Il
comma 526 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017,
n. 205) dispone che “All’articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente
comma: «5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo
capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».”
Il
comma 526 specifica che gli incentivi previsti per le funzioni tecniche come
indicate dall’ art. 113 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del
2016), come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 56/2017, fanno capo
al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e
forniture.
Il
comma 2 dell’art. 113 del Codice Appalti prevede un apposito fondo con risorse
finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori,
servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai
dipendenti delle stesse esclusivamente per determinate attività -
programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei
progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e esecuzione dei
contratti pubblici, RUP, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione
e collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, collaudatore
statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto
dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Il
comma 1 del medesimo art. 113 prevede che gli oneri finanziari relativi a spese
inerenti la realizzazione di lavori pubblici (progettazione, direzione dei
lavori o dell’esecuzione, vigilanza, collaudi tecnici e amministrativi,
verifiche di conformità, collaudo statico, studi e ricerche connessi,
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del d.lgs. 81/2008)
devono essere ricompresi negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei
singoli lavori e negli stati di previsione della spesa dei bilanci delle
stazioni appaltanti.
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