venerdì 5 giugno 2020

Per una normativa adeguata ai tempi 1)I PRINCIPI A CUI SI DEVE ISPIRARE LA NORMATIVA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI


Il considerando n. 1 della DIRETTIVA 2014/24/UE precisa che:
“L’aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore a una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni per coordinare le procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti in modo da garantire che a tali principi sia dato effetto pratico e che gli appalti pubblici siano aperti alla concorrenza.”

L’art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.50/2016, recita al comma 1:
“L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.”
E’ altresì richiesto il rispetto dei principi di sostenibilità energetica e ambientale e prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse (artt. 34 e 42 del Codice dei contratti pubblici).
I principi sopra indicati sono importanti perché derivano dalla legislazione comunitaria e da questi non si può derogare, a meno di non proporre a livello europeo modifiche sulle quali trovare il consenso del Parlamento e del Consiglio europeo. Derogare dai principi della direttiva Ue comporta l’apertura di una procedura di infrazione.
Gli Stati membri hanno ampia discrezionalità in sede di attuazione delle direttive comunitarie. In Italia, purtroppo, è abbastanza diffusa la tendenza ad applicare “quella tecnica (gold plating) che va al di là di quanto richiesto dalla normativa europea pur mantenendosi entro la legalità”, nonostante che in molti criteri di delega approvati dal parlamento si faccia espresso richiamo di non introdurre (e a non mantenere!) livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee. Essi possono aumentare gli obblighi di comunicazione, aggiungere i requisiti procedurali, o applicare regimi sanzionatori più rigorosi. Se non è illegale, il gold plating è considerata una cattiva pratica, perché impone costi che avrebbero potuto essere evitati.

Ma non si può trascurare un altro principio, oggi del tutto disatteso, che è quello della competenza e della responsabilità delle “amministrazioni aggiudicatrici”, (cioè le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti, secondo la definizione del Codice), che sono a vario titolo competenti e responsabili per la realizzazione di opere pubbliche e per la prestazione di servizi ai cittadini. Essi devono essere messi in condizione di operare senza lacci e laccioli che derivano, unicamente, dalla “cultura del sospetto”.
E’ la Costituzione italiana che assegna le competenze ai soggetti istituzionali (Stato, Regioni, Province, Comuni) che dispongono delle capacità tecniche, amministrative, finanziarie per attuare quanto spetta alla loro competenza e responsabilità e ai quali guardano i cittadini.
In questo senso, anche i ripetuti tentativi di ridurre il numero delle stazioni appaltanti, togliendo agli Enti pubblici la possibilità di operare in proprio, non solo è contrario ai principi costituzionali, ma determina un arretramento del principio di autonomia di tali soggetti istituzionali, con il risultato di depauperare e mortificare le tante figure professionali presenti negli enti, oggi largamente diffuse e capaci di operare con efficacia ed efficienza. Le eccezioni in negativo si trovano in tutte le organizzazioni. Non è affatto dimostrato che la concentrazione delle funzioni di stazione appaltante in un organismo di grandi dimensioni non dia luogo a fenomeni di inefficienza o, peggio, di condizionamento o corruzione. Chi deve decidere cosa fare (cosa acquistare, cosa progettare, cosa costruire) e come fare (in quali tempi, a quali costi, con quali criteri di selezione delle offerte) non può che essere il committente (Ente locale, azienda sanitaria, istituzione pubblica ecc.) destinataria dell’opera, del servizio e della fornitura; quindi il committente e solo il committente potrà definire delle condizioni e dei capitolati misurati sulle proprie esigenze; alla fine del processo sarà sempre il committente (o i suoi utenti o cittadini) ad usufruire dell’opera, del servizio e della fornitura.
Questi committenti pubblici devono essere tutelati e supportati, non calpestati o criminalizzati, dando loro gli strumenti per operare con maggiore efficacia ed efficienza, per far crescere e diffondere la competenza e la capacità decisoria, anche tramite le aggregazioni volontarie degli enti.
Ci sono negli enti italiani migliaia di tecnici e funzionari ammnistrativi capaci, di provata serietà e onestà: sono coloro che ogni giorno assicurano l’attuazione dei lavori pubblici, forniture e servizi, che non sono solo le grandi opere, ma anche le opere minori e le manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio esistente. Perché le strutture tecniche e amministrative delle amministrazioni pubbliche devono essere considerate inaffidabili? Anni fa decideva tutto l’organo politico e c’erano i Coreco che controllavano ogni delibera. Poi sono stati eliminati i Coreco e la gestione tecnico amministrativa dell’ente è stata assegnata ai dirigenti pubblici. Però i dirigenti pubblici non possono applicare la normativa vigente (territoriale, urbanistica, paesaggistica, tecnica, ambientale, ecc) assumendo la piena responsabilità delle decisioni finali; deve sempre esserci l’assenso, il nulla osta, l’autorizzazione di altri soggetti detentori della verità, unici in grado di applicare la normativa settoriale.
Realizzare un’opera pubblica o fornire un servizio pubblico non è solo questione di regole per la scelta del soggetto a cui affidare la costruzione materiale o la prestazione, ma è capacità di gestione unitaria di un processo che è comunque complesso, dall’ideazione alla progettazione, dal finanziamento alla realizzazione, dalla manutenzione al controllo del permanere delle condizioni di efficienza dell’opera.
Per realizzare l’opera pubblica sono necessarie due figure professionali, importanti e imprescindibili, per le quali le amministrazioni pubbliche devono essere in grado di disporre dei soggetti qualificati allo scopo: l’uno facente parte della propria struttura tecnica e l’altro da scegliere in base a procedure stabilite dalla normativa. Le due figure sono:

1 – il Direttore del Progetto, cioè il Project Manager, colui che dall’inizio alla fine del processo, ha la competenza e la capacità di operare con una visione unitaria di tutti gli argomenti e le componenti che possono intervenire nel processo, in relazione alla complessità dell’opera o del servizio, ma che possa agire anche con un certo grado di autonomia in dipendenza di situazioni impreviste e imprevedibili.
Oggi il Codice lo definisce “Responsabile Unico del Procedimento” (RUP), una denominazione che dimostra il permanere di una visione riduttiva di questa figura, secondo una visione organizzativa di stampo napoleonico, burocratica, bizantina nelle procedure e nei riti, secondo la quale il funzionario deve garantire il rispetto formale, unicamente formale, delle procedure stabilite, al di là del raggiungimento dell’obiettivo di efficacia ed efficienza. All’opposto di tale concezione c’è la figura del Commissario straordinario (il dictator di epoca romana) che può derogare da tutte le norme e il cui utilizzo può essere limitato solo a situazioni di emergenza.

2 – l’Esecutore dei lavori pubblici, cioè le imprese o loro raggruppamenti che possono partecipare alla selezione per l’affidamento del contratto.
E’ necessario disporre di un Sistema di qualificazione affidabile e aggiornato con continuità, oggi gestito tramite le SOA (Società Organismi di Attestazione) che deve consentire all’amministrazione aggiudicatrice di disporre di un esecutore dotato di:
-       Idoneità professionale
-       Capacità economica e finanziaria
-       Capacità tecniche e professionali
e per il quale non sussistano motivi di esclusione di cui all’art.80 del Codice dei contratti e del Codice antimafia. Su questo punto è essenziale, ai fini della semplificazione degli adempimenti e della riduzione dei tempi, disporre di una Banca dati gestita e aggiornata a livello nazionale che, in tempo reale, consenta alla stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti da parte dell’offerente. Non è possibile che l’ente pubblico debba addossarsi l’onere di acquisire tutte le informazioni necessarie allo scopo, quando gli strumenti informatici oggi disponibili (anche tramite l’incrocio di diverse banche dati) possono garantire un risultato veloce e affidabile. L’aggiornamento della banca dati potrebbe essere demandato agli operatori economici, anche tramite le SOA, responsabilizzando le stesse al fine della partecipazione alle gare; a fronte di dati incompleti o non aggiornati si può arrivare all’esclusione dalla gara.

giovedì 4 giugno 2020

ILLEGITTIMA LA RISERVA DI PARTECIPAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE LOCALI


Con la sentenza n. 98/2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 4, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 18, recante “Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007”.
La norma censurata è inserita nel capo II della legge regionale, che disciplina (come risulta dal suo art. 8) le «procedure negoziate per l’affidamento di lavori di cui all’articolo 36 del d.lgs. 50/2016» (cioè, dei contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria), e stabilisce che, «[i]n considerazione dell’interesse meramente locale degli interventi, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento e in tal caso la procedura informatizzata assicura la presenza delle suddette imprese fra gli operatori economici da consultare».
La Consulta ricorda che, in base alla sua giurisprudenza, «le disposizioni del codice dei contratti pubblici […] regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, e […] le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme (tra le tante, sentenze n. 263 del 2016, n. 36 del 2013, n. 328 del 2011, n. 411 e n. 322 del 2008)» (sentenza n. 39 del 2020). Ciò vale «anche per le disposizioni relative ai contratti sotto soglia (sentenze n. 263 del 2016, n. 184 del 2011, n. 283 e n. 160 del 2009, n. 401 del 2007), […] senza che rilevi che la procedura sia aperta o negoziata (sentenza n. 322 del 2008)» (sentenza n. 39 del 2020).
Occorre ricordare inoltre che, in tale contesto, la Consulta ha più volte dichiarato costituzionalmente illegittime norme regionali di protezione delle imprese locali, sia nel settore degli appalti pubblici (sentenze n. 28 del 2013 e n. 440 del 2006) sia in altri ambiti (ad esempio, sentenze n. 221 e n. 83 del 2018 e n. 190 del 2014).
La norma impugnata disciplina in generale una fase della procedura negoziata di affidamento dei lavori pubblici sotto soglia ed è dunque riconducibile all’ambito materiale delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, che, in quanto attinenti alla «tutela della concorrenza», sono riservate alla competenza esclusiva del legislatore statale (sentenza n. 28 del 2013).
Considerata nel suo contenuto, poi, la norma censurata prevede la possibilità di riservare un trattamento di favore per le micro, piccole e medie imprese radicate nel territorio toscano e, dunque, anche sotto questo profilo è di ostacolo alla concorrenza, in quanto, consentendo una riserva di partecipazione, altera la par condicio fra gli operatori economici interessati all’appalto.
La norma impugnata, in effetti, contrasta con entrambi i parametri interposti invocati dal ricorrente: con l’art. 30, comma 1, cod. contratti pubblici perché viola i principi di libera concorrenza e non discriminazione in esso sanciti, e con l’art. 36, comma 2, dello stesso codice perché introduce una possibile riserva di partecipazione (a favore delle micro, piccole e medie imprese locali) non consentita dalla legge statale.
In conclusione, secondo la Corte costituzionale la disposizione impugnata è costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

LEGITTIMA LA NORMA SUGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE


Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 192, comma 2 nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti danno conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento in house, delle ragioni del mancato ricorso al mercato.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 100/2020.
La parte contestata dal Tar Liguria è quella in cui si prevede che le stazioni appaltanti danno conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento in house, delle ragioni del mancato ricorso al mercato.
Secondo la Consulta “la specificazione introdotta dal legislatore delegato è riconducibile all’esercizio dei normali margini di discrezionalità ad esso spettanti nell’attuazione del criterio di delega, ne rispetta la ratio ed è coerente con il quadro normativo di riferimento (tra le tante, sentenze n. 10 del 2018, n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015, e n. 119 del 2013)”.

ANTICIPAZIONE MAGGIORATA FINO AL 30% (decreto Rilancio)

Ai sensi dell’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016, comma 18 (modificato dal D.L. 32/2019, c.d. “sblocca cantieri” convertito nella legge 14/6/2019 n.55), entro 15 giorni dall’inizio della prestazione (quindi sia che si tratti di lavori sia che si tratti di servizi o forniture), l’appaltatore ha diritto ad una anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto.

L’erogazione dell’anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza (come previsto dall’art. 91, D.L. 17/03/2020, n. 18 - c.d. Decreto Cura Italia - che ha modificato il comma 18 del suddetto art. 35, convertito nella legge 24/4/2020 n.27).

L’art. 207 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), ha previsto al comma 1 che l’importo dell’anticipazione può essere incrementato fino al 30% (in deroga, quindi, a quanto previsto dal citato art. 35 del D. Leg.vo 50/2016, comma 18), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, nei seguenti casi:

1) procedure i cui bandi o avvisi sono già stati pubblicati alla data del 19/05/2020 (data di entrata in vigore del D.L. 34/2020);

2) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini;
3) in ogni caso, procedure avviate a decorrere dal 19/05/2020 e fino al 30/06/2021.

In aggiunta ai casi sopra indicati, l’anticipazione maggiorata del 30% può essere riconosciuta anche, ai sensi del comma 2 dell’art. 207 del D.L. 34/2020 e sempre compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante:

4) agli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista (la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore);

5) agli appaltatori che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.

La norma di cui all’art. 207 del D.L. 34/2020 non indica alcun termine per l’erogazione dell’anticipazione.

Art. 207 Disposizioni urgenti per la liquidita' delle imprese appaltatrici

1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al medesimo comma puo' essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che hanno gia' usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano gia' dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme gia' versate a tale titolo all'appaltatore.


PAGAMENTI DELLE STAZIONI APPALTANTI (decreto Rilancio)

L’articolo 153 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 (c.d. “Decreto Rilancio”), prevede una importante novità, relativa ai pagamenti delle stazioni appaltanti pubbliche. Le Pubbliche amministrazioni sono obbligate, ai sensi dell’art. 48-bis D.P.R. n.602/73, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, a verificare se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.  L’operazione viene effettuata utilizzando il Servizio verifica inadempimenti disponibile su www.acquistinretepa.it .

Art. 153 Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

1.    Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente gia' effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le societa' a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 

Si prevede dunque la sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020 (il termine del 31 maggio previsto dall’art. 68  del  Decreto  legge  17  marzo  2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n.27, è stato posticipato dall’articolo 154 del D.L. 34/ 2020 al 31 agosto), delle verifiche di inadempienza previste dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti, a qualunque titolo, di importo superiore a cinquemila euro. Le stazioni appaltanti pubbliche dunque possono procedere ai pagamenti a favore dei fornitori evitando uno dei tradizionali controlli. Le verifiche eventualmente già effettuate risultano senza alcun effetto se, alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, l’agente della riscossione non abbia notificato il pignoramento previsto dall’art. 72-bis del DPR n. 602/1973.


ESONERO DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC (decreto Rilancio)

Ai sensi dell’art. 65 del del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), gli Offerenti e le stazioni appaltanti sono esonerati dal pagamento del contributo in favore di ANAC 
Art. 65 Esonero temporaneo contributi Anac
1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorita' nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020. L'Autorita' fara' fronte alla copertura delle minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

L’Autorità, con Comunicato del 20/05/2020, ha chiarito che per il periodo in oggetto sono esonerati dal versamento del contributo:
- le stazioni appaltanti di cui all’ art. 3 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, lettera o);
- gli operatori economici, di cui all’ art. 3 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, lettera p), che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui al punto precedente;
- è, pertanto, sospeso l’obbligo del versamento dei contributi sopra indicati, mentre per le procedure già avviate alla data del 18/05/2020 la contribuzione è comunque dovuta;
- per “avvio della procedura” si intende la data di pubblicazione del bando di gara (quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure all'Albo Pretorio, oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta.
Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla richiesta dei CIG e SmartCIG e agli obblighi informativi previsti dall’ art. 213 del D. Leg.vo 50/2016.

PROPOSTE ANAC PER AGEVOLARE LA RIPRESA ECONOMICA


In vista dell’emanazione di un intervento normativo di semplificazione in materia di appalti, l’Anac ha elaborato un documento, inviato alla Presidenza del Consiglio e ai Ministri competenti, contenente varie proposte per velocizzare le procedure e favorire la ripresa economica.
L’Anac reputa necessario in primo luogo realizzare tempestivamente la previsione - contenuta nel Codice - di una piena digitalizzazione delle gare, che in circa un terzo dei casi sono ancora svolte in modalità cartacea. Molteplici i vantaggi che ne deriverebbero: semplificazioni per la trasparenza, maggior controllo, tutela della concorrenza, garanzia dell'inviolabilità e della segretezza delle offerte, tracciabilità delle operazioni di gara e un continuo monitoraggio dell’appalto, riducendo peraltro al minimo gli errori operativi, con una significativa diminuzione del contenzioso. Sarebbe inoltre possibile ottenere consistenti risparmi in termini di tempi e costi (le commissioni di gara potrebbero lavorare a distanza, eliminando la necessità delle sedute pubbliche o limitandone il numero) e si darebbe attuazione al principio dell’invio unico dei dati, espressamente previsto dal Codice, snellendo gli obblighi di comunicazione e rendendo disponibili informazioni sui contratti pubblici per le varie finalità ai soggetti istituzionali e ai cittadini.
Per tali ragioni l’Anac ritiene che un adeguato livello di digitalizzazione e la disponibilità di personale tecnico debbano divenire requisiti fondamentali nel processo di qualificazione delle stazione appaltanti, affinché gli acquisti più complessi vengano svolti soltanto da amministrazioni dotate delle competenze necessarie, favorendo le economie di scala e contenendo i costi amministrativi per le imprese. Per sostenere la diffusione delle piattaforme potrebbe essere utile mettere gratuitamente a disposizione le tecnologie telematiche e il supporto tecnico, prevedere politiche di incentivazione legate ai risultati raggiunti e assumere nuove risorse con competenze specifiche.
L’Anac suggerisce anche di semplificare e ridurre notevolmente i tempi di verifica dei requisiti nei casi in cui l’aggiudicatario di un appalto, entro un intervallo di tempo prestabilito (ad es. 6 mesi), sia già stato esaminato con esito positivo in una procedura di gara.
Infine, per superare la grave situazione economica e fronteggiare i danni subiti dalle attività produttive, l’Autorità suggerisce di introdurre una norma che fino al 31 dicembre permetta alle amministrazioni di ricorrere motivatamente alle procedure di urgenza ed emergenza già consentite dal Codice. I settori che si prestano maggiormente a tali semplificazioni, per dimensione economica o per connessione diretta con attività in grado di far superare la crisi provocata dall’emergenza sanitaria, ad avviso dell’Autorità sono le seguenti: manutenzioni, ristrutturazione/costruzione di ospedali e scuole, interventi sulla rete viaria, approvvigionamenti nel settore sanitario, informatico e dei trasporti.

In allegato:



SUL CALCOLO DELL’ANOMALIA


L’orientamento secondo cui l’ultimo fattore correttivo per l’individuazione della soglia di anomalia è una percentuale e non una semplice sottrazione, deve ritenersi privo di base legale, nella misura in cui finisce per introdurre un’ulteriore operazione di calcolo non prevista dal Codice dei contratti pubblici.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza del 6 maggio 2020, n. 2856, in riforma ad una precedente decisione di primo grado del TAR Marche (del 29 gennaio 2020, n. 82), che aveva accolto il ricorso presentato da un concorrente escluso dalla gara per aver presentato un’offerta con un ribasso superiore alla soglia di anomalia.
In primo grado i giudici avevano confermato l’orientamento già espresso dallo stesso TAR Marche, supportando la tesi dell’appellante che verteva su un errore nell’algoritmo utilizzato dalla Provincia di Ancona al fine di determinare in via automatica la soglia di anomalia; in particolare, era censurata la parte in cui tale algoritmo procedeva all’operazione conclusiva del decremento della prima soglia di anomalia, utilizzando il fattore correttivo finale.
Su tali premesse il Consiglio di Stato ha ripercorso i passaggi del calcolo del suddetto decremento, previsto all’art. 97, comma 2, lett. d) del Codice dei contratti, ricordando che questo che consiste:
1. a) nella duplice operazione di calcolo «della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse», vale a dire quelle non collocate nelle “ali”;
2. b) nel richiedere poi di calcolare lo «scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a)», laddove il primo rappresenta più precisamente la media dei differenziali dei ribassi superiori alla media complessiva come calcolata secondo la precedente lettera a);
3. c) nella somma tra scarto medio aritmetico dei ribassi e «media aritmetica» già calcolata ai sensi della lettera a);
4. d) nel riprendere la somma dei ribassi già calcolata ai sensi della lettera a), e di moltiplicare tra loro le prime due cifre dopo la virgola di tale somma; il prodotto così ottenuto va applicato allo scarto medio aritmetico a sua volta già calcolato in base alla lettera b); del valore così ottenuto va infine decrementata la soglia determinata dalla somma prevista dalla lettera c) tra la media dei ribassi e lo scarto medio aritmetico.
Come evidenziato dal Collegio, la questione controversa è se il valore ottenuto applicando allo scarto medio aritmetico il prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi sia o meno «un valore percentuale».
Tuttavia, a tale proposito è dirimente che tutti i valori ottenuti attraverso le operazioni previste dall’art. 97, comma 2, del codice dei contratti pubblici consistono in percentuali rispetto alla base d’asta.
L’errore interpretativo/applicativo del giudice di primo grado è, quindi, risultato dall’avere eseguito il decremento previsto dalla norma utilizzando valori percentuali anziché numeri assoluti.
A conferma di ciò il Consiglio di Stato ha come di seguito ripercorso il calcolo (espresso sino alla terza cifra decimale) effettuato dalla Stazione appaltante:
– somma dei ribassi: 916,92 (lett. “a” dell’art. 97, comma 2 cit.);
– prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi: 18 pari a 9 x 2;
– applicazione di tale prodotto allo scarto medio aritmetico (lett. “b” dell’art. 97, comma 2 cit.): 0,195% pari al 18% di 1,085;
– sottrazione del valore da ultimo ottenuto alla somma tra media dei ribassi e scarto aritmetico medio (lett. “c” dell’art. 97, comma 2 cit.) al fine di ottenere la soglia di anomalia del 26,359% pari a 26,555% (25,470%+1,085%) – 0,195%.
Constatata la correttezza del calcolo dalla Provincia di Ancona, il Consiglio di Stato ha quindi riformato una precedente decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso presentato da un concorrente escluso dalla stazione appaltante per offerta anormalmente bassa, confermando l’aggiudicazione all’offerta “non anomala” più bassa.
La sentenza appare dirimente rispetto ad una controversia giurisprudenziale sorta in relazione al criterio (unico) di determinazione della soglia di anomalia per gare al massimo ribasso sul prezzo con un numero di offerte ammesse pari o superiori a quindici, prevista dall’art. 97 del c.d. Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal Decreto-Legge n. 32/2019, il c.d. Sblocca cantieri, convertito dalla Legge n. 55/2019).

Tale incertezza sussisteva nonostante fossero – come visto – oggetto della suddetta controversia le corrette modalità di calcolo del “decremento percentuale”, su cui era già espresso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare interpretativa n. 8 del 24 ottobre 2019.
A distanza di un anno dal decreto sblocca cantieri, il Consiglio di Stato ha quindi aderito all’orientamento Ministeriale, dando conferma definitiva all’interpretazione che era stata peraltro sostenuta fin dal principio dall’ANCE nel vademecum “Calcolo della soglia di anomalia”. (fonte: Ance)

IL MODELLO COMMISSARI NON E’ RISOLUTIVO

Tra le opzioni individuate al fine di accelerare la realizzazione delle opere pubbliche c’è anche la figura dei Commissari straordinari, già prevista nel tempo da una serie di norme speciali. La norma più recente è quella contenuta nell'articolo 4 del Decreto legge 32/2019 (c.d. Decreto sblocca cantieri) convertito nella Legge 14/6/2019 n.55. In particolare il comma 1 stabilisce che:

1 - Ai Commissari straordinari, individuabili anche nell’ambito delle società a controllo pubblico, spetta l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi;

2 - Provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche.

 L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell’autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l’autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.

L’autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall’acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l’autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all’iter autorizzativo.

3 - Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

4 - Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

5 – I Commissari trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.

6 - Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l’eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell’opera, il compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.

7 - I commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.

In sostanza i poteri speciali attribuiti ai Commissari non hanno la medesima operatività di quelli attribuiti al Commissario di Genova. L’approvazione del progetto è attribuita alla competenza del Commissario ma solo dopo un processo di acquisizione di pareri, autorizzazioni, intese, ecc. che non consentono l’accelerazione dell’iter approvativo. Da qui nasce la richiesta di qualche commissario già nominato di disporre degli stessi poteri del Commissario di Genova. Si prevede inoltre una specie di supervisione dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche e del CIPE. E’ il vecchio vizio italiano di creare il controllore del controllante, frutto della cultura del sospetto e dell’anti.

La possibilità di procedere agli affidamenti nel rispetto esclusivamente delle Direttive comunitarie (e non della legislazione nazionale), non consente comunque di operare come nel caso di Genova mediante l’art.32, essendo questo applicabile solo nel caso dell’urgenza e altre ipotesi particolari.

Quindi le procedure utilizzabili sono quelle previste dalla Direttiva Ue mediante il ricorso in via ordinaria alle procedure aperte, ristrette e negoziate con preventiva pubblicità. La Direttiva prevede inoltre adeguate forme di pubblicità e il rispetto di determinate tempistiche per lo svolgimento della procedura. Così come, in linea generale, le regole vigenti a livello comunitario in tema di qualificazione degli operatori economici, cause di esclusione e criteri di aggiudicazione non sono molto dissimili, nella loro impostazione di fondo, da quelle presenti a livello nazionale.

La diversità sostanziale sta nella possibilità per i Commissari di svolgere le procedure di affidamento senza applicare le norme di dettaglio contenute nel D.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie che si rendessero necessari nell'ambito degli interventi da realizzare, i Commissari non hanno alcun riferimento normativo, poiché la Direttiva UE riguarda gli appalti sopra soglia.

Anche per la disciplina della fase di esecuzione, relativa alle garanzie, al subappalto, alle sospensioni, alle varianti, alla direzione lavori, alla risoluzione e al recesso, non hanno norme di riferimento, potendo al più affidarsi alle norme proprie del Codice civile e alla libera contrattazione tra le parti.

Non si può quindi ritenere una soluzione applicabile, in situazioni normali, per la generalità degli interventi di competenza della pubblica amministrazione. Non si comprende, inoltre, perché i commissari debbano essere scelti tra amministratori pubblici o tra i politici, spesso incompetenti in materia di lavori, pubblici o privati, quando la pubblica amministrazione dispone di migliaia di tecnici competenti. E’ necessaria, invece, una modifica del Codice dei contratti pubblici in funzione acceleratoria e semplificatoria per le opere "ordinarie", fornendo però anche certezze ai dirigenti e ai funzionari pubblici che ogni giorno devono operare per garantire l’esecuzione dei lavori pubblici e che si devono tutelare dagli accanimenti giudiziari.


mercoledì 3 giugno 2020

IL MODELLO GENOVA NON E' REPLICABILE


E’ in corso un dibattito a livello nazionale in merito agli interventi normativi che dovrebbero consentire di  accelerare gli investimenti pubblici in infrastrutture e cantierizzare le molte opere già programmate ma non ancora avviate.
E’ più che mai urgente una radicale revisione del Codice dei contratti pubblici – il D.lg. 50/2016 – che ha peggiorato, rispetto al precedente, la farraginosità delle procedure e dei provvedimenti applicativi, del tutto in contrasto con gli obiettivi di semplificazione dettati dal parlamento con la legge delega.
In questi giorni viene spesso reclamato il modello Genova come riferimento per la semplificazione.
Il modello Genova non esiste come modalità di realizzazione delle opere pubbliche generalizzabile nella normale attività della pubblica amministrazione.
Nel caso di Genova, esiste una legge, la n.130 del 16/11/2018 di conversione del D.L. n. 109 del 28/9/2018 che ha previsto:
1 – la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione “al fine di garantire, in via d’urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario”;
2 – l’assegnazione al Commissario di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, composta da un contingente di personale in misura massima di 20 unità di cui un dirigente generale e altri 5 dirigenti, dipendenti della pubblica amministrazione. In aggiunta il commissario può nominare fino a due subcommissari;
3 – per tutte le attività da svolgere il Commissario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, delle strutture di altre Amministrazioni pubbliche, nonché di concessionari di servizi pubblici e di società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico;
4 - per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
5 - con decreto del Ministro dell’interno, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme;
6 - per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento e dispone l’immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l’esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l’accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività, fatti salvi i diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l’immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi;
7 - Il Commissario straordinario affida, ai sensi dell’art. 32 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle connesse, ad uno o più operatori economici; la modalità di affidamento indicata è prevista anche dalla legislazione nazionale, posto che l'urgenza – estrema e non imputabile all'ente appaltante in relazione a eventi imprevedibili - è appunto considerata condizione che legittima il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicità (articolo 63, comma 2, lettera c), D.lgs. 50/2016).
8 - Tutti gli atti del Commissario straordinario sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del commissariato straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
In una recente intervista, il Commissario individuato nella persona del Sindaco di Genova, ha elencato in 10 punti i motivi del successo del cosiddetto “modello Genova” e cioè:
1) Il Commissario è utile soltanto se le opere sono condivise;
2) Il potere più incisivo è la deroga al codice appalti ma con ricorso all'art. 32 della direttiva Ue sugli appalti;
3) Lavorare in parallelo non in sequenza, cioè attivare contemporaneamente, le diverse fasi dell'opera, progettazione, gara, pareri e autorizzazioni. Il Codice prescrive invece che prima devo fare il progetto, poi avere le autorizzazioni e poi indire la gara dopo che è finito il progetto.    .
4) Negoziare con i fornitori senza stilare una graduatoria finale: ognuno presenta le sue proposte in base alle specifiche richieste (quale progetto, quali soluzioni tecniche, quali costi, tempi, materiali, ecc). Alla fine si sceglie una delle offerte e si motiva dettagliatamente la scelta.
5) Appalto integrato dall'idea progettuale alla realizzazione;
6) Valutazione delle offerte da parte di una commissione di gara in 10 giorni;
7) Applicazione della tecnica di management best option e best planning;
8) Disporre di una struttura di supporto commissariale di alto livello;
9) I tempi lunghi massacrano il mercato;
10) Lo scudo penale non serve, ma le deroghe dalla burocrazia sì.
E’ evidente che i punti da 1 a 5 compreso sono applicabili solo nel caso di estrema urgenza quale quello di Genova, ma difficilmente sono replicabili per altre situazioni o, addirittura, per la normale attività della pubblica amministrazione.
In primo luogo, si tratta della ricostruzione di un'infrastruttura già esistente, non di nuova infrastruttura. In questo caso le autorizzazioni non solo erano ridotte ma addirittura non richieste secondo i riti previsti dalla normativa vigente, essendo il Commissario autorizzato ad operare in deroga ad ogni disposizione di legge.
In secondo luogo, il carattere dell'urgenza ha consentito di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicità per l’appalto soprasoglia e a derogare dal Codice dei contratti pubblici anche per gli affidamenti sottosoglia, sempre in forza dell’autorizzazione a operare in deroga ad ogni disposizione di legge.
In terzo luogo, il Commissario è supportato da una struttura che difficilmente si può pretendere di utilizzare nella normale attività della pubblica amministrazione, compreso il Comune di Genova.
In quarto luogo,  operare in deroga ad ogni disposizione di legge significa che, anche se non vengono rispettate alcune norme vigenti in materia ambientale (leggi Codice dell’Ambiente) nessuno può sindacare sulle motivazioni di scelte non conformi.
In quinto luogo, anche in materia di espropri e occupazioni delle aree necessarie, si opera in deroga alla legge vigente.