Ai
sensi dell’art. 65 del del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), gli
Offerenti e le stazioni appaltanti sono esonerati dal pagamento del contributo
in favore di ANAC
Art.
65 Esonero temporaneo contributi Anac
1. Le stazioni appaltanti
e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui
all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorita'
nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di
entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020.
L'Autorita' fara' fronte alla copertura delle minori entrate mediante
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli
oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020
in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
L’Autorità,
con Comunicato del 20/05/2020, ha chiarito che per il periodo in oggetto sono
esonerati dal versamento del contributo:
-
le stazioni appaltanti di cui all’ art. 3 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1,
lettera o);
-
gli operatori economici, di cui all’ art. 3 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1,
lettera p), che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente
attivate dai soggetti di cui al punto precedente;
-
è, pertanto, sospeso l’obbligo del versamento dei contributi sopra indicati,
mentre per le procedure già avviate alla data del 18/05/2020 la contribuzione è
comunque dovuta;
-
per “avvio della procedura” si intende la data di pubblicazione del bando
di gara (quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure
all'Albo Pretorio, oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di
bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta.
Restano
fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con
particolare riguardo alla richiesta dei CIG e SmartCIG e agli obblighi
informativi previsti dall’ art. 213 del D. Leg.vo 50/2016.
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