A
seguito della pubblicazione della D.G.R. 30 MARZO 2016 - N. X/5001 - APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE AI COMUNI IN MATERIA SISMICA (ARTT. 3, COMMA 1, E 13,COMMA 1, DELLA L.R. 33/2015), il 10 aprile 2016 è entrata in vigore oltre alla nuova classificazione
sismica dei Comuni della Regione Lombardia, di cui alla deliberazione regionale n. X/2129 del 11.07.2014, anche la Legge Regionale n.33 del 12 Ottobre 2015 - Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e
relativa vigilanza in zone sismiche.
Le
nuove norme si applicano ai lavori di cui all'art. 93, comma 1, del D.P.R.
380/2001 (‘’costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni’’), relativi a opere
pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche, comprese le
varianti influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere
l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale o
che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della
stessa.
Per
le nuove costruzioni è previsto il semplice deposito (art. 7
L.R. 33) per le zone 3 e 4, con possibile controllo successivo a campione, e il
deposito con preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori per le zone
2 (art. 8 L.R. 33), con successivo controllo sistematico e/o
controllo a campione a seconda della tipologia di costruzione.
Per
approfondire (clicca sul link di Regione Lombardia):
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