Dal
9 agosto 2016 anche gli enti locali, nonché loro consorzi e associazioni, sono
tenuti al ricorso ai Soggetti aggregatori per gli affidamenti nelle categorie
del DPCM 24 dicembre 2015.
In
sostanza, per affidamenti di servizi e forniture nelle 19 categorie
merceologiche e relative soglie elencate nel citato dPCM (ossia: farmaci,
vaccini, stent, ausili per incontinenza, protesi d’anca, medicazioni generali,
defibrillatori, pace-maker, aghi e siringhe, servizi integrati per la gestione
delle apparecchiature elettromedicali, servizi di pulizia per gli enti del SSN,
servizi di ristorazione per gli enti del SSN, servizi di lavanderia per gli
enti del SSN, servizio di smaltimento rifiuti sanitari, vigilanza armata,
facility management immobili, pulizia immobili, guardiania, manutenzione
immobili e impianti), le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti
regionali, comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità
isolane, unioni di comuni, nonché i loro consorzi e associazioni, e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, sono tenuti al ricorso ai Soggetti
aggregatori elencati nella delibera ANAC n. 784 del 20 luglio 2016.
Le
modalità operative per l’acquisizione del CIG sono illustrate nel Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2016.