Il Consiglio di Stato,con la sentenza 8 aprile 2021 n. 2847,
è intervenuto in materia di bonifica di siti inquinati affermando le
responsabilità in capo ai proprietari dei terreni. Ha giudicato infatti
ammissibile l’ordinanza con cui un Comune, sulla base di accertamenti tecnici
effettuati dall'azienda sanitaria locale, intimava al proprietario di un
terreno di procedere alla rimozione dei rifiuti. Il proprietario si era
giudizialmente opposto. Secondo i giudici l’inquinamento delle acque, seppur
riconducibile al mancato ripristino dei luoghi a seguito della dismissione
della discarica, non coincide con tale momento poiché l'evento dannoso non è
derivato dalla situazione dei terreni all'atto della cessazione dell'affitto.
Quindi per gli effetti poi verificatisi la responsabilità ricade sul proprietario
del sito, in considerazione del complesso di fattori che a distanza di anni
hanno generato l'inquinamento e non sul Comune che anni prima aveva gestito la
discarica. L'ordinanza, ha confermato il Consiglio di Stato, è giustamente
indirizzabile nei confronti del proprietario rientrato in possesso del terreno,
e che ha la disponibilità del sito dal quale il pericolo da eliminare ha avuto
origine. L’articolo 192 del Codice ambientale vieta l'abbandono e il
deposito incontrollato sui rifiuti nel suolo ponendo in capo al responsabile
l'obbligo (intimabile mediante ordinanza del sindaco del Comune) di provvedere
alla loro rimozione, avvio a recupero/smaltimento e ripristino. L’ordinanza di
rimozione di rifiuti abbandonati e ripristino dei luoghi deve essere
necessariamente indirizzata al responsabile dell'illecito, e prevede il
coinvolgimento (in solido) del proprietario solo nel caso la violazione gli sia
imputabile (anche a titolo omissivo) per dolo o colpa. Stesso discorso per
quanto concerne l’ordinanza di bonifica (ex articolo 200 del D.Lgs.
152/2006) che può essere indirizzata al solo proprietario responsabile
dell'inquinamento. Nel caso in cui il responsabile non sia individuabile oppure
non provveda e le misure non siano adottate dal proprietario del sito o da
altro soggetto interessato, la pubblica amministrazione deve adottare gli
interventi necessari, agendo poi direttamente nei confronti del proprietario
del sito incolpevole dell'inquinamento per recuperare le spese sostenute.
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