Orientamenti per programmare, progettare, approvare, appaltare, realizzare, collaudare, manutenere le opere pubbliche - a cura di giuliano lorenzi
venerdì 5 giugno 2020
Per una normativa adeguata ai tempi 1)I PRINCIPI A CUI SI DEVE ISPIRARE LA NORMATIVA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI
giovedì 4 giugno 2020
ILLEGITTIMA LA RISERVA DI PARTECIPAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE LOCALI
LEGITTIMA LA NORMA SUGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE
ANTICIPAZIONE MAGGIORATA FINO AL 30% (decreto Rilancio)
Ai
sensi dell’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016, comma 18 (modificato
dal D.L. 32/2019, c.d. “sblocca cantieri” convertito nella
legge 14/6/2019 n.55), entro 15 giorni dall’inizio della prestazione (quindi
sia che si tratti di lavori sia che si tratti di servizi o forniture),
l’appaltatore ha diritto ad una anticipazione del 20% sul valore del
contratto di appalto.
L’erogazione
dell’anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza (come
previsto dall’art. 91, D.L. 17/03/2020, n. 18 - c.d. Decreto
Cura Italia - che ha modificato il comma 18 del suddetto art. 35, convertito
nella legge 24/4/2020 n.27).
L’art. 207 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d.
“Decreto Rilancio”), ha previsto al comma 1 che l’importo
dell’anticipazione può essere incrementato fino al 30% (in deroga, quindi, a quanto previsto
dal citato art. 35 del D. Leg.vo 50/2016, comma 18), nei
limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante, nei seguenti casi:
1) procedure
i cui bandi o avvisi sono già stati pubblicati alla data del 19/05/2020 (data
di entrata in vigore del D.L. 34/2020);
2) in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, procedure in cui, alla
medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i
preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini;
3) in ogni caso, procedure avviate a decorrere dal 19/05/2020 e fino al
30/06/2021.
In
aggiunta ai casi sopra indicati, l’anticipazione maggiorata del 30% può essere
riconosciuta anche, ai sensi del comma 2 dell’art. 207 del D.L.
34/2020 e sempre compatibilmente con le risorse annuali stanziate per
ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante:
4) agli
appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente
prevista (la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata
dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a
tale titolo all’appaltatore);
5) agli
appaltatori che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito
di anticipazione.
La
norma di cui all’art. 207 del D.L. 34/2020 non indica alcun
termine per l’erogazione dell’anticipazione.
Art.
207 Disposizioni urgenti per la liquidita' delle imprese appaltatrici
1. In relazione alle
procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui
bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono gia' stati pubblicati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i
preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le
procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30
giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' essere incrementato fino al
30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per
ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
2. Fuori dei casi previsti
dal comma 1, l'anticipazione di cui al medesimo comma puo' essere riconosciuta,
per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e
comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni
singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore
degli appaltatori che hanno gia' usufruito di un'anticipazione contrattualmente
prevista ovvero che abbiano gia' dato inizio alla prestazione senza aver
usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale
anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al
quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile
viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme
gia' versate a tale titolo all'appaltatore.
PAGAMENTI DELLE STAZIONI APPALTANTI (decreto Rilancio)
L’articolo 153 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 (c.d. “Decreto Rilancio”), prevede una importante novità, relativa ai pagamenti delle stazioni appaltanti pubbliche. Le Pubbliche amministrazioni sono obbligate, ai sensi dell’art. 48-bis D.P.R. n.602/73, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, a verificare se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. L’operazione viene effettuata utilizzando il Servizio verifica inadempimenti disponibile su www.acquistinretepa.it .
Art.
153 Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973
1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente gia' effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le societa' a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Si
prevede dunque la sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020
(il termine del 31 maggio previsto dall’art. 68
del Decreto legge
17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile
2020, n.27, è stato posticipato dall’articolo 154 del D.L. 34/ 2020 al 31
agosto), delle verifiche di inadempienza previste dall’art. 48-bis del DPR n.
602/1973, prima di disporre pagamenti, a qualunque titolo, di importo superiore
a cinquemila euro. Le stazioni appaltanti pubbliche dunque possono procedere ai
pagamenti a favore dei fornitori evitando uno dei tradizionali controlli. Le
verifiche eventualmente già effettuate risultano senza alcun effetto se, alla
data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, l’agente della riscossione non
abbia notificato il pignoramento previsto dall’art. 72-bis del DPR n. 602/1973.
ESONERO DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC (decreto Rilancio)
PROPOSTE ANAC PER AGEVOLARE LA RIPRESA ECONOMICA
SUL CALCOLO DELL’ANOMALIA
IL MODELLO COMMISSARI NON E’ RISOLUTIVO
Tra le opzioni individuate al fine di accelerare la realizzazione delle opere pubbliche c’è anche la figura dei Commissari straordinari, già prevista nel tempo da una serie di norme speciali. La norma più recente è quella contenuta nell'articolo 4 del Decreto legge 32/2019 (c.d. Decreto sblocca cantieri) convertito nella Legge 14/6/2019 n.55. In particolare il comma 1 stabilisce che:
1 - Ai Commissari straordinari, individuabili anche nell’ambito
delle società a controllo pubblico, spetta
l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero
la prosecuzione dei lavori, anche sospesi;
2
- Provvedono all’eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli
operativi per l’applicazione delle migliori pratiche.
L’approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni
territorialmente competenti, sostituisce,
ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta
occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli
relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi
procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione
dell’autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima
di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il
quale, ove l’autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si
intendono rilasciati.
L’autorità
competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;
in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al
ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall’acquisizione della
medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il
quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti
con esito positivo. Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l’autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario
straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è
sospeso, fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque,
per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque
all’iter autorizzativo.
3
- Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei
vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
4
- Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i
Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello
stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche
con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
5
– I Commissari trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione
economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo
stato di avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di
realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento
degli interventi.
6
- Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono
stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l’eventuale supporto tecnico,
le attività connesse alla realizzazione dell’opera, il compenso per i
Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici
degli interventi da realizzare o completare.
7
- I commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata
nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.
In sostanza i poteri speciali attribuiti ai Commissari non hanno la medesima operatività di quelli attribuiti al Commissario di Genova. L’approvazione del progetto è attribuita alla competenza del Commissario ma solo dopo un processo di acquisizione di pareri, autorizzazioni, intese, ecc. che non consentono l’accelerazione dell’iter approvativo. Da qui nasce la richiesta di qualche commissario già nominato di disporre degli stessi poteri del Commissario di Genova. Si prevede inoltre una specie di supervisione dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche e del CIPE. E’ il vecchio vizio italiano di creare il controllore del controllante, frutto della cultura del sospetto e dell’anti.
La
possibilità di procedere agli affidamenti nel rispetto esclusivamente delle
Direttive comunitarie (e non della legislazione nazionale), non consente
comunque di operare come nel caso di Genova mediante l’art.32, essendo questo
applicabile solo nel caso dell’urgenza e altre ipotesi particolari.
Quindi
le procedure utilizzabili sono quelle previste dalla Direttiva Ue mediante il
ricorso in via ordinaria alle procedure aperte, ristrette e negoziate con
preventiva pubblicità. La Direttiva prevede inoltre adeguate forme di
pubblicità e il rispetto di determinate tempistiche per lo svolgimento della
procedura. Così come, in linea generale, le regole vigenti a livello
comunitario in tema di qualificazione degli operatori economici, cause di
esclusione e criteri di aggiudicazione non sono molto dissimili, nella loro
impostazione di fondo, da quelle presenti a livello nazionale.
La diversità sostanziale sta nella possibilità per i Commissari di svolgere le procedure di affidamento senza applicare le norme di dettaglio contenute nel D.lgs. 50/2016. Per quanto riguarda gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie che si rendessero necessari nell'ambito degli interventi da realizzare, i Commissari non hanno alcun riferimento normativo, poiché la Direttiva UE riguarda gli appalti sopra soglia.
Anche
per la disciplina della fase di esecuzione, relativa alle garanzie, al
subappalto, alle sospensioni, alle varianti, alla direzione lavori, alla
risoluzione e al recesso, non hanno norme di riferimento, potendo al più
affidarsi alle norme proprie del Codice civile e alla libera contrattazione tra
le parti.
Non si può quindi ritenere una soluzione applicabile, in situazioni normali, per la generalità degli interventi di competenza della pubblica amministrazione. Non si comprende, inoltre, perché i commissari debbano essere scelti tra amministratori pubblici o tra i politici, spesso incompetenti in materia di lavori, pubblici o privati, quando la pubblica amministrazione dispone di migliaia di tecnici competenti. E’ necessaria, invece, una modifica del Codice dei contratti pubblici in funzione acceleratoria e semplificatoria per le opere "ordinarie", fornendo però anche certezze ai dirigenti e ai funzionari pubblici che ogni giorno devono operare per garantire l’esecuzione dei lavori pubblici e che si devono tutelare dagli accanimenti giudiziari.