Per
poter avviare i lavori in un territorio classificato zona sismica 3 è necessaria
la speciale preventiva autorizzazione sismica. Sono esentate dall’obbligo di
legge di cui all'articolo 94 del d.P.R. 380/2001 solamente le zone 4, le quali
sole sono di bassa sismicità.
Lo
ha affermato la terza sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza
n. 56040/2017 depositata il 15 dicembre.
“L'art.
94 d.P.R. 380/2001, ricorda la suprema Corte, “esclude la necessità della
preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio regionale per le opere
da realizzare in località a bassa sismicità, all'uopo indicate nei decreti di
cui all'articolo 83 del medesimo d.P.R. 380/2001.
Il
secondo comma di tale disposizione prevede la definizione, con decreto del Ministro
per le infrastrutture e i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno,
sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale
delle ricerche e la Conferenza unificata, dei criteri generali per
l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del
grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni
sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.
A
tal fine è stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8
maggio 2003), con cui sono stati dettati i principi generali sulla base dei
quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l'adozione della classificazione
sismica del territorio, hanno redatto l'elenco dei comuni con la relativa
attribuzione a una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali
è stato riclassificato il territorio nazionale.
E'
stato così eliminato quello che in precedenza era il territorio "non
classificato" ed è stata introdotta la zona 4, nella quale è facoltà delle
Regioni prescrivere l'obbligo della progettazione antisismica.
A
ciascuna zona, inoltre, è stato attribuito un valore dell'azione sismica utile
per la progettazione, espresso in termini di accelerazione massima su roccia
(zona 1=0.35 g, zona 2=0.25 g. zona 3=0.15 g, zona 4=0.05 g).
Ora”,
osserva la Cassazione, “alla luce della eliminazione del territorio non
classificato e della previsione della facoltatività della prescrizione dell'obbligo
della progettazione antisismica per le opere rientranti nella zona 4, pare
evidente, in mancanza di altre definizioni normative, come le aree a bassa
sismicità, di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 94 d.P.R. 380/2001,
debbano essere considerate solamente quelle rientranti nella zona 4, cioè
quella di minor rischio sismico, per le quali è stato reso facoltativo
l'obbligo di prescrivere la progettazione antisismica.”
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