Con
il Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2016, l’ANAC ha specificato le
nuove modalità operative per l’acquisizione del CIG:
1. dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del dPCM del 24 dicembre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9
febbraio 2016, i RUP delle Stazioni Appaltanti che intendono effettuare un
nuovo affidamento pubblico, dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità, tramite la consueta procedura informatica di creazione della
gara, se quest’ultima riguarda una delle categorie di cui all’art. 1 del
Decreto stesso (farmaci, vaccini, stent, facility management immobili etc.)
ovvero categoria merceologica differente.
2. Per affidamenti che non riguardano le
categorie merceologiche in questione, è possibile procedere all’acquisizione
del CIG con le consuete modalità selezionando la voce “altre categorie”.
3. Nel caso si selezionasse una categoria
interessata dall’obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori, il RUP dovrà
dichiarare la motivazione per la quale è titolato ad acquisire un CIG,
scegliendo una delle opzioni proposte nel seguito.
4. Le S.A. diverse da quelle di cui al
punto 5 del presente Comunicato, dovranno selezionare “Stazione appaltante non
soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015“. Esse potranno
procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità.
5. Le SA di cui all’art. 9 co.3 del dl
66/14 e s.m. e i. (amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti
regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del
servizio sanitario nazionale), che intendono procedere all’acquisizione di beni
e servizi nelle categorie merceologiche e per importi complessivi annuali superiori
alle relative soglie elencate all’art. 1 del dPCM in premessa, dovranno
selezionare “Acquisto espletato mediante adesione all’iniziativa avviata dal
soggetto aggregatore iscritto nell’elenco di cui alla delibera dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015“. Procederanno quindi
all’acquisizione di un CIG derivato e dovranno dunque indicare il numero del
CIG padre relativo alla convenzione, accordo quadro o fattispecie consimile
messa a disposizione dal Soggetto aggregatore di riferimento.
6. I Soggetti aggregatori che intendono
realizzare una iniziativa quale convenzione, accordo quadro o fattispecie
consimile o espletare una gara su delega della SA, dovranno selezionare “Stazione
appaltante iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi della
delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015“,
procedendo quindi all’acquisizione di un CIG padre secondo le consuete
modalità. La SA delegante procederà successivamente all’acquisizione del CIG
derivato per l’intero importo della gara.
7. Le SA di cui al punto 5 che intendono
realizzare affidamenti nelle categorie di cui al DPCM art.1, ma il cui importo
non raggiunge le relative soglie annuali, dovranno selezionare “Soglie massime
annuali di cui all’art. 1 del dPCM 24 dicembre 2015 non raggiunte per la
categoria merceologica d’interesse“. Esse potranno procedere all’acquisizione
di CIG con le consuete modalità fino al raggiungimento di tale soglia di
importo annuale.
8. Le SA di cui al punto 5 che intendono
realizzare affidamenti nelle categorie di cui al dPCM art.1, che non trovassero
una iniziativa attivata da Consip ovvero dal Soggetto Aggregatore
territorialmente competente, e quest’ultimo non avesse stretto appositi accordi
con altro soggetto aggregatore per la specifica categoria merceologica,
dovranno selezionare “Iniziativa non attiva presso il soggetto aggregatore (di
cui all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza
di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio
del CIG“. Esse potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete
modalità.
9. Le SA di cui al punto 5 che intendano
realizzare affidamenti nelle categorie di cui al dPCM art. 1, per rimporti
inferiori alle eventuali franchigie imposte dai soggetti aggregatori per i
contratti attivi, che non consenta l’adesione alle iniziative del Soggetto
aggregatore di riferimento o di Consip, dovranno selezionare “Il fornitore non
ha accettato ordinativi di importi minimi previsti dalle iniziative attive“.
Esse potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità.
10. Verrà realizzata a breve analoga
procedura per l’acquisizione di smartCIG. Per ovvi motivi le dichiarazioni di
cui sopra verranno richieste direttamente in fase di acquisizione dello smartCIG
(a differenza dei CIG per i quali vengono richieste in fase di creazione gara).
11. Dalla data di entrata in vigore del dPCM
in premessa, non sarà più possibile acquisire smartCIG in carnet per nessuna
categoria merceologica. I carnet già acquisiti in data precedente all’entrata
in vigore dello stesso, andranno rendicontati entro 30 giorni dall’entrata in
vigore del dPCM medesimo, secondo le consuete modalità; tutti gli altri saranno
annullati d’ufficio decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto in parola.
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