L’art.
9, comma 1 del decreto legge Sblocca Italia (Dl n. 133/2014, convertito con
legge n. 164/2014), stabilisce infatti che, per i lavori di importo compreso
fino alla soglia comunitaria, costituisce “estrema urgenza” la situazione,
attestata dall’ente di interesse, di indifferibilità di interventi, anche su
impianti, arredi e dotazioni, per: messa in sicurezza degli edifici scolastici
e dell’AFAM; mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici; adeguamento
alla normativa antisismica; tutela ambientale e del patrimonio culturale.
Per
l’affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria relativi a
tali interventi sono introdotte disposizioni di carattere semplificativo e
acceleratorio per la pubblicazione dei bandi (pubblicazione sul solo sito della
stazione appaltante), per la ricezione delle offerte (termini dimezzati
rispetto a quelli di legge) e per i tempi per la stipula del contratto
(inapplicabilità dei termini di cui all’art. 11, commi 10 e 10-ter del Codice
dei contratti pubblici).
Inoltre,
sempre per lavori sotto soglia comunitaria, è contemplato (comma 2, lettera d)
il ricorso a procedure negoziate con le modalità previste dall’art. 57, comma 6
del Codice, con invito ad almeno 10 operatori economici.
È
consentito, inoltre, per lavori relativi alla messa in sicurezza degli edifici
scolastici e dell’AFAM, di importo fino a 200.000 euro, l’affidamento «diretto»
da parte del responsabile del procedimento, con procedura riconducibile
all’affidamento in economia, con invito rivolto ad almeno cinque operatori
economici (comma 2, lettera e).
OBBLIGHI INFORMATIVI. Il comma 2-bis, introdotto con la legge
di conversione, stabilisce che gli appalti in questione sono in ogni caso
soggetti agli obblighi informativi di cui all’art. 7, comma 8 del Codice e di
cui all’art. 37 del decreto legislativo 33/2013; prevede, inoltre, che
l’Autorità Nazionale Anticorruzione possa disporre controlli a campione per i
contratti di cui ai commi 1 e 2.
Per
consentire all’Autorità l’espletamento dei compiti di vigilanza, è necessario
che le stazioni appaltanti, in applicazione della norma in argomento,
effettuino preventivamente la ricognizione volta a verificare la sussistenza
delle condizioni per la dichiarazione di “estrema urgenza”, certifichino come
indifferibile l’intervento da realizzare con estrema urgenza e compilino le
schede di rilevazione dei dati da inviare all’Autorità ai sensi dell’art. 7,
comma 8 del Codice, secondo le indicazioni sotto riportate.
CONTROLLI A CAMPIONE. Al fine di segnalare all'Anac il
ricorso alle procedure accelerate e semplificate di cui sopra, nonché di
consentire un controllo a campione sugli interventi in argomento, è necessario
che i responsabili del procedimento delle stazioni appaltanti, in sede di
acquisizione del CIG, richiamino la riconducibilità degli interventi ai commi 1
e 2 dell’art. 9 del d.l. 133/2014 mediante l’inserimento di tale indicazione
nelle schede già in uso per la trasmissione dei dati, allo scopo già aggiornate
dall’Autorità.
Le
stazioni appaltanti, ove ricorrano alle procedure di cui all’art. 9, comma 2,
lettera d) del d.l. 133/2014, nella compilazione delle schede indicheranno,
quale procedura di affidamento, la procedura negoziata ex art. 57, comma 6 del
Codice, mentre, ove ricorrano alle procedure di cui all’art. 9, comma 2,
lettera e) del d.l. 133/2014, indicheranno il cottimo fiduciario (art. 125 del
Codice).
La
comunicazione successiva (relativa ai dati su bandi, verbali di gara, soggetti
invitati, importo di aggiudicazione, nominativo dell’affidatario, ecc.),
prevista dall’art. 7 comma 8 del Codice, la cui applicazione è fatta salva
dall’art. 9 del d.l. 133/2014 come convertito, deve essere trasmessa
all’Autorità entro 15 (quindici) giorni dalla data dell’affidamento, in luogo
dei 30 (trenta) giorni previsti dall’art. 7, comma 8 del Codice, in coerenza
con le ragioni di tempestività sottese alla normativa in argomento. Tali
informazioni e la relativa tempistica di trasmissione vengono richieste
dall’Autorità nell’esercizio delle facoltà alla stessa dall’art. 6, comma 9 del
Codice.
Le
stazioni appaltanti che attivino procedure di affidamento di lavori relativi a
beni culturali di cui all’art. 204 del Codice, in cui l’estrema urgenza è
riconducibile all’art. 9 del d.l. 133/2014, devono inoltrare all’Autorità
l’invito a partecipare alla procedura rivolto a 15 (quindici) concorrenti e
successivamente, entro il termine di 15 (quindici) giorni dall’affidamento,
devono trasmettere l’elenco dei soggetti invitati, utilizzando il sistema già
in uso.
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