Il
tema dei pareri, nulla osta,
autorizzazioni comunque denominate rientra nel più ampio discorso relativo
alla competenza e responsabilità dell’ente titolare dell’opera pubblica da
realizzare.
Oggi
il sistema è organizzato sulla base di numerose disposizioni legislative che
assegnano ai vari soggetti operanti nei settori pubblici anche una funzione di
verifica e di controllo di rispondenza dei progetti pubblici degli altri enti,
alle prescrizioni dei propri strumenti programmatori (es, PGT comunale), per
cui il progetto dell’opera di cui è titolare un ente pubblico deve essere
valutato da ognuno degli uffici addetti ad un particolare settore o di un altro
ente.
In
questo modo si crea la catena della burocrazia, tanto vituperata, ma esistente
solo perché le leggi statali e regionali la creano e continuamente la
potenziano.
Per
accelerare le opere pubbliche, oltre alla procedura di appalto, una delle fasi
da semplificare è proprio quella relativa alle autorizzazioni. Stiamo
discutendo di opere pubbliche, dove l’interesse in gioco è quello pubblico. Non
stiamo parlando di opere di privati cittadini ai quali l’interesse pubblico può
anche non interessare.
Bisogna
partire dal presupposto che la struttura tecnica dell’ente titolare della
realizzazione di un’opera pubblica non è composta da minorati psichici o da
delinquenti, mentre gli altri sono tutti bravi e immacolati. Dunque si deve
assegnare all’ente titolare dell’opera pubblica anche la responsabilità di
approvare il progetto nel rispetto della legislazione vigente e degli strumenti
di pianificazione approvati dagli enti pubblici interessati all’opera.
Ecco
perché è importante la figura del Direttore del Progetto (Project Manager)
nominato dall’ente titolare dell’opera, persona qualificata e responsabile in
grado di assumere tutte le decisioni in merito anche ad aspetti relativi
all’archeologia, al paesaggio, all’ambiente, ecc. sulla base della normativa
vigente.
Questo
tipo di valutazioni le può fare un magistrato mentre un Direttore del Progetto
no? Quale competenza ha in più il magistrato? Perchè le può fare il commissario straordinario?
Nelle
situazioni più complesse potrebbe risultare utile la conferenza di servizi da
convocare sulla base del progetto preliminare, in cui si può fare una
ricognizione di tutti gli aspetti che attengono alle valutazioni di merito sul
progetto. Ma, per tutte le fasi di progettazione e approvazione, basta la
relazione del Direttore del Progetto (PM) che deve motivare e giustificare le
scelte progettuali attuate.
Se
si dispone del PGT, del PTCP, del PTR, dei PTC dei Parchi, a che serve che
ognuno degli Enti esprima il proprio parere nella catena infinita dei pareri?
Le
Soprintendenze hanno il compito di studiare, progettare, scoprire, valorizzare,
manutenere il patrimonio storico, culturale, archeologico, paesaggistico, ecc.
e non possono essere gravate da continue richieste di pareri burocratici,
spesso molto discrezionali.
La
struttura dei soggetti pubblici deve essere finalmente considerata maggiorenne
e responsabile a tutti i livelli. La competenza e la sensibilità in materia
ambientale, paesaggistica, urbanistica, ecc. è diffusa negli enti pubblici.
Stiamo parlando di enti pubblici che devono realizzare opere di interesse
pubblico, non di soggetti privati che operano nell’interesse privato.
L’approvazione
del progetto da parte dell’ente titolare deve essere resa pubblica con la
pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
Da
eliminare la competenza di TAR e Consiglio di Stato. In prima istanza il
ricorso può essere presentato all’ente titolare dell’opera. In seconda istanza
si può procedere con ricorso al Tribunale, prevedendo però che in caso di
soccombenza, il ricorrente è tenuto a corrispondere le spese legali e, ove
verificati, anche i danni conseguenti.
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