Nella
Sentenza n. 159 del 20 gennaio 2015 del Consiglio di Stato, i Giudici affermano
che, nel caso in cui si sia concretata una complessiva rinegoziazione del
preesistente rapporto contrattuale, e sia stato dato atto che tra le parti era
stato raggiunto un accordo per l’oggetto differente del contratto, il
provvedimento conseguente non si configura come una mera proroga del termine
finale del precedente contratto, ma come un rinnovo, in cui le parti hanno
proceduto a rinegoziare il rapporto, giungendo a modificare il contenuto del
servizio, eliminando alcune parti, in quanto non più attuali.
In
sostanza, il fattore che differenzia il rinnovo del contratto dalla proroga sta
quindi nella circostanza che, mentre il rinnovo presuppone una
rinegoziazione delle condizioni, la proroga si riduce soltanto ad un mero
differimento temporale. Di fronte all’approvazione di una proroga di un
contratto ritenuta non corrispondente all’offerta presentata, la Società
appaltatrice ha piena libertà di rifiutare la prestazione e cessare il
servizio, mentre l’Amministrazione non ha strumenti coercitivi per imporgli la
prosecuzione.
La proroga è uno strumento a disposizione della
Stazione Appaltante che le consente di estendere nel tempo gli effetti di un
contratto d’appalto in essere al fine di evitare un blocco dell’azione
amministrativa. L’utilizzo di tale strumento infatti è consentito solo in
via eccezionale e limitato al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. Dovrà
essere prevista nel bando e nei documenti di gara.
Altro
strumento di estensione della durata del contratto d’appalto è l’opzione di rinnovo, che ha
efficacia temporale più lunga della proroga e non è motivato da carattere di
urgenza bensì rappresenta una mera facoltà per l’amministrazione committente. Per
poter essere esercitato il rinnovo deve essere stato espressamente previsto
nella documentazione di gara nella sua esatta durata massima.
In
merito a questi due istituti il consiglio di Stato ha più volte evidenziato
che mentre la proroga del
termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la
scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte
originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i
medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale.
Infatti
la proroga del rapporto contrattuale deve necessariamente avvenire alle stesse
condizioni alle quali il contratto era stato stipulato. Essa potrà essere
attivata dalla stazione appaltante come diritto potestativo verso il contraente
che non solo non potrà esimersi dall’eseguire le prestazioni ma dovrà
effettuarle agli stessi patti e condizioni.
Diverso
ragionamento invece per il rinnovo,
per il quale il Consiglio di Stato ha previsto che la società appaltatrice
ha piena libertà di rifiutare la prestazione e cessare l’appalto, mentre
l’Amministrazione non ha strumenti coercitivi per imporgli la prosecuzione.
Pertanto ciò che
differenzia il rinnovo del contratto dalla proroga sta nella circostanza che
mentre il rinnovo presuppone una rinegoziazione delle condizioni, la proroga si
riduce soltanto ad un mero differimento temporale.
Gli
operatori economici dovranno pertanto avere sempre presente che:
·
non
potranno sottrarsi all’esecuzione di una proroga quando richiesta dalla
Stazione Appaltante per il tempo strettamente necessario all’individuazione di
un nuovo contraente e pertanto nelle more dell’aggiudicazione di una nuova gara
·
la
proroga presenta le stesse condizioni alle quali il contratto era stato
stipulato
· il
rinnovo dell’appalto potrà essere concesso dalla Stazione Appaltante solo se
espressamente indicato nella documentazione di gara, con indicazione della sua
durata massima
·
l’impresa
appaltatrice può rifiutare il rinnovo del contratto.
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