giovedì 4 giugno 2020

ANTICIPAZIONE MAGGIORATA FINO AL 30% (decreto Rilancio)

Ai sensi dell’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016, comma 18 (modificato dal D.L. 32/2019, c.d. “sblocca cantieri” convertito nella legge 14/6/2019 n.55), entro 15 giorni dall’inizio della prestazione (quindi sia che si tratti di lavori sia che si tratti di servizi o forniture), l’appaltatore ha diritto ad una anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto.

L’erogazione dell’anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza (come previsto dall’art. 91, D.L. 17/03/2020, n. 18 - c.d. Decreto Cura Italia - che ha modificato il comma 18 del suddetto art. 35, convertito nella legge 24/4/2020 n.27).

L’art. 207 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), ha previsto al comma 1 che l’importo dell’anticipazione può essere incrementato fino al 30% (in deroga, quindi, a quanto previsto dal citato art. 35 del D. Leg.vo 50/2016, comma 18), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, nei seguenti casi:

1) procedure i cui bandi o avvisi sono già stati pubblicati alla data del 19/05/2020 (data di entrata in vigore del D.L. 34/2020);

2) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini;
3) in ogni caso, procedure avviate a decorrere dal 19/05/2020 e fino al 30/06/2021.

In aggiunta ai casi sopra indicati, l’anticipazione maggiorata del 30% può essere riconosciuta anche, ai sensi del comma 2 dell’art. 207 del D.L. 34/2020 e sempre compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante:

4) agli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista (la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore);

5) agli appaltatori che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.

La norma di cui all’art. 207 del D.L. 34/2020 non indica alcun termine per l’erogazione dell’anticipazione.

Art. 207 Disposizioni urgenti per la liquidita' delle imprese appaltatrici

1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al medesimo comma puo' essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che hanno gia' usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano gia' dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme gia' versate a tale titolo all'appaltatore.


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