La
valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della
commissione giudicatrice, rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica
riconosciuta a tale organo, sicché le censure che riguardano il merito di tale
valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice
amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi
casi sanciti dall'art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della
scelta tecnica. Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 21 maggio 2020, n. 3211
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