I contratti di appalto
stipulati per la costruzione di un immobile per il quale non è stata ottenuta
la concessione edilizia sono da ritenersi nulli. A chiarirlo è stata la Corte
di Cassazione con la sentenza n.21350/2015.
Se
l’opera viene realizzata in assenza di permesso di costruire, l’impresa non può
pretendere il pagamento, essendo il contratto di appalto nullo ai sensi degli
articoli 1346 e 1418 del Codice Civile, violando le norme in materia di
urbanistica.
Più
in particolare:
“Il
contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione
edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto
illecito, per violazione delle norme imperative in materia urbanistica, con la
conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin
dall’origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce
anche la convalida ai sensi dell’art. 1423 c.c. (Cass. n. 4015/2007)”.
Dunque
il contratto di appalto è nullo e l’impresa non può pretendere il pagamento, se
la concessione edilizia viene rilasciata solo dopo la consegna dell’opera,
anche se è stata richiesta prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori.
Diversamente, se la
concessione edilizia viene rilasciata dopo la stipula del contratto di appalto,
ma prima che l’opera venga realizzata, il contratto non è nullo: in questo caso
la sua validità viene subordinata al rilascio del permesso.
In
sostanza si tratta di una sorta di sospensione che termina automaticamente con
l’autorizzazione dell’Amministrazione a realizzare l’opera e l’impresa mantiene
il diritto al pagamento della prestazione.
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