Offerenti collegati, che
presentano offerte separate in una medesima procedura di gara, non sono tenuti
a dichiarare i loro collegamenti all’amministrazione aggiudicatrice, ma sono
esclusi se, in seguito a verifica, emerga la non autonomia e indipendenza delle
offerte
L’articolo
2 della direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi,
deve essere interpretato nel senso che, in assenza di esplicita previsione
normativa o di condizione specifica nel bando di gara o nel capitolato d’oneri
che disciplina le condizioni di aggiudicazione di un appalto pubblico,
offerenti collegati, che presentano offerte separate in una medesima procedura
di gara, non sono tenuti a dichiarare, di loro propria iniziativa, i loro
collegamenti all’amministrazione aggiudicatrice.
Lo
ha precisato la Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 17
maggio 2018 causa C 531/16.
In
tale pronunciamento la Corte Ue ha inoltre chiarito che “l’amministrazione
aggiudicatrice, quando dispone di elementi che mettono in dubbio l’autonomia e
l’indipendenza di offerte presentate da taluni offerenti, è tenuta a
verificare, eventualmente richiedendo informazioni supplementari dai suddetti
offerenti, se le loro offerte siano effettivamente autonome e indipendenti. Se
risulta che le offerte in discussione non sono autonome e indipendenti,
l’articolo 2 della direttiva 2004/18 osta all’attribuzione dell’appalto agli
offerenti che abbiano presentato offerte di tal genere”.
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