Sulla
GURI n. 143 del 6/6/2010 è pubblicato il Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica».
In
particolare’art.7-ter riguarda le misure urgenti per la riqualificazione dell’edilizia
scolastica. E ancora una volta ritornano in auge i commissari individuati qui
nel sindaco e nel presidente della provincia e della città metropolitana.
Naturalmente con la motivazione dell’urgenza. E ancora una volta con la deroga
al Codice dei contratti pubblici e con il vincolo del rispetto della sola
normativa europea. Poiché ormai diventa la normalità, perché non modificare
stabilmente in tale senso le norme del Codice dei contratti vigente?
Art. 7 - ter Misure
urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica
1.
Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica,
anche in relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e
delle città metropolitane operano, nel rispetto dei princìpi derivanti dall’ordinamento
dell’Unione europea, con i
poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni: a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95,
comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50; b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte
per tutte le procedure sino alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
2.
I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione
risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.
3.
Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per
l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti
delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono
alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in
possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della
regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo
preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dell’intervento.
4.
I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane: a)
vigilano sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto della tempistica
programmata; b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di
servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato; c) possono
invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche
soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità; d) promuovono
l’attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.
Si riporta l’articolo
4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 «Disposizioni urgenti
per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2019, n. 92:
2. ……… provvedono all’eventuale rielaborazione e
approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici
protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche. L’approvazione
dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti
delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di
legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o
la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e
per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali
il termine di adozione dell’autorizzazione, parere, visto e nulla osta è
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della
richiesta, decorso il quale, ove l’autorità competente non si sia pronunciata,
detti atti si intendono rilasciati. L’autorità competente può altresì chiedere
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui
al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall’acquisizione della medesima documentazione, per un
periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi
integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga
l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l’autorità
competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il
termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino
all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un
periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all’ iter
autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresì per
le procedure autorizzative per l’impiantistica connessa alla gestione aerobica
della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti
organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo
decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di
stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia
di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i
Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello
stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche
con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
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