La Legge 234 del 24 dicembre 2012 ha diviso in due quella che
era nota come la legge comunitaria, cioè lo strumento con cui il nostro
paese recepiva le norme giuridiche dell’Unione europea. La divisione,
che ha creato la legge di
delegazione e la legge europea, aveva lo scopo di velocizzare i tempi
di approvazione ed evitare l’avvio di procedure di infrazione nei
confronti del nostro paese.
La
legge di delegazione europea conferisce le
deleghe legislative
al governo per far recepire nell’ordinamento italiano le direttive e gli
altri atti dell’Unione europea. In pratica si dà mandato all’esecutivo di fare
quanto necessario per rispettare la normativa comunitaria. La legge
europea invece contiene disposizioni modificative o abrogative di
norme statali in contrasto con gli obblighi Ue. Come dice il sito
del dipartimento “politiche europee”
della presidenza del consiglio:
In particolare la legge
europea può prevedere modifiche a norme statali oggetto di procedure
d’infrazione nei confronti dell’Italia […]. La legge europea può anche
prevedere l’abrogazione e la modifica di norme in contrasto con gli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione. La legge europea, infine,
contiene i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei
confronti delle Regioni che non adempiono all’attuazione degli atti normativi
comunitari nelle materie di loro competenza, e non provvedono all’attuazione e
all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea.
Se
la legge di delegazione europea quindi punta a implementare ciò che c’è di
nuovo, la legge europea mira a modificare ciò che di sbagliato è stato fatto in
passato. La prima deve essere presentata entro il 28 febbraio di ogni anno, la
seconda, se necessaria, successivamente.
Per
approfondire:
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