Terza
sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5717/2015 depositata il 17
dicembre 2015.
Nelle gare indette con il
criterio dell’offerta tecnicamente più vantaggiosa “dev’essere attribuito il
punteggio massimo alla migliore offerta tecnica, riparametrando
proporzionalmente il punteggio assegnato alle altre, al precipuo fine di
mantenere il giusto equilibrio tra l’offerta tecnica e quella economica e di
evitare, così, che al fattore prezzo venga riconosciuto un peso relativamente
maggiore rispetto al fattore qualità”.
Secondo
il CdS “il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi dell’offerta
economicamente più vantaggiosa integra una motivazione sufficiente ed adeguata,
purché siano stati prefissati criteri di valutazione sufficientemente precisi e
dettagliati”, e “i relativi giudizi espressi dalla Commissione di gara, da
intendersi afferenti al perimetro della discrezionalità tecnica ad essa riservata,
possono essere giudicati illegittimi solo se affetti da vizi di manifesta
irragionevolezza o di macroscopica erroneità”.
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