mercoledì 10 giugno 2020

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA


Ad opera del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, è intervenuta una significativa modifica della disciplina prevista in tema di verifica dell’anomalia.
Con specifico riferimento alle modalità di individuazione dell’offerta anomala, l’articolo 97 mantiene l’impostazione generale presente anche nella precedente formulazione, in ragione della quale, ai fini della valutazione dell’anomalia, coesistono due distinti modelli:
1. uno, di carattere obbligatorio, che, a seconda del numero delle offerte ammesse e del criterio di aggiudicazione prescelto, impone alla stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte che 3 presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo quanto previsto nell’articolo in esame1 (cfr. in particolare, i commi 2, 2bis, 3 e 3bis dell’art. 97);
2. l’altro, di natura facoltativa, che si configura come espressione delle prerogative tecnico-discrezionali proprie della stazione appaltante e che pertanto è rimesso alle valutazioni in concreto svolte dall’amministrazione (art. 97, comma 6, ultimo periodo).
Proprio valorizzando la natura discrezionale del giudizio, l’Autorità , nel parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 1126 del 5 dicembre 2018, ha ritenuto insindacabile la decisione della stazione appaltante di non procedere all’avvio di un procedimento di verifica facoltativa dell’anomalia pur in presenza di un ribasso significativo offerto dall’aggiudicatario, in quanto non “di portata tale da ritenere censurabile come macroscopicamente irragionevole l’operato della stazione appaltante”.

Una delle più rilevanti novità introdotte dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 è rappresentata dalla revisione delle modalità di individuazione della soglia di anomalia. Infatti, se nella previgente formulazione il comma 2 dell’art. 97 prevedeva, al ricorrere di determinate condizioni, cinque distinte e alternative modalità di individuazione della soglia di anomalia, nella versione novellata, l’art. 97 enuclea modalità univoche di individuazione delle soglie di anomalia e differenziate a seconda del criterio di aggiudicazione prescelto e del numero di offerte ammesse, specificando, per ciascuna di esse, i singoli passaggi ai quali la stazione appaltante deve attenersi per individuare, di volta in volta, la soglia di anomalia.

In proposito, la questione che ha suscitato maggiori perplessità è stata l’interpretazione del passaggio previsto all’art. 97, comma 2, lett. d), che specifica che “la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)” nella parte in cui non è specificato se il decremento debba, o meno, essere percentuale.
Sul punto, l’Autorità ha specificato che il decremento in questione non deve intendersi come percentuale, “chiarendo che la corretta trasposizione in termini matematici del passaggio indicato alla lettera d) dell’art. 97, comma 2, è la seguente: PS – (SM*P/100) dove: PS è la soglia di cui alla lett. c), calcolata come somma di media aritmetica e scarto medio; SM è lo scarto medio aritmetico di cui alla lett. b); P è il prodotto [di cui alla lettera d)] delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi [di cui alla lett. a)].
Il MIT aveva diffuso in proposito la Circolare del 24/10/2019.
L’ANAC ha recentemente emanato la Rassegna ragionata dei pareri di precontenzioso che riguardano in particolare la verifica dell’anomalia oltre ai requisiti speciali di partecipazione.
Dunque, Il MIT e l’ANAC hanno precisato e confermato l’interpretazione in merito al metodo di calcolo della soglia di anomalia previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, lettera d.

REQUISITI SPECIFICI DEL PERSONALE IMPIEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO


Qualora il capitolato di gara richieda che il personale impiegato per lo svolgimento di un servizio debba essere provvisto di adeguata qualificazione professionale e regolarmente inquadrato nei livelli professionali previsti dal contratto di riferimento, non è ammissibile il ricorso allo strumento dell'apprendistato. Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 12 maggio 2020, n. 2984

GARA CON SUDDIVISIONE IN LOTTI


Un bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l'indizione non di un'unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un'autonoma procedura che si conclude con un'aggiudicazione. Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 18 maggio 2020, n. 3135

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI. DISCREZIONALITÀ NON SINDACABILE


La valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, sicché le censure che riguardano il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica. Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 21 maggio 2020, n. 3211

OFFERTA CONDIZIONATA


Le regole in materia di appalti pubblici esigono, a tutela della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici, la perfetta conformità tra il regolamento predisposto dalla Stazione appaltante e l'offerta presentata dal candidato e tale conformità non sussiste se il concorrente subordini la sua adesione al contratto a condizioni non univoche ed estranee all'oggetto del procedimento o ad elementi non previsti nelle norme di gara o al capitolato. Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 21 maggio 202046,4466 n. 3226

Per una normativa adeguata ai tempi 4) LA TUTELA DEI DIRIGENTI E DEI FUNZIONARI PUBBLICI


Il virus che ha contagiato la pubblica amministrazione si chiama Opzione Zero. Chi deve decidere decide di non decidere. Per non rischiare. Per non assumersi responsabilità. Ignorando il futuro. Se vogliamo che questo paese funzioni e possa crescere, dobbiamo iniziare a decidere. Bisogna quindi modificare tutte le sovrastrutture, i bizantinismi, le invenzioni dei moderni azzeccagarbugli, degli ideologi di turno, che hanno mortificato l’intraprendenza e le competenze degli enti pubblici. Ma per decidere non si può operare in un clima da caccia alle streghe, con il pregiudizio della corruzione nella pubblica amministrazione, con il tarlo delle incriminazioni decise ancora prima di fare le indagini, con il timore degli arresti gratuiti.
Nessun dirigente o funzionario della pubblica amministrazione si sottrae alle verifiche ed ai controlli che si volessero attuare sulle attività svolte nella realizzazione dell’opera pubblica. Ma si pretende rispetto della dignità delle persone e del ruolo che il funzionario pubblico ricopre, richiedendo in primis, con gentilezza, la documentazione necessaria alle verifiche e chiedendo, gentilmente, i chiarimenti ritenuti opportuni.
Oggi, invece, ancor prima di acquisire la documentazione e le prove, si attua in maniera violenta il sequestro dei documenti; il carcere preventivo e le misure di privazione della libertà personale vengono usate in maniera indiscriminata e disinvolta, violando il principio sacrosanto che nessuno possa essere incarcerato prima di un processo in cui venga provata (provata!) la sua colpevolezza, in un pubblico dibattimento fatto con tutte le garanzie. Questo è il primo punto da introdurre nel codice di procedura penale a tutela dei pubblici funzionari.
In secondo luogo devono essere definiti puntualmente i reati. Nella recente lettera al Corriere della sera, il Presidente del Consiglio Conte ha sottolineato l’esigenza che «sui funzionari onesti» non gravi «eccessiva (!) incertezza giuridica», rendendo necessario, «ad esempio», circoscrivere «più puntualmente il reato di abuso d’ufficio e la medesima responsabilità erariale». L’art. 323 c.p., che punisce il funzionario pubblico che procura intenzionalmente a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale ingiusto, oppure un danno ingiusto, violando una norma di legge o di regolamento, è quello sotto accusa. Ma non dimentichiamo nemmeno l’uso disinvolto dell’art.353 c.p. relativo alla turbativa d’asta.
L’azione della pubblica amministrazione, si sostanzia nella cura concreta degli interessi pubblici, selezionati dalla legge ed affidati da questa ad un prefissato centro di potere pubblico. Il soggetto pubblico preposto al perseguimento di un certo interesse pubblico, nell’osservanza della relativa causa attributiva del potere, agisce osservando i contenuti ed i confini stabiliti dalla legge (c. d. principio di legalità) ed opera nel modo ritenuto come migliore possibile alla stregua dei criteri di adeguatezza, di convenienza e di opportunità (c. d. merito amministrativo).
La discrezionalità tecnica si caratterizza per la conoscenza ed applicazione di discipline specialistiche dei più diversi settori del sapere umano (a seconda dei casi) e per l’assenza di scelte (in senso proprio). Mentre la discrezionalità amministrativa è di tipo intuitivo e particolare e confina con la valutazione politica, la discrezionalità tecnica è rigorosa e generale ovvero poggia su assunti teoricamente o sperimentalmente comprovati e generalizzati. D’altra parte, il potere discrezionale ha la funzione di rendere concreto il dettato astratto della legge, in modo tale da declinare, con la necessaria duttilità, l’azione amministrativa alle particolarità del caso singolo, nell’ottica della tutela dell’interesse pubblico inteso anche come interesse della collettività.
La discrezionalità tecnica ed amministrativa non si può sindacare. La discrezionalità tecnica è sindacabile solo in presenza di valutazioni incoerenti o irragionevoli che comportano un vizio della funzione; sono pertanto da considerare solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio della funzione non può più ritenersi intrinseco alla stessa valutazione di merito, che evidentemente comporta un grado più o meno alto di opinabilità, ma trasmoda nell’eccesso di potere o comunque nei limiti del travisamento dei fatti, palese illogicità o manifesta irragionevolezza.
Dunque, si deve perseguire penalmente, dopo avere acquisito le prove e non sulla base di astratti pregiudizi, solo il soggetto che ha operato con dolo (consiste nella intenzionalità del comportamento produttivo dell’evento lesivo, vale a dire della consapevole volontà di arrecare un danno ingiusto all’Amministrazione), o con colpa grave (consiste nell’errore professionale inescusabile dipendente da una violazione di legge, da intendersi in senso ampio (c.d. colpa generica), ovvero fondata su negligenza, imprudenza e imperizia, dovendo la stessa sempre essere riferibile ai compiti, mansioni, funzioni e poteri del funzionario, non potendo, invece, essere dedotta dalla mera posizione di vertice).
Ciò vale anche per la responsabilità erariale.
Ma soprattutto, non si possono assumere provvedimenti prima di aver svolto le necessarie verifiche, assumendo tutte le informazioni e controdeduzioni da parte dell’interessato. Il funzionario onesto deve sentirsi protetto dal proprio ente di appartenenza e dallo Stato. Deve essere assistito e supportato legalmente dal proprio ente, fatta salva la possibilità di rivalersi sullo stesso qualora si pervenisse ad un giudizio di colpevolezza.

lunedì 8 giugno 2020

MISURE URGENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA


In particolare’art.7-ter riguarda le misure urgenti per la riqualificazione dell’edilizia scolastica. E ancora una volta ritornano in auge i commissari individuati qui nel sindaco e nel presidente della provincia e della città metropolitana. Naturalmente con la motivazione dell’urgenza. E ancora una volta con la deroga al Codice dei contratti pubblici e con il vincolo del rispetto della sola normativa europea. Poiché ormai diventa la normalità, perché non modificare stabilmente in tale senso le norme del Codice dei contratti vigente?

Art. 7 - ter Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica
1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei princìpi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni: a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.
3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.
4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane: a) vigilano sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto della tempistica programmata; b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato; c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità; d) promuovono l’attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.


Si riporta l’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2019, n. 92:
2. ……… provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche. L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell’autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l’autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L’autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall’acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l’autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all’ iter autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresì per le procedure autorizzative per l’impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

domenica 7 giugno 2020

Per una normativa adeguata ai tempi 3) SPEZZARE LA CATENA DELLE AUTORIZZAZIONI


Il tema dei pareri, nulla osta, autorizzazioni comunque denominate rientra nel più ampio discorso relativo alla competenza e responsabilità dell’ente titolare dell’opera pubblica da realizzare.
Oggi il sistema è organizzato sulla base di numerose disposizioni legislative che assegnano ai vari soggetti operanti nei settori pubblici anche una funzione di verifica e di controllo di rispondenza dei progetti pubblici degli altri enti, alle prescrizioni dei propri strumenti programmatori (es, PGT comunale), per cui il progetto dell’opera di cui è titolare un ente pubblico deve essere valutato da ognuno degli uffici addetti ad un particolare settore o di un altro ente.
In questo modo si crea la catena della burocrazia, tanto vituperata, ma esistente solo perché le leggi statali e regionali la creano e continuamente la potenziano.
Per accelerare le opere pubbliche, oltre alla procedura di appalto, una delle fasi da semplificare è proprio quella relativa alle autorizzazioni. Stiamo discutendo di opere pubbliche, dove l’interesse in gioco è quello pubblico. Non stiamo parlando di opere di privati cittadini ai quali l’interesse pubblico può anche non interessare.
Bisogna partire dal presupposto che la struttura tecnica dell’ente titolare della realizzazione di un’opera pubblica non è composta da minorati psichici o da delinquenti, mentre gli altri sono tutti bravi e immacolati. Dunque si deve assegnare all’ente titolare dell’opera pubblica anche la responsabilità di approvare il progetto nel rispetto della legislazione vigente e degli strumenti di pianificazione approvati dagli enti pubblici interessati all’opera.
Ecco perché è importante la figura del Direttore del Progetto (Project Manager) nominato dall’ente titolare dell’opera, persona qualificata e responsabile in grado di assumere tutte le decisioni in merito anche ad aspetti relativi all’archeologia, al paesaggio, all’ambiente, ecc. sulla base della normativa vigente.
Questo tipo di valutazioni le può fare un magistrato mentre un Direttore del Progetto no? Quale competenza ha in più il magistrato? Perchè le può fare il commissario straordinario?
Nelle situazioni più complesse potrebbe risultare utile la conferenza di servizi da convocare sulla base del progetto preliminare, in cui si può fare una ricognizione di tutti gli aspetti che attengono alle valutazioni di merito sul progetto. Ma, per tutte le fasi di progettazione e approvazione, basta la relazione del Direttore del Progetto (PM) che deve motivare e giustificare le scelte progettuali attuate.
Se si dispone del PGT, del PTCP, del PTR, dei PTC dei Parchi, a che serve che ognuno degli Enti esprima il proprio parere nella catena infinita dei pareri?
Le Soprintendenze hanno il compito di studiare, progettare, scoprire, valorizzare, manutenere il patrimonio storico, culturale, archeologico, paesaggistico, ecc. e non possono essere gravate da continue richieste di pareri burocratici, spesso molto discrezionali.
La struttura dei soggetti pubblici deve essere finalmente considerata maggiorenne e responsabile a tutti i livelli. La competenza e la sensibilità in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica, ecc. è diffusa negli enti pubblici. Stiamo parlando di enti pubblici che devono realizzare opere di interesse pubblico, non di soggetti privati che operano nell’interesse privato.
L’approvazione del progetto da parte dell’ente titolare deve essere resa pubblica con la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Da eliminare la competenza di TAR e Consiglio di Stato. In prima istanza il ricorso può essere presentato all’ente titolare dell’opera. In seconda istanza si può procedere con ricorso al Tribunale, prevedendo però che in caso di soccombenza, il ricorrente è tenuto a corrispondere le spese legali e, ove verificati, anche i danni conseguenti.

venerdì 5 giugno 2020

Per una normativa adeguata ai tempi 2)NORME ESSENZIALI PER LA SEMPLIFICAZIONE


SEMPLIFICAZIONE DELLE GARE

La Direttiva UE 24/2014 stabilisce che le norme da essa dettate, finalizzate a rendere omogeneo il comportamento degli Stati membri per rispettare i principi che le informano, vale per i lavori, le forniture e i servizi di importo pari o superiore alle soglie fissate ogni due anni; dal 1/1/2020 le soglie sono stabilite in € 5.350.000,00 per i lavori e in € 214.000,00 per le forniture e i servizi.
Dunque, per lavori, forniture e servizi sopra soglia il Codice non serve, basta applicare la direttiva UE che è molto dettagliata e articolata e di cui il Codice ne fa un copia incolla, salvo per alcune disposizioni che risultano più restrittive come nel caso del subappalto.
Per lavori, forniture e servizi sotto soglia i governi nazionali hanno invece la facoltà di decidere proprie normative.
E’ su questa normativa che deve essere prevista la massima semplificazione, tenendo altresì conto che la stragrande maggioranza degli appalti pubblici sono di importo inferiore alle soglie UE.
Solo per alcuni grandi Enti pubblici, come Anas, FS, i concessionari autostradali o le grandi aziende pubbliche, si hanno importi a base d’asta superiori alle soglie UE.
Una drastica riduzione dei tempi oggi necessari per l’espletamento delle gare di appalto, si può avere applicando le seguenti procedure, distinguendo ovviamente gli affidamenti sotto soglia da quelli sopra soglia:

1 – Affidamenti sotto soglia

a)    Per i lavori fino a 150.000 € e per le forniture e i servizi fino a 50.000 €: affidamento diretto;
b)    Per importi superiori a quelli del punto a): procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con invito ad almeno 5/10 operatori economici scelti sulla base di informazioni desunte dal mercato o da elenchi istituiti dalla stazione appaltante;
c)    Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso;
d)    Esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;

         e)   Verifica on line del possesso dei requisiti tramite la Banca dati   nazionale.

2 – Affidamenti sopra soglia

a)    Si applica la direttiva UE 24/2014;
b)    Offerta da presentare mediante l’utilizzo del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) senza ulteriori documenti;
c)    Aggiudicazione di norma con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ma ampliamento dei casi per i quali si può usare il criterio del prezzo più basso, soprattutto qualora non siano ammesse varianti in sede di offerta;
d)    No all’indicazione dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza interna da parte dell’offerente. Non servono a nulla, servono solo a complicare l’offerta. E' puro accanimento ideologico. La verifica di tali valori va fatta solo nel caso di verifica dell’offerta anomala;
e)    Verifica on line del possesso dei requisiti tramite la Banca dati nazionale.

SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA
Il processo di realizzazione dell’opera pubblica si suddivide nelle seguenti fasi:

1 – Programmazione triennale.
Non è necessaria. Per le opere pubbliche è sufficiente quanto previsto e approvato con gli strumenti di pianificazione territoriale, a livello comunale (PGT), a livello provinciale (PTCP), a livello regionale (PTR) o con i piani settoriali di livello nazionale.

2 – Progettazione preliminare o di fattibilità tecnica ed economica
E’ il livello di progettazione che deve consentire di acquisire tutti gli elementi necessari alla completa definizione dei vincoli ambientali, tecnici, sociali e istituzionali, comprese le verifiche in ordine all’interesse archeologico, alle condizioni geotecniche, agli espropri, alle interferenze, e l’indicazione di tutte le norme tecniche (UNI, NTC, ecc.) da rispettare nella redazione dei successivi livelli di progettazione.
La Conferenza di servizi si convoca solo nel caso di opera non prevista nel PGT o qualora necessiti di procedura di VIA.
Il progetto è approvato dall’ente committente, titolare dell’opera, sulla base della relazione di congruità predisposta dal Direttore del Progetto in cui viene attestato il rispetto delle norme vigenti e motivate le scelte di progetto.

3 – Affidamento dell’incarico di progettazione
Applicare le norme previste per importi sotto o sopra soglia.

4 – Progettazione definitiva/esecutiva
Nel caso dei lavori di manutenzione è sufficiente la redazione di un progetto definitivo semplificato.
Nel caso di appalto integrato si predispone il progetto definitivo ai fini dell’appalto e l’esecutivo a cura dell’appaltatore.
Negli altri casi si predispone il solo progetto esecutivo.

5 – Approvazione del progetto definitivo/esecutivo
Approvazione da parte dell’ente titolare dell’opera, nel rispetto di quanto previsto con il progetto preliminare.
Non serve la validazione del progetto.

6 – Affidamento dei lavori
Applicare le norme previste per importi sotto o sopra soglia.
Possibile affidamento a concessionario o contraente generale sulla base del progetto definitivo.

7 – Esecuzione dei lavori
Da rivedere il Titolo V della Parte II del Codice per:
Definizione delle garanzie a tutela dell’ente committente.
Nomina del DL e CSE con modalità di scelta in ragione dell’importo delle prestazioni sotto o sopra soglia.
Prevedere il subappalto generalizzato.
Modalità del controllo tecnico e contabile.
Modifica del contratto e varianti fino al 50% dell’importo di contratto.
Sospensioni e riprese lavori.
Pagamenti.
Risoluzione e recesso.

8 – Collaudo
Nomina del Collaudatore con modalità di scelta in ragione dell’importo delle prestazioni sotto o sopra soglia.