mercoledì 10 gennaio 2018

NUOVE SOGLIE COMUNITARIE

Pubblicati sulla G.U.U.E. n. L-337 del 19 dicembre 2017 i Regolamenti comunitari 18 dicembre 2017, n. 2364, n. 2365 e n. 2366: che modificano le direttive 2014/23/UE2014/24/UE e 2014/25/UE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di appalti e concessioni dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019. Lavori da 5.225.000 a 5.548.000, servizi e forniture da 209.000 a 221.000 nei settori ordinari e da 418.000 a 443.000 nei settori speciali.

Per effetto dei nuovi Regolamenti dal 1 gennaio 2018 le soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, commi 1 e 2, del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 sono le seguenti:
- appalti nei settori ordinari e concessioni
a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
- appalti nei settori speciali
a) euro 5.548.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 443.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

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