Con
la deliberazione n. 3/2014, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico istituito presso il ministero dell'Ambiente,
si è pronunciato in merito alla prassi degli enti locali (comuni e province)
che, per garantire la sicurezza stradale, abbattono in modo indiscriminato – in
particolare durante l'inverno – gli alberi lungo le strade.
Secondo una lettura che diversi enti locali tendono a dare della sentenza n. 17601/2010 della Corte diCassazione (Sez. V penale), parrebbe
che tutti gli alberi che si trovino a meno di sei metri dal confine stradale si
trovino in una situazione difforme da quella consentita dalla legge, e pertanto
debbano essere abbattuti.
Nella
deliberazione, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico osserva che nella
lettera dell'articolo 26 comma 6 del Codice della Strada (DPR n.
495/1992) non è dato rinvenire affatto quella clausola espressa di
retroattività che sarebbe invece necessaria a suffragare l'abbattimento anche
degli alberi piantumati antecedentemente all'entrata in vigore (nel dicembre
del 1992) del Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada
(DPR n. 495 del 1992) e, per quanto qui interessa, del suo art. 26.
Il
Comitato evidenzia che “per come formulata, la disposizione di cui all'art. 26,
comma 6, sembra infatti volta univocamente a disporre per il futuro: si parla
infatti di distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare alberi
lateralmente alla strada, non di alberi già impiantati. Appare quindi coerente
e conforme al testo e allo spirito della norma quanto affermato dal Ministro e
poi dal Ministero delle Infrastrutture nel 2011, e cioè che gli alberi
impiantati antecedentemente all'entrata in vigore del Codice della Strada, al
di sotto del limite metrico di cui all'art. 26, comma 6, D.P.R. 495/1992, si
collochino al di fuori dell'ambito di applicazione di quest'ultima
disposizione, quale individuato dal legislatore, volendosi con detta norma
unicamente impedire la piantumazione di nuovi alberi a distanza inferiore ai 6
metri.
Di
conseguenza, resta impregiudicata la sorte di quelli già impiantati, per i
quali non sarebbe dunque rinvenibile un obbligo cogente di abbattimento (quanto
meno, non lo si potrebbe rinvenire nell'esigenza di dare attuazione all'art. 26,
comma 6, come ritenuto interpretato dalla Corte di Cassazione)”. Secondo
l'interpretazione che si è diffusa tra gli amministratori locali, la
Cassazione, muovendo dall'art.26, comma 6 del Regolamento attuativo del Codice
della strada (dpr 495/1992), il quale per esigenze di tutela della circolazione
prevede che «gli alberi non possono trovarsi a meno di sei metri dal confine
stradale», avrebbe in qualche modo legittimato un'interpretazione retroattiva
della norma che quindi non si applicherebbe solo alle piantumazioni successive
al 1992 ma anche a quelle precedenti.
Tuttavia,
osserva il comitato, la disposizione dell'art.26 comma 6 «sembra volta
unicamente a disporre per il futuro», visto che parla di distanza dal confine
stradale da rispettare «per impiantare» alberi lateralmente alla strada e non
di alberi già piantati. Va quindi condiviso, secondo il Minambiente, quanto
sostenuto nel 2011 dal ministero delle infrastrutture e cioè che gli alberi
impiantati antecedentemente all'entrata in vigore del codice della strada non
siano tenuti a rispettare il limite dei sei metri, cosa che invece è
obbligatoria per le nuove piantumazioni.
Se
però la presenza di alberi a meno di sei metri dal lato della strada non è di
per sé contra legem, questo non significa che i proprietari dei terreni o gli
enti territorialmente competenti non debbano farsi carico di mantenerli in
condizione di sicurezza. Tuttavia, scrive il comitato, «gli irrinunciabili
obiettivi di sicurezza stradale», vanno tenuti insieme «con la tutela dell'ambiente
e dei territori, superando quell'approccio che tende semplicisticamente a
individuare la soluzione del taglio degli alberi, neppure selettivo e sovente
affidato a tecnici non provvisti della necessaria competenza». La rischiosità,
quindi, non può essere presunta in astratto ma va verificata in concreto,
valutando la situazione in cui si colloca il singolo albero.
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