Con
Comunicato del Presidente del 3 febbraio 2016, l’ANAC ha evidenziato l’obbligo
di segnalazione all’Autorità previsto dall’art. 48, c.1 e c. 2, del d.l.vo
163/2206 a seguito dell’adozione di un provvedimento ex art. art. 40,
comma 9 quater, del d.l.vo 163/2006, con accertamento dell’imputabilità
all’o.e. con dolo della presentazione di falsa dichiarazione o di falsa
documentazione ai fini della qualificazione.
Nel
caso di utilizzazione successiva dell’attestazione - affetta da falsità- si
verifica un distinto ed autonomo fatto illecito, per il quale, per quanto
concerne gli eventuali profili sanzionatori, ricorre l’applicazione
dell’art. 48, del d.l.vo 163/2006.
Poiché l’attestazione di
qualificazione è condizione necessaria e sufficiente ai fini della
dimostrazione del possesso dei requisiti a carattere speciale richiesti
ai fini della partecipazione alle gare pubbliche di lavori di importo superiore
a Euro 150.000, si è ritenuto che la decadenza dell’attestazione conseguita
sulla base di falsa dichiarazione o falsa documentazione, possa produrre
effetti anche ai fini di quanto previsto dall’art. 48, commi 1 e 2, del
d.l.vo 163/2006 , in quanto contestabile all’o.e. la consapevole produzione di
un’attestazione di qualificazione affetta da falsità.
In tale circostanza, nel
caso di consapevole e volontaria utilizzazione di un’attestazione, affetta da
falsità, si profila, infatti, la fattispecie sanzionatoria prevista dal comma
1, dell’art. 48, del d.l.vo 163/2006, con l’attivazione a carico della Stazione
appaltante sia degli obblighi sanzionatori ivi previsti sia dell’obbligo di
segnalazione verso l’Autorità, ove il soggetto non risulti già essere stato
escluso dalla gara.
Occorrerà,
tuttavia, che la condotta dell’o.e. sia già stata profilata nell’ambito del
procedimento ex art. 40, comma 9 quater, del d.l.vo 163/2006, come dolosa; solo
in tal caso, infatti, si ritiene possa venire in evidenza l’ipotesi
sanzionatoria ex art. 48 del d.l.vo 163/2006. Si ritiene, infatti, che la nuova
ipotesi sanzionabile è confinata ai soli casi di utilizzo della falsa
attestazione consapevolmente conseguita con referenze false e, dunque, ai
soli casi di imputabilità con dolo, ai sensi del 40 comma 9 quater, del
d.l.vo 163/2006.
In
tal caso, dunque, l’Autorità procederà all’analisi delle partecipazioni
dell’o.e. alle gare nell’ultimo quinquennio, a decorrere dal momento di
adozione del provvedimento di imputabilità ex art, 40, c. 9 quater, del d.l.vo
163/2006, e procederà all’inoltro alle S.A., che abbiano ricevuto la
predette istanze di partecipazione, di una comunicazione finalizzata all’
attivazione, a cura delle medesime S.A., della segnalazione necessaria ai
fini dell’avvio del procedimento ex art. 48 del d.l.vo 163/2006, che rimarrà di
competenza dell’Ufficio Sanzioni di questa Autorità.
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