Con
la sentenza n. 49583/2015, la terza sezione penale della Cassazione ha
confermato la sentenza del Tribunale di Verbania la quale ha correttamente
osservato che, nel caso di specie, si è in presenza di "varianti
essenziali" al permesso di costruire (e non già in presenza di un'ipotesi
di "difformità totale") caratterizzate da incompatibilità
quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai
parametri indicati dall'art. 32 d.p.r. n. 380 del 2001 e rappresentate da un
consistente, nei termini e nelle percentuali individuate dalla legge regionale,
aumento della superficie utile lorda e della cubatura assentite, e dal regolamento
edilizio.
“Nel
pervenire a tale conclusione, il tribunale – osserva la Cassazione - si è
attenuto alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia urbanistica, la nozione di
variazione essenziale dal permesso di costruire costituisce una tipologia di
abuso intermedia tra la difformità totale e quella parziale, sanzionata
dall'art. 44, lett. a), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”.
Pertanto,
aggiunge la suprema Corte, “non rileva nella fattispecie la novella ex art. 17,
comma 1, lett. n) decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge
11 novembre 2014, n. 164 che, tra l'altro, nell'affermare che il mutamento
della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre
consentito, fa salve, in ogni caso, le diverse previsioni da parte delle leggi
regionali e degli strumenti urbanistici comunali, pacificamente disattese nel
caso di specie e la cui violazione trova presidio proprio nella fattispecie ex
art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001”.
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