lunedì 1 agosto 2016

GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI DELLA PA



In base a quanto stabilito dall’art.17, comma 2 del DPCM 13 novembre 2014 sulla formazione dei documenti informatici, entro il 12 agosto 2016 tutte le PA devono aver adeguato i propri sistemi di gestione informatica dei documenti e devono perciò essere in grado di  produrre in formato digitale tutti gli originali dei documenti amministrativi informatici.
Secondo il decreto, il documento informatico è tale quando è predisposto attraverso software specifici oppure quando viene acquisito in formato elettronico.  L’art. 22, comma 1, del CAD stabilisce che tale acquisizione può essere effettuata attraverso dei sistemi di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) oppure trascritti manualmente su supporto elettronico (semplice “digitazione” del testo). Tali documenti così formati hanno piena validità solo se viene apposta loro una firma digitale o un’altra firma elettronica qualificata.
Come i documenti cartacei, anche quelli informatici devono poter essere conservati nel tempo e per fare ciò sono necessarie una serie di misure specifiche. Un documento informatico deve rispettare i requisiti di qualità, sicurezza, integrità  e immodificabilità.
Per garantire la qualità e la sicurezza il documento deve essere gestito all’interno di un sistema di gestione documentale. Tale sistema deve garantire la sicurezza del documento, nonché la sua corretta registrazione attraverso il numero di protocollo, fornire informazioni sui collegamenti tra ciascun documento e i fascicoli correlati, consentire l’accesso al documento in sicurezza e la sua trasmissione ai soggetti interessati.
Per qualità si intende anche la leggibilità del documento ovvero la sua capacità di essere fruibile attraverso un supporto di memorizzazione e lettura adeguato.
Nel manuale di gestione del documento informatico di cui ogni PA dovrà essere dotata, devono essere indicati anche i formati di documenti elettronici accettati come ad esempio PDF, TIFF, JPG, XML, TXT solo per citarne alcuni. Inoltre i file dovranno essere sottoposti a un processo di validazione per verificare che tutto sia conforme alle specifiche dichiarate.
Per integrità e immodificabilità si intende che il documento deve essere formato in modo tale da risultare completo e perciò non modificabile nella forma e nel contenuto durante l’intero ciclo di gestione.
Tali caratteristiche vengono garantite a ciascun documento amministrativo informatico anche attraverso la:
-       registrazione di protocollo: l’attribuzione di un codice identificativo di almeno sette cifre numeriche;
-       segnatura di protocollo, che viene apposta all’originale e, oltre a richiamare il progressivo e la data di protocollo, identifica l’amministrazione o l’area organizzativa che ha prodotto il documento;
-       classificazione, per associare i documenti ai fascicoli che dovranno contenerli e ai relativi procedimenti;
pertanto, lo svolgimento delle (3) suddette operazioni, rappresenta un passaggio necessario e sufficiente per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti della P.A.

Il processo di digitalizzazione della PA è iniziato nel 2000 e precisamente:
ü  nel 2000, il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) al capo IV, ha introdotto significativi cambiamenti nel sistema di gestione informatica dei documenti all’interno delle Pubbliche Amministrazioni;
ü  nel 2004, la deliberazione CNIPA n. 11 ha stabilito le regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali;
ü  nel 2005 è stato emanato il D.Lgs. 7 marzo n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale - CAD), modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010, con cui si è data organicità in materia di regolamentazione, attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, dei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, cittadini e imprese;
ü  nel 2013 sono stati emanati due Decreti entrambi del Presidente del Consiglio dei Ministri ed entrambi del 3 dicembre; tali Decreti dettano le regole tecniche:
-       per il protocollo informatico, da adottarsi entro l’11 ottobre 2015;
-       in materia di conservazione, sostituendo la deliberazione CNIPA n. 11/2004;
ü  nel 2014, con l’emanazione del D.P.C.M. del 13 novembre, si è concluso l’ iter di regolamentazione del processo per la digitalizzazione dei documenti all’interno delle Pubbliche Amministrazioni.
Per la singola amministrazione, il cambiamento più evidente si ha con l’abolizione dei registri cartacei a favore dell’introduzione di sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali; ma il cambiamento profondo riguarda la diversa metodologia di lavoro che l’amministrazione dovrà adottare basata sulla classificazione dei documenti acquisiti o prodotti. Nell’attribuire un numero di protocollo al documento, sarà necessario classificarlo in modo da creare, sin da subito, un collegamento tra il documento, il fascicolo e il relativo procedimento, rendendo agevole il reperimento delle informazioni e dei file all’occorrenza e favorendo una efficiente organizzazione e indicizzazione dei documenti in ciascuna amministrazione. Inoltre, l’utilizzo di criteri uniformi di classificazione e di archiviazione dei documenti favorisce una più efficiente comunicazione tra gli Uffici della stessa amministrazione, soprattutto quando il procedimento interessa più unità. In questo caso, ciascun ufficio potrà visualizzare il documento e/o il fascicolo in questione e intervenire nella procedura a seconda dell’abilitazione (alla consultazione, all’inserimento, alla modifica) rilasciata dall’amministrazione; si garantisce, così, l’accesso alle informazioni del sistema da parte dei soli soggetti interessati, il tutto in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
In presenza di procedimenti che coinvolgono più amministrazioni, i vantaggi derivanti dall’utilizzo del sistema per la gestione dei flussi documentali si traducono nella possibilità di condividere le informazioni in tempo reale. Ciascuna amministrazione coinvolta nel procedimento potrà accedere al fascicolo attraverso la rete unitaria delle Pubbliche Amministrazioni, e intervenire a seconda dell’abilitazione rilasciata dall’amministrazione responsabile del procedimento, così come avviene tra gli Uffici e/o le aree organizzative appartenenti alla stessa amministrazione.
Una volta inseriti nel sistema di gestione documentale, i documenti, i fascicoli e/o eventuali aggregazioni documentali informatiche devono essere trasferiti al sistema di conservazione (attraverso la generazione di un pacchetto di versamento) per essere conservati nell’archivio corrente; successivamente i documenti, fascicoli e/o eventuali aggregazioni documentali vengono riversati nell’archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione. Più precisamente, il trasferimento al sistema di conservazione avviene quotidianamente e genera il registro giornaliero di protocollo con l’elenco delle registrazioni di protocollo giornaliere, mentre il riversamento nell’archivio di deposito dei documenti, fascicoli e/o aggregazioni documentali avviene almeno una volta all’anno rispettando l’organizzazione che i fascicoli e le serie hanno nell’archivio corrente. Infine, i documenti selezionati per la conservazione permanente vengono trasferiti nell’archivio storico ossia negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata Sezione di archivio, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di beni culturali.

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