Dopo
i pareri del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari, si attende la
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Le principali novità:
1)
regole in materia di amianto: secondo il decreto precedente, le terre e rocce
da scavo potevano contenere amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, corrispondente
al limite di rilevabilità analitico. Rispetto alle regole attuali, questo
limite rappresentava una restrizione notevolissima. Nelle definizioni “è stato
soppresso il riferimento al limite di amianto di 100 mg/kg”. La disciplina
dell’amianto, adesso, è contenuta nell’articolo 4, comma 4, ove si dice che per
il futuro si continuerà ad applicare il parametro indicato dal Testo unico
ambiente, limite di utilizzo pari a 1000 mg/kg.
2) Possibilità
di effettuare controlli a campione. Per ogni tipologia di cantiere, i controlli
si possono svolgere anche con metodi a campione o “in base a programmi
settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo
comunque segnalate o rilevate”.
3) Semplificazioni
sul deposito temporaneo. L’articolo 23, che disciplina il deposito
temporaneo delle terre qualificate come rifiuti, è stato modificato, con la
soppressione di alcune previsioni considerate superflue rispetto al contenuto
degli obblighi previsti dalla disposizione
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