Il
lotto che confina con un’altra area più vasta anch’essa inedificata non si può
qualificare, dal punto di vista urbanistico, come 'lotto intercluso'.
Lo
ha ribadito il Consiglio di Stato (quarta sezione) con la sentenza n. 3293/2016
depositata il 20 luglio.
La
nozione di lotto intercluso in tema di pianificazione urbanistica “ha una sua
valenza quando non si rinviene spazio giuridico per un’ulteriore pianificazione
(Cons. Stato Sez. IV 17/7/2013 n. 3880; idem 21712/2012 n. 6656), stante la
presenza di sufficienti opere di urbanizzazione primaria e secondaria”.
Anche
se la zona è parzialmente urbanizzata, non si può prescindere “dalla previa
approvazione di uno strumento attuativo proprio perché l’ulteriore edificazione
espone la zona in cui è inserita l’area de qua al rischio di compromissione
definitiva dei valori urbanistici, mentre la pianificazione attuativa può
ancora conseguire l’effetto di correggere e compensare il disordine edificativo
in atto nonché di assicurare un armonico raccordo con il preesistente aggregato
abitativo”.
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