Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2016 è stata pubblicata la Legge 28 gennaio 2016, n. 11 recante “Deleghe al
Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”.
Entro il 18 aprile 2016 il Governo deve adottare un
decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali.
Il decreto di recepimento delle direttive dispone l'abrogazione delle parti incompatibili del codice e di altre disposizioni, espressamente indicate, anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.
Il decreto di recepimento delle direttive dispone l'abrogazione delle parti incompatibili del codice e di altre disposizioni, espressamente indicate, anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.
Entro il 31 luglio 2016, il Governo deve adottare un decreto
legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, (cd. «decreto
di riordino») ferma restando la facoltà per il Governo di adottare entro il 18
aprile 2016 un unico decreto legislativo per le materie sopra citate. Il
"Decreto di riordino" dovrà sostituire il codice dei contratti pubblici
(D.Lgs. n.163/2006) garantendo in ogni caso l'effettivo coordinamento e
l'ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina, anche in
riferimento, tra l'altro, al coordinamento con le disposizioni in materia di
protezione e tutela ambientale e paesaggistica, di valutazione degli impatti
ambientali, di tutela e valorizzazione dei beni culturali e di trasparenza e
anticorruzione, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative.
Il
decreto di riordino disporrà anche l'abrogazione delle ulteriori
disposizioni del Codice e del regolamento n. 207/2010, e di altre disposizioni,
espressamente indicate, nonché prevedrà opportune disposizioni di
coordinamento, transitorie e finali. Il decreto legislativo comprenderà dunque
al suo interno il contenuto del decreto di recepimento delle direttive con
le eventuali e opportune disposizioni correttive e integrative.
Sulla
base del decreto di riordino saranno infine emanate linee guida di
carattere generale proposte dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, che verranno trasmesse prima
dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.
A decorrere dalla data di entrata in vigore fissata al 13 febbraio, è comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale, l'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale. Il divieto si applica anche alle procedure di appalto già bandite alla data di entrata in vigore della legge, incluse quelle già espletate per le quali la stazione appaltante non abbia ancora proceduto alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino saranno abrogate le disposizioni in materia di garanzia globale di cui agli articoli 129, comma 3, e 176, comma 18, del codice; fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino, viene poi sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti articoli 129, comma 3, e 176, comma 18; agli affidamenti ai quali sarebbero stati applicabili, nel periodo considerato, i citati articoli 129, comma 3, e 176, comma 18, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3, del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni. Quanto previsto dal presente comma si applica anche alle procedure i cui bandi sono stati pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.11/2016, prevedendo comunque la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e purché non sia già intervenuta l'aggiudicazione provvisoria.
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