Domanda: A seguito dell'entrata in vigore e
successiva conversione in legge del D.L. 16/07/2020, n. 76, si chiede di
conoscere: a) se le modalità di affidamento degli appalti in deroga all'art.
36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, previste dall'art. 1, comma 2, del decreto, siano
da intendersi come obbligatorie o come facoltative, residuando in quest'ultimo
caso la facoltà per la stazione appaltante di fare comunque ricorso alle
procedure ordinarie (procedure aperte); b) in caso di possibilità di ricorso
alle procedure ordinarie, se a tali procedure siano applicabili le disposizioni
derogatorie di cui ai commi 3 e 4 del prefato art. 1.
La Risposta del Ministero
delle Infrastrutture Parere n. 735 del 24/09/2020:
“Con
riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni,
convertito con legge n. 120/2020 prescrive l’applicazione delle procedure
enucleate all’art. 1, comma 2 del richiamato decreto. Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure
sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all’art. 36
del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e
'semplificate', introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed
accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è
sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene
che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in
conformità ai principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che
tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti
dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e
potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte. In tal
caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione. Con
riferimento alla seconda domanda, si ritiene che i commi 3 e 4 dell’art. 1 si
applichino laddove siano utilizzate le procedure previste al comma 2”.
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