mercoledì 31 agosto 2016

OBBLIGATORI I SOGGETTI AGGREGATORI ANCHE PER GLI ENTI LOCALI



Dal 9 agosto 2016 anche gli enti locali, nonché loro consorzi e associazioni, sono tenuti al ricorso ai Soggetti aggregatori per gli affidamenti nelle categorie del DPCM 24 dicembre 2015.
In sostanza, per affidamenti di servizi e forniture nelle 19 categorie merceologiche e relative soglie elencate nel citato dPCM (ossia: farmaci, vaccini, stent, ausili per incontinenza, protesi d’anca, medicazioni generali, defibrillatori, pace-maker, aghi e siringhe, servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, servizi di pulizia per gli enti del SSN, servizi di ristorazione per gli enti del SSN, servizi di lavanderia per gli enti del SSN, servizio di smaltimento rifiuti sanitari, vigilanza armata, facility management immobili, pulizia immobili, guardiania, manutenzione immobili e impianti), le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni, nonché i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono tenuti al ricorso ai Soggetti aggregatori elencati nella delibera ANAC n. 784 del 20 luglio 2016.
Le modalità operative per l’acquisizione del CIG sono illustrate nel Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2016.

martedì 30 agosto 2016

NUOVA CLASSIFICAZIONE SISMICA DELLA REGIONE LOMBARDIA (IN VIGORE DAL 10 APRILE 2016)



A seguito della pubblicazione della D.G.R. 30 MARZO 2016 - N. X/5001 - APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE AI COMUNI IN MATERIA SISMICA (ARTT. 3, COMMA 1, E 13,COMMA 1, DELLA L.R. 33/2015), il 10 aprile 2016 è entrata in vigore oltre alla nuova classificazione sismica dei Comuni della Regione Lombardia, di cui alla deliberazione regionale n. X/2129 del 11.07.2014, anche la Legge Regionale n.33 del 12 Ottobre 2015 - Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche. 

Le nuove norme si applicano ai lavori di cui all'art. 93, comma 1, del D.P.R. 380/2001 (‘’costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni’’), relativi a opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche, comprese le varianti influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa.
  Per le nuove costruzioni è previsto il semplice deposito (art. 7 L.R. 33) per le zone 3 e 4, con possibile controllo successivo a campione, e il deposito con preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori per le zone 2 (art. 8 L.R. 33), con successivo controllo sistematico e/o controllo a campione a seconda della tipologia di costruzione.
Per approfondire (clicca sul link di Regione Lombardia):