La
regolarità contributiva e fiscale, richiesta come requisito indispensabile per
la partecipazione ad una gara di appalto (ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 12
aprile 2006, n. 138), deve essere mantenuta per tutto l’arco di svolgimento
della gara fino al momento dell’aggiudicazione.
Questo
indirizzo giurisprudenziale è “convincente e condivisibile”, afferma il
Consiglio di Stato (Sezione Quinta) con la sentenza n. 681/2015 depositata il
10 febbraio.
Sussiste
infatti “l’esigenza della stazione appaltante di verificare l’affidabilità del
soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa, restando
irrilevante un eventuale adempimento tardivo degli obblighi contributivi e
fiscali, ancorché con effetti retroattivi (Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2011,
n. 2580), giacché la (ammissibilità della) regolarizzazione postuma si
tradurrebbe in una integrazione dell’offerta, configurandosi come violazione
della par condicio”.
Non
si può peraltro ritenere “che i debiti sorti successivamente al termine di
presentazione delle offerte non siano computabili, quasi che il requisito della
regolarità fiscale e contributiva si potesse cristallizzare in uno con lo
spirare del termine sopra indicato o che la stessa irregolarità possa risultare
irrilevante per un tardivo adempimento”.
Il
CdS rammenta che l’Adunanza Plenaria con la sentenza 16 aprile 2012, n. 8, ha
enunciato il seguente principio di diritto:
ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 38, comma 1, lett. i), d. lgs. 163 del
2006, anche nel testo anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui
costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni
alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di violazione
grave non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante,
ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina
del documento unico di irregolarità contributiva; ne consegue che la verifica
della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara
per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata
agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle
stazioni appaltanti, che non possono sindacare il contenuto.
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