SEMPLIFICAZIONE DELLE GARE
La
Direttiva UE 24/2014 stabilisce che le norme da essa dettate, finalizzate a
rendere omogeneo il comportamento degli Stati membri per rispettare i principi
che le informano, vale per i lavori, le forniture e i servizi di importo pari o
superiore alle soglie fissate ogni due anni; dal 1/1/2020 le soglie sono stabilite in € 5.350.000,00 per i lavori e
in € 214.000,00 per le forniture e i servizi.
Dunque,
per lavori, forniture e servizi sopra soglia il Codice non serve, basta
applicare la direttiva UE che è molto dettagliata e articolata e di cui il
Codice ne fa un copia incolla, salvo per alcune disposizioni che risultano più
restrittive come nel caso del subappalto.
Per
lavori, forniture e servizi sotto soglia i governi nazionali hanno invece la
facoltà di decidere proprie normative.
E’
su questa normativa che deve essere prevista la massima semplificazione,
tenendo altresì conto che la stragrande maggioranza degli appalti pubblici sono
di importo inferiore alle soglie UE.
Solo
per alcuni grandi Enti pubblici, come Anas, FS, i concessionari autostradali o
le grandi aziende pubbliche, si hanno importi a base d’asta superiori alle
soglie UE.
Una
drastica riduzione dei tempi oggi necessari per l’espletamento delle gare di
appalto, si può avere applicando le seguenti procedure, distinguendo ovviamente
gli affidamenti sotto soglia da quelli sopra soglia:
1 – Affidamenti sotto
soglia
a) Per i lavori fino a 150.000 € e per le
forniture e i servizi fino a 50.000 €: affidamento diretto;
b) Per importi superiori a quelli del punto
a): procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con
invito ad almeno 5/10 operatori economici scelti sulla base di informazioni
desunte dal mercato o da elenchi istituiti dalla stazione appaltante;
c) Aggiudicazione con il criterio del
prezzo più basso;
d) Esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia;
e) Verifica
on line del possesso dei requisiti tramite la Banca dati nazionale.
2 – Affidamenti sopra
soglia
a) Si applica la direttiva UE 24/2014;
b) Offerta da presentare mediante l’utilizzo
del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) senza ulteriori documenti;
c) Aggiudicazione di norma con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ma ampliamento dei casi per i quali si può usare
il criterio del prezzo più basso, soprattutto qualora non siano ammesse
varianti in sede di offerta;
d) No all’indicazione dei costi della
manodopera e dei costi della sicurezza interna da parte dell’offerente. Non
servono a nulla, servono solo a complicare l’offerta. E' puro accanimento ideologico. La verifica di tali
valori va fatta solo nel caso di verifica dell’offerta anomala;
e) Verifica on line del possesso dei
requisiti tramite la Banca dati nazionale.
SEMPLIFICAZIONE DEL
PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA
Il
processo di realizzazione dell’opera pubblica si suddivide nelle seguenti fasi:
1 – Programmazione
triennale.
Non
è necessaria. Per le opere pubbliche è sufficiente quanto previsto e approvato
con gli strumenti di pianificazione territoriale, a livello comunale (PGT), a
livello provinciale (PTCP), a livello regionale (PTR) o con i piani settoriali
di livello nazionale.
2 – Progettazione
preliminare o di fattibilità tecnica ed economica
E’
il livello di progettazione che deve consentire di acquisire tutti gli elementi
necessari alla completa definizione dei vincoli ambientali, tecnici, sociali e
istituzionali, comprese le verifiche in ordine all’interesse archeologico, alle
condizioni geotecniche, agli espropri, alle interferenze, e l’indicazione di
tutte le norme tecniche (UNI, NTC, ecc.) da rispettare nella redazione dei
successivi livelli di progettazione.
La
Conferenza di servizi si convoca solo nel caso di opera non prevista nel PGT o
qualora necessiti di procedura di VIA.
Il
progetto è approvato dall’ente committente, titolare dell’opera, sulla base
della relazione di congruità predisposta dal Direttore del Progetto in cui
viene attestato il rispetto delle norme vigenti e motivate le scelte di
progetto.
3 – Affidamento
dell’incarico di progettazione
Applicare
le norme previste per importi sotto o sopra soglia.
4 – Progettazione
definitiva/esecutiva
Nel
caso dei lavori di manutenzione è sufficiente la redazione di un progetto
definitivo semplificato.
Nel
caso di appalto integrato si predispone il progetto definitivo ai fini
dell’appalto e l’esecutivo a cura dell’appaltatore.
Negli
altri casi si predispone il solo progetto esecutivo.
5 – Approvazione del
progetto definitivo/esecutivo
Approvazione
da parte dell’ente titolare dell’opera, nel rispetto di quanto previsto con il
progetto preliminare.
Non
serve la validazione del progetto.
6 – Affidamento dei lavori
Applicare
le norme previste per importi sotto o sopra soglia.
Possibile
affidamento a concessionario o contraente generale sulla base del progetto
definitivo.
7 – Esecuzione dei lavori
Da
rivedere il Titolo V della Parte II del Codice per:
Definizione
delle garanzie a tutela dell’ente committente.
Nomina
del DL e CSE con modalità di scelta in ragione dell’importo delle prestazioni
sotto o sopra soglia.
Prevedere
il subappalto generalizzato.
Modalità
del controllo tecnico e contabile.
Modifica
del contratto e varianti fino al 50% dell’importo di contratto.
Sospensioni
e riprese lavori.
Pagamenti.
Risoluzione
e recesso.
8 – Collaudo
Nomina
del Collaudatore con modalità di scelta in ragione dell’importo delle
prestazioni sotto o sopra soglia.
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