Risposta
del Ministero delle Infrastrutture n. 825 del 27/1/2021 a quesito sul principio
di rotazione degli inviti.
“Si
rappresenta che è l’art. 36 stesso del Codice a prevedere, al primo comma, il
rispetto del principio di rotazione “degli inviti e degli affidamenti e in modo
da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese. È stato osservato che, la rotazione anche “negli
inviti” sia volta a garantire la “distribuzione temporale delle opportunità”
agli operatori economici fisiologicamente operanti nel settore di riferimento.
La rotazione degli inviti, del resto, è confermata sia dall’ANAC nelle linee
guida 4 che dalla giurisprudenza sul punto. (si veda, tra le altre, CONS.
STATO, SEZ. VI, 31 AGOSTO 2017, N. 4125, con cui è stata dichiarata manifestatamente
infondata la censura di costituzionalità dell’art. 36, d.lgs. n. 50/2016, alla
luce dell’art. 41 Cost.). L’applicazione di tale principio, peraltro, non è
derogata nemmeno dalla L. 120/2020. Si ricorda che la stazione appaltante,
tramite la previa adozione di apposito regolamento, può disciplinare nel
dettaglio l’applicazione del principio di rotazione distinguendo l’applicazione
del principio per fasce di importo, categorie etc. Si ricorda, altresì, che non
si tratta di un principio inderogabile, posto che può essere disatteso previa
idonea motivazione legata al caso concreto ovvero laddove la SA “in caso di
indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in
ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”
(cfr. linee guida n. 4.). Si veda sul punto anche il quesito n. 343.”
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