L’orientamento secondo cui
l’ultimo fattore correttivo per l’individuazione della soglia di anomalia è una
percentuale e non una semplice sottrazione, deve ritenersi privo di base
legale, nella misura in cui finisce per introdurre un’ulteriore operazione di
calcolo non prevista dal Codice dei contratti pubblici.
Lo
ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza del 6 maggio 2020, n. 2856,
in riforma ad una precedente decisione di primo grado del TAR Marche (del 29
gennaio 2020, n. 82), che aveva accolto il ricorso presentato da un concorrente
escluso dalla gara per aver presentato un’offerta con un ribasso superiore alla
soglia di anomalia.
In
primo grado i giudici avevano confermato l’orientamento già espresso dallo
stesso TAR Marche, supportando la tesi dell’appellante che verteva su un errore
nell’algoritmo utilizzato dalla Provincia di Ancona al fine di determinare in
via automatica la soglia di anomalia; in particolare, era censurata la parte in
cui tale algoritmo procedeva all’operazione conclusiva del decremento della
prima soglia di anomalia, utilizzando il fattore correttivo finale.
Su
tali premesse il Consiglio di Stato ha ripercorso i passaggi del calcolo del
suddetto decremento, previsto all’art. 97, comma 2, lett. d) del Codice dei
contratti, ricordando che questo che consiste:
1.
a) nella duplice operazione di calcolo «della somma e della media aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse», vale a dire quelle non
collocate nelle “ali”;
2.
b) nel richiedere poi di calcolare lo «scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a)», laddove
il primo rappresenta più precisamente la media dei differenziali dei ribassi
superiori alla media complessiva come calcolata secondo la precedente lettera
a);
3.
c) nella somma tra scarto medio aritmetico dei ribassi e «media aritmetica» già
calcolata ai sensi della lettera a);
4.
d) nel riprendere la somma dei ribassi già calcolata ai sensi della lettera a),
e di moltiplicare tra loro le prime due cifre dopo la virgola di tale somma; il
prodotto così ottenuto va applicato allo scarto medio aritmetico a sua volta
già calcolato in base alla lettera b); del valore così ottenuto va infine
decrementata la soglia determinata dalla somma prevista dalla lettera c) tra la
media dei ribassi e lo scarto medio aritmetico.
Come
evidenziato dal Collegio, la questione controversa è se il valore ottenuto
applicando allo scarto medio aritmetico il prodotto delle prime due cifre dopo
la virgola della somma dei ribassi sia o meno «un valore percentuale».
Tuttavia,
a tale proposito è dirimente che tutti i valori ottenuti attraverso le
operazioni previste dall’art. 97, comma 2, del codice dei contratti pubblici
consistono in percentuali rispetto alla base d’asta.
L’errore
interpretativo/applicativo del giudice di primo grado è, quindi, risultato
dall’avere eseguito il decremento previsto dalla norma utilizzando valori
percentuali anziché numeri assoluti.
A
conferma di ciò il Consiglio di Stato ha come di seguito ripercorso il calcolo
(espresso sino alla terza cifra decimale) effettuato dalla Stazione appaltante:
–
somma dei ribassi: 916,92 (lett. “a” dell’art. 97, comma 2 cit.);
–
prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi: 18 pari
a 9 x 2;
–
applicazione di tale prodotto allo scarto medio aritmetico (lett. “b” dell’art.
97, comma 2 cit.): 0,195% pari al 18% di 1,085;
–
sottrazione del valore da ultimo ottenuto alla somma tra media dei ribassi e
scarto aritmetico medio (lett. “c” dell’art. 97, comma 2 cit.) al fine di
ottenere la soglia di anomalia del 26,359% pari a 26,555% (25,470%+1,085%) –
0,195%.
Constatata
la correttezza del calcolo dalla Provincia di Ancona, il Consiglio di Stato ha
quindi riformato una precedente decisione di primo grado, che aveva accolto il
ricorso presentato da un concorrente escluso dalla stazione appaltante per
offerta anormalmente bassa, confermando l’aggiudicazione all’offerta “non
anomala” più bassa.
La
sentenza appare dirimente rispetto ad una controversia giurisprudenziale sorta
in relazione al criterio (unico) di determinazione della soglia di anomalia per
gare al massimo ribasso sul prezzo con un numero di offerte ammesse pari o
superiori a quindici, prevista dall’art. 97 del c.d. Codice dei contratti
(d.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal Decreto-Legge n. 32/2019, il c.d.
Sblocca cantieri, convertito dalla Legge n. 55/2019).
Tale
incertezza sussisteva nonostante fossero – come visto – oggetto della suddetta
controversia le corrette modalità di calcolo del “decremento percentuale”, su
cui era già espresso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con
circolare interpretativa n. 8 del 24 ottobre 2019.
A
distanza di un anno dal decreto sblocca cantieri, il Consiglio di Stato ha
quindi aderito all’orientamento Ministeriale, dando conferma definitiva
all’interpretazione che era stata peraltro sostenuta fin dal principio
dall’ANCE nel vademecum “Calcolo della soglia di anomalia”. (fonte: Ance)
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