art. 97, comma 6, ultimo periodo).
Proprio valorizzando la
natura discrezionale del giudizio, l’Autorità , nel parere di precontenzioso di
cui alla delibera n. 1126 del 5 dicembre 2018, ha ritenuto insindacabile la
decisione della stazione appaltante di non procedere all’avvio di un
procedimento di verifica facoltativa dell’anomalia pur in presenza di un
ribasso significativo offerto dall’aggiudicatario, in quanto non “di portata
tale da ritenere censurabile come macroscopicamente irragionevole l’operato
della stazione appaltante”.
Una
delle più rilevanti novità introdotte dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 è rappresentata
dalla revisione delle modalità di individuazione della soglia di anomalia.
Infatti, se nella previgente formulazione il comma 2 dell’art. 97 prevedeva, al
ricorrere di determinate condizioni, cinque distinte e alternative modalità di
individuazione della soglia di anomalia, nella versione novellata, l’art. 97
enuclea modalità univoche di individuazione delle soglie di anomalia e
differenziate a seconda del criterio di aggiudicazione prescelto e del numero
di offerte ammesse, specificando, per ciascuna di esse, i singoli passaggi ai
quali la stazione appaltante deve attenersi per individuare, di volta in volta,
la soglia di anomalia.
In
proposito, la questione che ha suscitato maggiori perplessità è stata
l’interpretazione del passaggio previsto all’art. 97, comma 2, lett. d), che
specifica che “la soglia calcolata alla
lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime
due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a)
applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)” nella parte
in cui non è specificato se il decremento debba, o meno, essere percentuale.
Sul
punto, l’Autorità ha specificato che il decremento in questione non deve
intendersi come percentuale, “chiarendo
che la corretta trasposizione in termini matematici del passaggio indicato alla
lettera d) dell’art. 97, comma 2, è la seguente: PS – (SM*P/100) dove: PS è la
soglia di cui alla lett. c), calcolata come somma di media aritmetica e scarto
medio; SM è lo scarto medio aritmetico di cui alla lett. b); P è il prodotto
[di cui alla lettera d)] delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei
ribassi [di cui alla lett. a)].
Il
MIT aveva diffuso in proposito la Circolare del 24/10/2019.
L’ANAC
ha recentemente emanato la Rassegna ragionata dei pareri di precontenzioso che riguardano in particolare la
verifica dell’anomalia oltre ai requisiti speciali di partecipazione.
Dunque,
Il MIT e l’ANAC hanno precisato e confermato l’interpretazione in merito al
metodo di calcolo della soglia di anomalia previsto dall’art. 97 del D.Lgs.
50/2016, lettera d.
REQUISITI SPECIFICI DEL PERSONALE IMPIEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Qualora
il capitolato di gara richieda che il personale impiegato per lo svolgimento di
un servizio debba essere provvisto di adeguata qualificazione professionale e
regolarmente inquadrato nei livelli professionali previsti dal contratto di
riferimento, non è ammissibile il ricorso allo strumento dell'apprendistato. Consiglio
di Stato, Sezione 6, Sentenza 12 maggio 2020, n. 2984
GARA CON SUDDIVISIONE IN LOTTI
Un
bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto
plurimo e determina l'indizione non di un'unica gara, ma di tante gare, per
ognuna delle quali vi è un'autonoma procedura che si conclude con
un'aggiudicazione. Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 18 maggio 2020, n.
3135
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI. DISCREZIONALITÀ NON SINDACABILE
La
valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della
commissione giudicatrice, rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica
riconosciuta a tale organo, sicché le censure che riguardano il merito di tale
valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice
amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi
casi sanciti dall'art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della
scelta tecnica. Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 21 maggio 2020, n. 3211
OFFERTA CONDIZIONATA
Le
regole in materia di appalti pubblici esigono, a tutela della par condicio e
della certezza dei rapporti giuridici, la perfetta conformità tra il
regolamento predisposto dalla Stazione appaltante e l'offerta presentata dal candidato
e tale conformità non sussiste se il concorrente subordini la sua adesione al
contratto a condizioni non univoche ed estranee all'oggetto del procedimento o
ad elementi non previsti nelle norme di gara o al capitolato. Consiglio di
Stato, Sezione 5, Sentenza 21 maggio 202046,4466 n. 3226
Per una normativa adeguata ai tempi 4) LA TUTELA DEI DIRIGENTI E DEI FUNZIONARI PUBBLICI
Il
virus che ha contagiato la pubblica amministrazione si chiama Opzione Zero. Chi
deve decidere decide di non decidere. Per non rischiare. Per non assumersi
responsabilità. Ignorando il futuro. Se vogliamo che questo paese funzioni e
possa crescere, dobbiamo iniziare a decidere. Bisogna quindi modificare tutte
le sovrastrutture, i bizantinismi, le invenzioni dei moderni azzeccagarbugli,
degli ideologi di turno, che hanno mortificato l’intraprendenza e le competenze
degli enti pubblici. Ma per decidere non si può operare in un clima da caccia
alle streghe, con il pregiudizio della corruzione nella pubblica
amministrazione, con il tarlo delle incriminazioni decise ancora prima di fare
le indagini, con il timore degli arresti gratuiti.
Nessun
dirigente o funzionario della pubblica amministrazione si sottrae alle
verifiche ed ai controlli che si volessero attuare sulle attività svolte nella
realizzazione dell’opera pubblica. Ma si pretende rispetto della dignità delle persone e del ruolo che il funzionario
pubblico ricopre, richiedendo in primis, con gentilezza, la documentazione
necessaria alle verifiche e chiedendo, gentilmente, i chiarimenti ritenuti
opportuni.
Oggi,
invece, ancor prima di acquisire la documentazione e le prove, si attua in
maniera violenta il sequestro dei documenti; il carcere preventivo e le misure
di privazione della libertà personale vengono usate in maniera indiscriminata e
disinvolta, violando il principio sacrosanto che nessuno possa essere
incarcerato prima di un processo in cui venga provata (provata!) la sua
colpevolezza, in un pubblico dibattimento fatto con tutte le garanzie. Questo è
il primo punto da introdurre nel codice di procedura penale a tutela dei
pubblici funzionari.
In
secondo luogo devono essere definiti puntualmente i reati. Nella recente
lettera al Corriere della sera, il Presidente del Consiglio Conte ha
sottolineato l’esigenza che «sui funzionari onesti» non gravi «eccessiva (!)
incertezza giuridica», rendendo necessario, «ad esempio», circoscrivere «più
puntualmente il reato di abuso d’ufficio e la medesima responsabilità
erariale». L’art. 323 c.p., che punisce il funzionario pubblico che procura
intenzionalmente a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale ingiusto, oppure un
danno ingiusto, violando una norma di legge o di regolamento, è quello sotto
accusa. Ma non dimentichiamo nemmeno l’uso disinvolto dell’art.353 c.p.
relativo alla turbativa d’asta.
L’azione
della pubblica amministrazione, si sostanzia nella cura concreta degli
interessi pubblici, selezionati dalla legge ed affidati da questa ad un prefissato
centro di potere pubblico. Il soggetto pubblico preposto al perseguimento di un
certo interesse pubblico, nell’osservanza della relativa causa attributiva del
potere, agisce osservando i contenuti ed i confini stabiliti dalla legge (c. d.
principio di legalità) ed opera nel modo ritenuto come migliore possibile alla
stregua dei criteri di adeguatezza, di convenienza e di opportunità (c. d.
merito amministrativo).
La
discrezionalità tecnica si caratterizza per la conoscenza ed applicazione di
discipline specialistiche dei più diversi settori del sapere umano (a seconda
dei casi) e per l’assenza di scelte (in senso proprio). Mentre la discrezionalità
amministrativa è di tipo intuitivo e particolare e confina con la valutazione
politica, la discrezionalità tecnica è rigorosa e generale ovvero poggia su
assunti teoricamente o sperimentalmente comprovati e generalizzati. D’altra
parte, il potere discrezionale ha la funzione di rendere concreto il dettato
astratto della legge, in modo tale da declinare, con la necessaria duttilità,
l’azione amministrativa alle particolarità del caso singolo, nell’ottica della
tutela dell’interesse pubblico inteso anche come interesse della collettività.
La
discrezionalità tecnica ed amministrativa non si può sindacare. La discrezionalità tecnica è sindacabile solo in presenza di valutazioni
incoerenti o irragionevoli che comportano un vizio della funzione; sono
pertanto da considerare solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali
il vizio della funzione non può più ritenersi intrinseco alla stessa
valutazione di merito, che evidentemente comporta un grado più o meno alto di
opinabilità, ma trasmoda nell’eccesso di potere o comunque nei limiti del travisamento dei fatti,
palese illogicità o manifesta irragionevolezza.
Dunque,
si deve perseguire penalmente, dopo avere
acquisito le prove e non sulla base di astratti pregiudizi, solo il
soggetto che ha operato con dolo (consiste
nella intenzionalità del comportamento produttivo dell’evento lesivo, vale a
dire della consapevole volontà di arrecare un danno ingiusto
all’Amministrazione), o con colpa grave
(consiste nell’errore professionale inescusabile dipendente da una violazione
di legge, da intendersi in senso ampio (c.d. colpa generica), ovvero fondata su
negligenza, imprudenza e imperizia, dovendo la stessa sempre essere riferibile
ai compiti, mansioni, funzioni e poteri del funzionario, non potendo, invece,
essere dedotta dalla mera posizione di vertice).
Ciò
vale anche per la responsabilità erariale.
Ma
soprattutto, non si possono assumere provvedimenti prima di aver svolto le
necessarie verifiche, assumendo tutte le informazioni e controdeduzioni da
parte dell’interessato. Il funzionario onesto deve sentirsi protetto dal
proprio ente di appartenenza e dallo Stato. Deve essere assistito e supportato
legalmente dal proprio ente, fatta salva la possibilità di rivalersi sullo
stesso qualora si pervenisse ad un giudizio di colpevolezza.
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lunedì 8 giugno 2020
MISURE URGENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA
Sulla
GURI n. 143 del 6/6/2010 è pubblicato il Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica».
In
particolare’art.7-ter riguarda le misure urgenti per la riqualificazione dell’edilizia
scolastica. E ancora una volta ritornano in auge i commissari individuati qui
nel sindaco e nel presidente della provincia e della città metropolitana.
Naturalmente con la motivazione dell’urgenza. E ancora una volta con la deroga
al Codice dei contratti pubblici e con il vincolo del rispetto della sola
normativa europea. Poiché ormai diventa la normalità, perché non modificare
stabilmente in tale senso le norme del Codice dei contratti vigente?
Art. 7 - ter Misure
urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica
1.
Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica,
anche in relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e
delle città metropolitane operano, nel rispetto dei princìpi derivanti dall’ordinamento
dell’Unione europea, con i
poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni: a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95,
comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50; b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte
per tutte le procedure sino alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
2.
I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione
risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.
3.
Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per
l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti
delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono
alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in
possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della
regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo
preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dell’intervento.
4.
I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane: a)
vigilano sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto della tempistica
programmata; b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di
servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato; c) possono
invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche
soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità; d) promuovono
l’attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.
Si riporta l’articolo
4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 «Disposizioni urgenti
per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2019, n. 92:
2. ……… provvedono all’eventuale rielaborazione e
approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici
protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche. L’approvazione
dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti
delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di
legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o
la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e
per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali
il termine di adozione dell’autorizzazione, parere, visto e nulla osta è
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della
richiesta, decorso il quale, ove l’autorità competente non si sia pronunciata,
detti atti si intendono rilasciati. L’autorità competente può altresì chiedere
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui
al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall’acquisizione della medesima documentazione, per un
periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi
integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga
l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l’autorità
competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il
termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino
all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un
periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all’ iter
autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresì per
le procedure autorizzative per l’impiantistica connessa alla gestione aerobica
della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti
organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo
decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di
stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia
di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i
Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello
stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche
con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
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domenica 7 giugno 2020
Per una normativa adeguata ai tempi 3) SPEZZARE LA CATENA DELLE AUTORIZZAZIONI
Il
tema dei pareri, nulla osta,
autorizzazioni comunque denominate rientra nel più ampio discorso relativo
alla competenza e responsabilità dell’ente titolare dell’opera pubblica da
realizzare.
Oggi
il sistema è organizzato sulla base di numerose disposizioni legislative che
assegnano ai vari soggetti operanti nei settori pubblici anche una funzione di
verifica e di controllo di rispondenza dei progetti pubblici degli altri enti,
alle prescrizioni dei propri strumenti programmatori (es, PGT comunale), per
cui il progetto dell’opera di cui è titolare un ente pubblico deve essere
valutato da ognuno degli uffici addetti ad un particolare settore o di un altro
ente.
In
questo modo si crea la catena della burocrazia, tanto vituperata, ma esistente
solo perché le leggi statali e regionali la creano e continuamente la
potenziano.
Per
accelerare le opere pubbliche, oltre alla procedura di appalto, una delle fasi
da semplificare è proprio quella relativa alle autorizzazioni. Stiamo
discutendo di opere pubbliche, dove l’interesse in gioco è quello pubblico. Non
stiamo parlando di opere di privati cittadini ai quali l’interesse pubblico può
anche non interessare.
Bisogna
partire dal presupposto che la struttura tecnica dell’ente titolare della
realizzazione di un’opera pubblica non è composta da minorati psichici o da
delinquenti, mentre gli altri sono tutti bravi e immacolati. Dunque si deve
assegnare all’ente titolare dell’opera pubblica anche la responsabilità di
approvare il progetto nel rispetto della legislazione vigente e degli strumenti
di pianificazione approvati dagli enti pubblici interessati all’opera.
Ecco
perché è importante la figura del Direttore del Progetto (Project Manager)
nominato dall’ente titolare dell’opera, persona qualificata e responsabile in
grado di assumere tutte le decisioni in merito anche ad aspetti relativi
all’archeologia, al paesaggio, all’ambiente, ecc. sulla base della normativa
vigente.
Questo
tipo di valutazioni le può fare un magistrato mentre un Direttore del Progetto
no? Quale competenza ha in più il magistrato? Perchè le può fare il commissario straordinario?
Nelle
situazioni più complesse potrebbe risultare utile la conferenza di servizi da
convocare sulla base del progetto preliminare, in cui si può fare una
ricognizione di tutti gli aspetti che attengono alle valutazioni di merito sul
progetto. Ma, per tutte le fasi di progettazione e approvazione, basta la
relazione del Direttore del Progetto (PM) che deve motivare e giustificare le
scelte progettuali attuate.
Se
si dispone del PGT, del PTCP, del PTR, dei PTC dei Parchi, a che serve che
ognuno degli Enti esprima il proprio parere nella catena infinita dei pareri?
Le
Soprintendenze hanno il compito di studiare, progettare, scoprire, valorizzare,
manutenere il patrimonio storico, culturale, archeologico, paesaggistico, ecc.
e non possono essere gravate da continue richieste di pareri burocratici,
spesso molto discrezionali.
La
struttura dei soggetti pubblici deve essere finalmente considerata maggiorenne
e responsabile a tutti i livelli. La competenza e la sensibilità in materia
ambientale, paesaggistica, urbanistica, ecc. è diffusa negli enti pubblici.
Stiamo parlando di enti pubblici che devono realizzare opere di interesse
pubblico, non di soggetti privati che operano nell’interesse privato.
L’approvazione
del progetto da parte dell’ente titolare deve essere resa pubblica con la
pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
Da
eliminare la competenza di TAR e Consiglio di Stato. In prima istanza il
ricorso può essere presentato all’ente titolare dell’opera. In seconda istanza
si può procedere con ricorso al Tribunale, prevedendo però che in caso di
soccombenza, il ricorrente è tenuto a corrispondere le spese legali e, ove
verificati, anche i danni conseguenti.
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semplificazioni
venerdì 5 giugno 2020
Per una normativa adeguata ai tempi 2)NORME ESSENZIALI PER LA SEMPLIFICAZIONE
SEMPLIFICAZIONE DELLE GARE
La
Direttiva UE 24/2014 stabilisce che le norme da essa dettate, finalizzate a
rendere omogeneo il comportamento degli Stati membri per rispettare i principi
che le informano, vale per i lavori, le forniture e i servizi di importo pari o
superiore alle soglie fissate ogni due anni; dal 1/1/2020 le soglie sono stabilite in € 5.350.000,00 per i lavori e
in € 214.000,00 per le forniture e i servizi.
Dunque,
per lavori, forniture e servizi sopra soglia il Codice non serve, basta
applicare la direttiva UE che è molto dettagliata e articolata e di cui il
Codice ne fa un copia incolla, salvo per alcune disposizioni che risultano più
restrittive come nel caso del subappalto.
Per
lavori, forniture e servizi sotto soglia i governi nazionali hanno invece la
facoltà di decidere proprie normative.
E’
su questa normativa che deve essere prevista la massima semplificazione,
tenendo altresì conto che la stragrande maggioranza degli appalti pubblici sono
di importo inferiore alle soglie UE.
Solo
per alcuni grandi Enti pubblici, come Anas, FS, i concessionari autostradali o
le grandi aziende pubbliche, si hanno importi a base d’asta superiori alle
soglie UE.
Una
drastica riduzione dei tempi oggi necessari per l’espletamento delle gare di
appalto, si può avere applicando le seguenti procedure, distinguendo ovviamente
gli affidamenti sotto soglia da quelli sopra soglia:
1 – Affidamenti sotto
soglia
a) Per i lavori fino a 150.000 € e per le
forniture e i servizi fino a 50.000 €: affidamento diretto;
b) Per importi superiori a quelli del punto
a): procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con
invito ad almeno 5/10 operatori economici scelti sulla base di informazioni
desunte dal mercato o da elenchi istituiti dalla stazione appaltante;
c) Aggiudicazione con il criterio del
prezzo più basso;
d) Esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia;
e) Verifica
on line del possesso dei requisiti tramite la Banca dati nazionale.
2 – Affidamenti sopra
soglia
a) Si applica la direttiva UE 24/2014;
b) Offerta da presentare mediante l’utilizzo
del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) senza ulteriori documenti;
c) Aggiudicazione di norma con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ma ampliamento dei casi per i quali si può usare
il criterio del prezzo più basso, soprattutto qualora non siano ammesse
varianti in sede di offerta;
d) No all’indicazione dei costi della
manodopera e dei costi della sicurezza interna da parte dell’offerente. Non
servono a nulla, servono solo a complicare l’offerta. E' puro accanimento ideologico. La verifica di tali
valori va fatta solo nel caso di verifica dell’offerta anomala;
e) Verifica on line del possesso dei
requisiti tramite la Banca dati nazionale.
SEMPLIFICAZIONE DEL
PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA
Il
processo di realizzazione dell’opera pubblica si suddivide nelle seguenti fasi:
1 – Programmazione
triennale.
Non
è necessaria. Per le opere pubbliche è sufficiente quanto previsto e approvato
con gli strumenti di pianificazione territoriale, a livello comunale (PGT), a
livello provinciale (PTCP), a livello regionale (PTR) o con i piani settoriali
di livello nazionale.
2 – Progettazione
preliminare o di fattibilità tecnica ed economica
E’
il livello di progettazione che deve consentire di acquisire tutti gli elementi
necessari alla completa definizione dei vincoli ambientali, tecnici, sociali e
istituzionali, comprese le verifiche in ordine all’interesse archeologico, alle
condizioni geotecniche, agli espropri, alle interferenze, e l’indicazione di
tutte le norme tecniche (UNI, NTC, ecc.) da rispettare nella redazione dei
successivi livelli di progettazione.
La
Conferenza di servizi si convoca solo nel caso di opera non prevista nel PGT o
qualora necessiti di procedura di VIA.
Il
progetto è approvato dall’ente committente, titolare dell’opera, sulla base
della relazione di congruità predisposta dal Direttore del Progetto in cui
viene attestato il rispetto delle norme vigenti e motivate le scelte di
progetto.
3 – Affidamento
dell’incarico di progettazione
Applicare
le norme previste per importi sotto o sopra soglia.
4 – Progettazione
definitiva/esecutiva
Nel
caso dei lavori di manutenzione è sufficiente la redazione di un progetto
definitivo semplificato.
Nel
caso di appalto integrato si predispone il progetto definitivo ai fini
dell’appalto e l’esecutivo a cura dell’appaltatore.
Negli
altri casi si predispone il solo progetto esecutivo.
5 – Approvazione del
progetto definitivo/esecutivo
Approvazione
da parte dell’ente titolare dell’opera, nel rispetto di quanto previsto con il
progetto preliminare.
Non
serve la validazione del progetto.
6 – Affidamento dei lavori
Applicare
le norme previste per importi sotto o sopra soglia.
Possibile
affidamento a concessionario o contraente generale sulla base del progetto
definitivo.
7 – Esecuzione dei lavori
Da
rivedere il Titolo V della Parte II del Codice per:
Definizione
delle garanzie a tutela dell’ente committente.
Nomina
del DL e CSE con modalità di scelta in ragione dell’importo delle prestazioni
sotto o sopra soglia.
Prevedere
il subappalto generalizzato.
Modalità
del controllo tecnico e contabile.
Modifica
del contratto e varianti fino al 50% dell’importo di contratto.
Sospensioni
e riprese lavori.
Pagamenti.
Risoluzione
e recesso.
8 – Collaudo
Nomina
del Collaudatore con modalità di scelta in ragione dell’importo delle
prestazioni sotto o sopra soglia.
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