E’
in corso un dibattito a livello nazionale in merito agli interventi normativi
che dovrebbero consentire di accelerare
gli investimenti pubblici in infrastrutture e cantierizzare le molte opere già
programmate ma non ancora avviate.
E’
più che mai urgente una radicale revisione del Codice dei contratti pubblici –
il D.lg. 50/2016 – che ha peggiorato, rispetto al precedente, la farraginosità
delle procedure e dei provvedimenti applicativi, del tutto in contrasto con gli
obiettivi di semplificazione dettati dal parlamento con la legge delega.
In
questi giorni viene spesso reclamato il modello Genova come riferimento per la
semplificazione.
Il
modello Genova non esiste come modalità di realizzazione delle opere pubbliche
generalizzabile nella normale attività della pubblica amministrazione.
Nel
caso di Genova, esiste una legge, la
n.130 del 16/11/2018 di conversione del D.L. n. 109 del 28/9/2018 che ha
previsto:
1
– la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione “al fine di
garantire, in via d’urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo
smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per
la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il
ripristino del connesso sistema viario”;
2
– l’assegnazione al Commissario di una struttura di supporto posta alle sue
dirette dipendenze, composta da un contingente di personale in misura massima
di 20 unità di cui un dirigente generale e altri 5 dirigenti, dipendenti della
pubblica amministrazione. In aggiunta il commissario può nominare fino a due subcommissari;
3
– per tutte le attività da svolgere il Commissario può avvalersi, anche in
qualità di soggetti attuatori, delle strutture di altre Amministrazioni
pubbliche, nonché di concessionari di servizi pubblici e di società a
partecipazione pubblica o a controllo pubblico;
4
- per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in
discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento
e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario,
il Commissario straordinario opera in
deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei
vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
5
- con decreto del Ministro dell’interno, sono individuate speciali misure amministrative
di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in
deroga alle relative norme;
6
- per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti
per l’esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, adottato il
relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati,
prescindendo da ogni altro adempimento e dispone l’immediata immissione nel
possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per
l’esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l’accesso per
accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività,
fatti salvi i diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza
che ciò possa ritardare l’immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi;
7
- Il Commissario straordinario affida, ai
sensi dell’art. 32 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, la
realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario,
nonché quelle connesse, ad uno o più operatori economici; la modalità di
affidamento indicata è prevista anche dalla legislazione nazionale, posto che
l'urgenza – estrema e non imputabile all'ente appaltante in relazione a eventi
imprevedibili - è appunto considerata condizione che legittima il ricorso alla
procedura negoziata senza pubblicità (articolo 63, comma 2, lettera c), D.lgs.
50/2016).
8
- Tutti gli atti del Commissario straordinario sono pubblicati e aggiornati sul
sito istituzionale del commissariato straordinario, nella sezione
«Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
In
una recente intervista, il Commissario individuato nella persona del Sindaco di
Genova, ha elencato in 10 punti i motivi del successo del cosiddetto “modello
Genova” e cioè:
1)
Il Commissario è utile soltanto se le opere sono condivise;
2)
Il potere più incisivo è la deroga al codice appalti ma con ricorso all'art. 32
della direttiva Ue sugli appalti;
3)
Lavorare in parallelo non in sequenza, cioè attivare contemporaneamente, le
diverse fasi dell'opera, progettazione, gara, pareri e autorizzazioni. Il
Codice prescrive invece che prima devo fare il progetto, poi avere le
autorizzazioni e poi indire la gara dopo che è finito il progetto. .
4)
Negoziare con i fornitori senza stilare una graduatoria finale: ognuno presenta
le sue proposte in base alle specifiche richieste (quale progetto, quali
soluzioni tecniche, quali costi, tempi, materiali, ecc). Alla fine si sceglie
una delle offerte e si motiva dettagliatamente la scelta.
5)
Appalto integrato dall'idea progettuale alla realizzazione;
6)
Valutazione delle offerte da parte di una commissione di gara in 10 giorni;
7)
Applicazione della tecnica di management best option e best planning;
8)
Disporre di una struttura di supporto commissariale di alto livello;
9)
I tempi lunghi massacrano il mercato;
10)
Lo scudo penale non serve, ma le deroghe dalla burocrazia sì.
E’
evidente che i punti da 1 a 5 compreso sono applicabili solo nel caso di
estrema urgenza quale quello di Genova, ma difficilmente sono replicabili per
altre situazioni o, addirittura, per la normale attività della pubblica
amministrazione.
In
primo luogo, si tratta della ricostruzione di un'infrastruttura già esistente, non
di nuova infrastruttura. In questo caso le autorizzazioni non solo erano
ridotte ma addirittura non richieste secondo i riti previsti dalla normativa
vigente, essendo il Commissario autorizzato ad operare in deroga ad ogni
disposizione di legge.
In
secondo luogo, il carattere dell'urgenza ha consentito di ricorrere alla procedura
negoziata senza pubblicità per l’appalto soprasoglia e a derogare dal Codice
dei contratti pubblici anche per gli affidamenti sottosoglia, sempre in forza
dell’autorizzazione a operare in deroga ad ogni disposizione di legge.
In
terzo luogo, il Commissario è supportato da una struttura che difficilmente si
può pretendere di utilizzare nella normale attività della pubblica
amministrazione, compreso il Comune di Genova.
In
quarto luogo, operare in deroga ad ogni
disposizione di legge significa che, anche se non vengono rispettate alcune
norme vigenti in materia ambientale (leggi Codice dell’Ambiente) nessuno può
sindacare sulle motivazioni di scelte non conformi.
In quinto luogo, anche in materia di espropri e occupazioni delle aree necessarie, si opera in deroga alla legge vigente.
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