Il
committente-appaltatore è responsabile in solido anche per i crediti
lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti del subfornitore, così
come è responsabile in solido verso i dipendenti del subappaltatore.
Lo
ha precisato la Consulta nella sentenza n. 254/2017 depositata il 6 dicembre
2017.
Nella
suddetta sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2, della Legge
Biagi (decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe
in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30”), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione,
dalla Corte di appello di Venezia.
Secondo
la Corte rimettente la suddetta norma – nel disporre che «In caso di appalto di
opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato
in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori
[…] a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi […] in relazione al
periodo di esecuzione del contratto di appalto» – «non è suscettibile di essere
applicata oltre i casi espressamente previsti (appalto e subappalto), né la
natura della disposizione e la diversità di fattispecie contrattuale tra
subappalto e subfornitura, consente un’interpretazione costituzionalmente
orientata della stessa».
Ciò
ne farebbe sospettare il contrasto con l’art. 3 della Costituzione poiché, ad
avviso del giudice a quo, non sarebbe ragionevole che, nel fenomeno diffuso
della esternalizzazione e della parcellizzazione del processo produttivo, i
dipendenti del subfornitore siano privati di una garanzia legale di cui, per
contro, possono godere i dipendenti di un appaltatore e subappaltatore. E
potrebbe, nel contempo, innescare la violazione dell’art. 36 Cost., per il
profilo della inadeguatezza della retribuzione, anche alla luce dei principi in
materia di condizioni di lavoro giuste ed eque, di cui all’art. 31 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000 e, in una versione adattata, a Strasburgo il 12 dicembre 2007.
La
Consulta ha rigettato tale questione di legittimità costituzionale e ha
affermato che l'articolo 29 della Legge Biagi sulla responsabilità solidale
negli appalti va applicato anche ai dipendenti del sub fornitore.
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