martedì 10 febbraio 2015

ALBERI VICINO ALLE STRADE



Con la deliberazione n. 3/2014, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico istituito presso il ministero dell'Ambiente, si è pronunciato in merito alla prassi degli enti locali (comuni e province) che, per garantire la sicurezza stradale, abbattono in modo indiscriminato – in particolare durante l'inverno – gli alberi lungo le strade.
Secondo una lettura che diversi enti locali tendono a dare della sentenza n. 17601/2010 della Corte diCassazione (Sez. V penale), parrebbe che tutti gli alberi che si trovino a meno di sei metri dal confine stradale si trovino in una situazione difforme da quella consentita dalla legge, e pertanto debbano essere abbattuti.  
Nella deliberazione, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico osserva che nella lettera dell'articolo 26 comma 6 del Codice della Strada (DPR n. 495/1992) non è dato rinvenire affatto quella clausola espressa di retroattività che sarebbe invece necessaria a suffragare l'abbattimento anche degli alberi piantumati antecedentemente all'entrata in vigore (nel dicembre del 1992) del Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada (DPR n. 495 del 1992) e, per quanto qui interessa, del suo art. 26.
Il Comitato evidenzia che “per come formulata, la disposizione di cui all'art. 26, comma 6, sembra infatti volta univocamente a disporre per il futuro: si parla infatti di distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non di alberi già impiantati. Appare quindi coerente e conforme al testo e allo spirito della norma quanto affermato dal Ministro e poi dal Ministero delle Infrastrutture nel 2011, e cioè che gli alberi impiantati antecedentemente all'entrata in vigore del Codice della Strada, al di sotto del limite metrico di cui all'art. 26, comma 6, D.P.R. 495/1992, si collochino al di fuori dell'ambito di applicazione di quest'ultima disposizione, quale individuato dal legislatore, volendosi con detta norma unicamente impedire la piantumazione di nuovi alberi a distanza inferiore ai 6 metri.
Di conseguenza, resta impregiudicata la sorte di quelli già impiantati, per i quali non sarebbe dunque rinvenibile un obbligo cogente di abbattimento (quanto meno, non lo si potrebbe rinvenire nell'esigenza di dare attuazione all'art. 26, comma 6, come ritenuto interpretato dalla Corte di Cassazione)”. Secondo l'interpretazione che si è diffusa tra gli amministratori locali, la Cassazione, muovendo dall'art.26, comma 6 del Regolamento attuativo del Codice della strada (dpr 495/1992), il quale per esigenze di tutela della circolazione prevede che «gli alberi non possono trovarsi a meno di sei metri dal confine stradale», avrebbe in qualche modo legittimato un'interpretazione retroattiva della norma che quindi non si applicherebbe solo alle piantumazioni successive al 1992 ma anche a quelle precedenti.
Tuttavia, osserva il comitato, la disposizione dell'art.26 comma 6 «sembra volta unicamente a disporre per il futuro», visto che parla di distanza dal confine stradale da rispettare «per impiantare» alberi lateralmente alla strada e non di alberi già piantati. Va quindi condiviso, secondo il Minambiente, quanto sostenuto nel 2011 dal ministero delle infrastrutture e cioè che gli alberi impiantati antecedentemente all'entrata in vigore del codice della strada non siano tenuti a rispettare il limite dei sei metri, cosa che invece è obbligatoria per le nuove piantumazioni.
Se però la presenza di alberi a meno di sei metri dal lato della strada non è di per sé contra legem, questo non significa che i proprietari dei terreni o gli enti territorialmente competenti non debbano farsi carico di mantenerli in condizione di sicurezza. Tuttavia, scrive il comitato, «gli irrinunciabili obiettivi di sicurezza stradale», vanno tenuti insieme «con la tutela dell'ambiente e dei territori, superando quell'approccio che tende semplicisticamente a individuare la soluzione del taglio degli alberi, neppure selettivo e sovente affidato a tecnici non provvisti della necessaria competenza». La rischiosità, quindi, non può essere presunta in astratto ma va verificata in concreto, valutando la situazione in cui si colloca il singolo albero.
vedi anche: qui e qui

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