venerdì 5 giugno 2020

Per una normativa adeguata ai tempi 2)NORME ESSENZIALI PER LA SEMPLIFICAZIONE


SEMPLIFICAZIONE DELLE GARE

La Direttiva UE 24/2014 stabilisce che le norme da essa dettate, finalizzate a rendere omogeneo il comportamento degli Stati membri per rispettare i principi che le informano, vale per i lavori, le forniture e i servizi di importo pari o superiore alle soglie fissate ogni due anni; dal 1/1/2020 le soglie sono stabilite in € 5.350.000,00 per i lavori e in € 214.000,00 per le forniture e i servizi.
Dunque, per lavori, forniture e servizi sopra soglia il Codice non serve, basta applicare la direttiva UE che è molto dettagliata e articolata e di cui il Codice ne fa un copia incolla, salvo per alcune disposizioni che risultano più restrittive come nel caso del subappalto.
Per lavori, forniture e servizi sotto soglia i governi nazionali hanno invece la facoltà di decidere proprie normative.
E’ su questa normativa che deve essere prevista la massima semplificazione, tenendo altresì conto che la stragrande maggioranza degli appalti pubblici sono di importo inferiore alle soglie UE.
Solo per alcuni grandi Enti pubblici, come Anas, FS, i concessionari autostradali o le grandi aziende pubbliche, si hanno importi a base d’asta superiori alle soglie UE.
Una drastica riduzione dei tempi oggi necessari per l’espletamento delle gare di appalto, si può avere applicando le seguenti procedure, distinguendo ovviamente gli affidamenti sotto soglia da quelli sopra soglia:

1 – Affidamenti sotto soglia

a)    Per i lavori fino a 150.000 € e per le forniture e i servizi fino a 50.000 €: affidamento diretto;
b)    Per importi superiori a quelli del punto a): procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con invito ad almeno 5/10 operatori economici scelti sulla base di informazioni desunte dal mercato o da elenchi istituiti dalla stazione appaltante;
c)    Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso;
d)    Esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;

         e)   Verifica on line del possesso dei requisiti tramite la Banca dati   nazionale.

2 – Affidamenti sopra soglia

a)    Si applica la direttiva UE 24/2014;
b)    Offerta da presentare mediante l’utilizzo del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) senza ulteriori documenti;
c)    Aggiudicazione di norma con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ma ampliamento dei casi per i quali si può usare il criterio del prezzo più basso, soprattutto qualora non siano ammesse varianti in sede di offerta;
d)    No all’indicazione dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza interna da parte dell’offerente. Non servono a nulla, servono solo a complicare l’offerta. E' puro accanimento ideologico. La verifica di tali valori va fatta solo nel caso di verifica dell’offerta anomala;
e)    Verifica on line del possesso dei requisiti tramite la Banca dati nazionale.

SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA
Il processo di realizzazione dell’opera pubblica si suddivide nelle seguenti fasi:

1 – Programmazione triennale.
Non è necessaria. Per le opere pubbliche è sufficiente quanto previsto e approvato con gli strumenti di pianificazione territoriale, a livello comunale (PGT), a livello provinciale (PTCP), a livello regionale (PTR) o con i piani settoriali di livello nazionale.

2 – Progettazione preliminare o di fattibilità tecnica ed economica
E’ il livello di progettazione che deve consentire di acquisire tutti gli elementi necessari alla completa definizione dei vincoli ambientali, tecnici, sociali e istituzionali, comprese le verifiche in ordine all’interesse archeologico, alle condizioni geotecniche, agli espropri, alle interferenze, e l’indicazione di tutte le norme tecniche (UNI, NTC, ecc.) da rispettare nella redazione dei successivi livelli di progettazione.
La Conferenza di servizi si convoca solo nel caso di opera non prevista nel PGT o qualora necessiti di procedura di VIA.
Il progetto è approvato dall’ente committente, titolare dell’opera, sulla base della relazione di congruità predisposta dal Direttore del Progetto in cui viene attestato il rispetto delle norme vigenti e motivate le scelte di progetto.

3 – Affidamento dell’incarico di progettazione
Applicare le norme previste per importi sotto o sopra soglia.

4 – Progettazione definitiva/esecutiva
Nel caso dei lavori di manutenzione è sufficiente la redazione di un progetto definitivo semplificato.
Nel caso di appalto integrato si predispone il progetto definitivo ai fini dell’appalto e l’esecutivo a cura dell’appaltatore.
Negli altri casi si predispone il solo progetto esecutivo.

5 – Approvazione del progetto definitivo/esecutivo
Approvazione da parte dell’ente titolare dell’opera, nel rispetto di quanto previsto con il progetto preliminare.
Non serve la validazione del progetto.

6 – Affidamento dei lavori
Applicare le norme previste per importi sotto o sopra soglia.
Possibile affidamento a concessionario o contraente generale sulla base del progetto definitivo.

7 – Esecuzione dei lavori
Da rivedere il Titolo V della Parte II del Codice per:
Definizione delle garanzie a tutela dell’ente committente.
Nomina del DL e CSE con modalità di scelta in ragione dell’importo delle prestazioni sotto o sopra soglia.
Prevedere il subappalto generalizzato.
Modalità del controllo tecnico e contabile.
Modifica del contratto e varianti fino al 50% dell’importo di contratto.
Sospensioni e riprese lavori.
Pagamenti.
Risoluzione e recesso.

8 – Collaudo
Nomina del Collaudatore con modalità di scelta in ragione dell’importo delle prestazioni sotto o sopra soglia.

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