Con
la sentenza n. 18 del 2 gennaio 2018, il TAR Toscana fornisce chiarimenti in
merito all'utilizzo del criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4,
lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice dei Contratti) e dell’art. 50 del
d.lgs. n. 50/2016 sulle clausole sociali volte a promuovere la stabilità
occupazionale del personale impiegato.
Il Tar Firenze ricorda che
“secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la scelta del criterio
più idoneo per l'aggiudicazione di un appalto costituisce espressione tipica
della discrezionalità della stazione appaltante, incidente sul merito
dell'azione amministrativa e sindacabile nei soli limiti della manifesta
illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o macroscopico travisamento del fatto
(Cons. Stato IV, del 27 gennaio 2014 n. 355)”.
Il
criterio del prezzo più basso “può essere utilizzato quando le caratteristiche
della prestazione da eseguire sono già ben definite dalla stazione appaltante
e, ciò, nell’ipotesi “…in cui sono previsti tutti gli aspetti e le condizioni
della prestazione, con la conseguenza che il concorrente deve solo offrire un
prezzo” (TAR Lazio, sez. II ter, 7 agosto 2017, n. 9249)”.
CLAUSOLA
SOCIALE NELLA LEX SPECIALIS. Per quanto riguarda l'art. 50 del nuovo Codice
Appalti, il Tar Toscana evidenzia che se rientri “nella discrezionalità
dell’Amministrazione individuare i contenuti dei servizi da affidare e la
scelta dei requisiti da richiedere, ma tra questi requisiti non può esserci
l'applicazione di un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro,
qualora una o più tipologie di questi si possano adattare alle prestazioni da
affidare all'aggiudicatario. L'indicazione dell'applicazione di uno specifico
contratto può eventualmente essere contenuta nella legge di gara e ciò anche a
pena di esclusione, ma certo è che tale clausola deve rispondere ad una ferrea
logica di correlazione tra requisiti richiesti e prestazioni da appaltare"
(Cons. Stato V, 5.10.2016 n. 4109).
Peraltro,
l’ambito di incidenza delle clausole sociali “è stato sempre più circoscritto
da successive pronunce (anche da parte di questo Tribunale) che hanno
evidenziato che: a) la clausola sociale deve conformarsi ai principi nazionali
e comunitari; b) conseguentemente, l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori
alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel
contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con
l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; c) la
clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un
appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e
generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società
affidataria (T.A.R. Toscana, Sez. III, n. 231 del 13 febbraio 2017 e Cons.
Stato, Sez. III, n. 1896/2013)”.
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la sentenza n. 18 del 2 gennaio 2018 del Tar Toscana
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