La
Corte di Cassazione con la sentenza n. 5857/2015 si è espressa in tema di sicurezza
sul lavoro, nonché di valutazione dei rischi e presenza di soggetti esterni. I
giudici hanno quindi chiarito che ai fini dell’analisi sulla valutazione dei
rischi (art. 26 del D.Lgs n. 81/2008) e della redazione del documento unico di
valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), il datore di lavoro committente
deve tener conto della presenza di ditte (appaltatori o subappaltatori) o di
lavoratori autonomi terzi operanti all’interno dell’ambiente di lavoro in
concomitanza dell’espletamento dei lavori affidati con regolare contratto di appalto.
Il
caso riguardava un datore di lavoro (committente) condannato per l’infortunio
di un operaio perché, nell’elaborazione e redazione del Documento Unico di
Valutazione dei Rischi Interferenziali, non ha considerato il rischio di
interferenze con l’esecuzione dell’appalto. Ricordiamo che Il DUVRI è un documento
tecnico redatto dal committente da allegare al contratto di appalto, di cui
costituisce parte integrante.
La stesura del DUVRI negli appalti pubblici e
privati è stata introdotta dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, Testo Unico
sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) proprio con l’obiettivo di ridurre al minimo
i rischi legati all’interferenza tra diverse lavorazioni e diversi datori di
lavoro, garantendo la sicurezza di opere e servizi.
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