L’ANAC,
con la delibera n. 247 del 16 marzo 2021, ha chiarito che il versamento dell’anticipazione del prezzo all’impresa appaltatrice, ex
art. 35, comma 18 del Codice, rappresenta un obbligo di portata generale, che
non può essere circoscritto ai soli appalti sopra-soglia.
L’art.
35, comma 18, del Codice stabilisce che la stazione appaltante deve
corrispondere all’appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20%
dell’importo totale previsto nel contratto d’appalto, entro quindici giorni
dall’effettivo avvio dell’esecuzione, a condizione che venga preventivamente
rilasciata apposita garanzia bancaria o assicurativa.
In
linea con i principi affermati nella delibera n. 1050 del 14.11.2018, ha poi ribadito
la portata generale della disposizione sopra riportata, la quale risponde alla
ratio di assicurare all’affidatario le risorse necessarie per la delicata fase
di avvio dei lavori, garantendo così l’interesse pubblico alla corretta e
tempestiva esecuzione del contratto.
Non
avrebbe senso precludere tale facoltà di accesso all’anticipazione per gli
affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie che spesso vedono
protagoniste imprese di dimensioni medio piccole e maggiormente tutelate dal
legislatore.
L’articolo
35 deve, quindi, considerarsi una norma di carattere generale e non una norma
specifica relativa ai contratti sopra soglia.
Ad
ulteriore conferma di tale interpretazione, l’Autorità evidenzia altresì che
l’art. 207 del D.L. n. 34 del 19.5.2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), ha previsto
la possibilità di incrementare l’anticipazione fino al 30% dell’importo del
contratto, senza operare alcuna distinzione di importo.
L’Autorità
ha giudicato illegittimo il diniego di anticipazione del prezzo, operato dalla
stazione appaltante, poiché in contrasto con il dispositivo di cui all’art. 35,
comma 18 del Codice.
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